Quali caratteristiche deve avere il periculum in mora richiesto dall’art. 321, c. 1, c.p.p.

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(Annullamento con rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 321, c. 1)

Il fatto

Il Tribunale del riesame di Catanzaro annullava un’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale aveva disposto nei confronti di una persona, indagata per i reati di cui agli artt. 633, 639 bis c.p. e 54, 1161 cod. nav., il sequestro preventivo dei un’area demaniale abusivamente occupata.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso l’ordinanza summenzionata proponeva ricorso per Cassazione il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro che deduceva erronea applicazione e inosservanza della legge penale per avere il Tribunale del riesame, dapprima, preso atto della natura demaniale dell’area, su cui l’indagata aveva realizzato opere abusive e, di seguito, ritenuto insussistente il periculum sulla base di un’attestazione comunale meramente programmatica di eventi, ad oggi inesistenti, ossia l’approvazione del piano spiaggia, ancora in fase di completamento, e il processo di sdemanializzazione dell’area, neppure avviato.

 

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

 

Il ricorso veniva ritenuto fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava prima di tutto che costituisce ius receptum quello secondo cui, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per Cassazione ex art. 325 c.p.p. è consentito solo per violazione di legge: nozione che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, comprende sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008).

Premesso ciò, veniva fatto presente che, nel caso di specie, il Tribunale del riesame, dopo avere affermato che la realizzazione senza concessione di opere su area demaniale integra il fumus commissi delicti dei reati di cui agli artt. 633, 639 bis c.p. e di cui agli artt. 54 e 1161 cod nav., aveva ritenuto come difettasse il periculum in mora e ciò in quanto l’istanza di concessione demaniale, proposta dall’indagata, aveva ad oggetto la destinazione a giardino dell’area occupata e, “in considerazione della concreta e riscontrata finalizzazione dell’area oggetto del sequestro a giardino privato, conforme all’espressa volontà della Pubblica Amministrazione competente, e dell’imminente sdemanializzazione dell’area oggetto del sequestro per cui è procedimento non appare sussistere la concreta, imminente ed elevata probabilità che il bene, sottoposto a vicolo cautelare reale, possa aggravare o protrarre le conseguenze dei reati ipotizzati né tantomeno impedire la fruizione del bene da parte della collettività, posto che siffatto bene sarà destinato ad asservire proprietà private“.

Orbene, ad avviso degli Ermellini, siffatta motivazione era inficiata da errore di diritto non interpretando correttamente la nozione di periculum in mora dato che il Tribunale del riesame aveva valutato la sussistenza del periculum sulla base di due dati ossia il piano spiaggia e la sdemanializzazione dell’area, allo stato ancora non esistenti, fermo restando che nell’ordinanza si affermava come il piano spiaggia fosse in fase di completamento, ma non fosse stato ancora approvato, e che fosse imminente la sdemanializzazione di una parte dell’area, di fatto, però, non ancora avvenuta,così che, in difetto anche di previsioni dei tempi di approvazione del piano, le circostanze, poste dal Collegio del riesame a sostegno dell’epilogo decisorio, restavano mere eventualità.

Ebbene, sempre secondo i giudici di piazza Cavour, una tale motivazione era in evidente contrasto con la valutazione che il Giudice del merito è chiamato a svolgere in tema di periculum in mora visto che, come la medesima Cassazione ha già avuto modo di precisare (Sez. 3, n. 47686 del 17/9/2014), il “periculum in mora” richiesto dal primo comma dell’art. 321 cod. proc. pen. – ossia il pericolo che la disponibilità del bene aggravi o protragga le conseguenze del reato ipotizzato o agevoli la commissione di altri reati – deve presentare i requisiti della concretezza e attualità da valutare in riferimento alla situazione esistente non soltanto al momento dell’adozione della misura cautelare reale ma anche durante la sua vigenza, di modo che possa ritenersi quanto meno probabile e non presunta, sia in via genetica che in via funzionale, la prospettiva di un contrasto, desumibile dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, con le esigenze protette dall’art. 321 c.p.p..

Declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, la Suprema Corte evidenziava come l’ordinanza impugnata si fondasse su una nozione di periculum errata laddove non era stata esaminata la situazione reale ed attuale dei luoghi e ipotizza eventi allo stato futuri e incerti, vale a dire eventi che, ove si fossero poi realizzati, avrebbero potuto dare adito a nuove richieste e nuove valutazioni allo stato, però, non effettuabili.

Oltre a ciò, veniva altresì fatto presente che, come già rimarcato in sede di legittimità (Sez. 3, n. 53347 del 28/9/2018), in tema di tutela del demanio, l’avvenuta ultimazione dei manufatti realizzati abusivamente su area demaniale e la conseguente accessione degli stessi al suolo demaniale non ostano all’adozione del provvedimento di sequestro preventivo, in relazione all’ipotesi di reato di abusiva occupazione di spazio demaniale previsto dall’art. 1161 cod. nav., trattandosi di reato permanente la cui consumazione si protrae fin quando sussiste l’occupazione illegittima dell’area demaniale.

Il Supremo Consesso, pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, annullava l’ordinanza impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro che si sarebbe dovuto attenere all’osservanza del seguente principio di diritto: Il periculum in mora, richiesto dall’art. 321 c.p.p., deve presentare i requisiti della concretezza e dell’attualità cautelare e deve essere valutato in riferimento alla situazione esistente e non già nella sola un’astratta verificabilità di un evento futuro“.

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Conclusioni

 

La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito quali caratteristiche deve avere il periculum in mora richiesto dall’art. 321, c. 1, c.p.p..

Difatti, in tale pronuncia, viene per l’appunto chiarito, sulla scorta di precedenti conformi, che il periculum in mora, richiesto dall’art. 321 c.p.p., ossia il pericolo che la disponibilità del bene aggravi o protragga le conseguenze del reato ipotizzato o agevoli la commissione di altri reati, deve presentare i requisiti della concretezza e dell’attualità cautelare e deve essere valutato in riferimento alla situazione esistente e non già nella sola un’astratta verificabilità di un evento futuro.

Tale sentenza, quindi, può essere presa nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza di tale periculum per stabilire se il sequestro preventivo sia stato correttamente disposto o meno.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

 

 

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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