Pur dando atto della presenza di contrastanti indirizzi giurisprudenziali al riguardo, il Collegio condivide l’orientamento – già espresso in sede cautelare – che ritiene illegittima l’applicazione delle sanzioni per il ritardo nel versamento nel caso in

Lazzini Sonia 19/11/09
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Quanto sopra porta evidentemente a ritenere che un sia pur limitato ritardo nella riscossione, ove il debitore principale non rispetti il termine previsto per il pagamento, è inevitabile anche se il Comune chieda immediatamente l’adempimento al garante (e questo provveda); ciò implica quindi l’applicazione della sanzione prevista per il ritardo nell’adempimento protratto per i primi 120 giorni. È chiaro però che – ove il Comune resti del tutto inerte e il pagamento avvenga con ritardo superiore a 120 giorni – esso non potrà pretendere di applicare le maggiorazioni della sanzione previste, perché il maggior ritardo avrebbe potuto essere evitato (e la posizione del debitore non aggravata) se esso avesse esercitato correttamente e diligentemente i propri diritti
Le controversie sui contributi di concessione edilizia ( e delle relativa escussione delle cauzioni richieste dai Comuni) , ivi comprese quelle che irrogano le sanzioni per mancato pagamento, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, a partire dall’art. 16 della l. 28.1.1977 n. 10 ed ora in forza dell’art. 7 della L. n. 205 del 21.7.2000. Da tale premessa discende che si tratta di giudizi di carattere civile relativi all’esistenza o all’entità di un’obbligazione legale, come tali proponibili nel termine di prescrizione e non già nell’ordinario termine decadenziale
Ricorso per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento-ingiunzione in data 30. 5. 1998, notificato in data 9. 6. 1998, con il quale il Sindaco ha ingiunto il pagamento della somma di £ 55.248.883, a titolo di sanzione ai sensi dell’art. 3 lett. c) della L. n. 47/85, per il ritardato pagamento della rata di costo di costruzione della concessione edilizia n. 217/91; di ogni atto o provvedimento in questo richiamato od a questo presupposto; e comunque per l’accertamento della insussistenza del credito e relativo potere sanzionatorio azionati dal Comune.
La ricorrente introduce le seguenti doglianze: 1) Violazione di legge: artt. 7 e 8 L. n. 241/1990; art. 3 L n. 241/1990; incompetenza; 2) Violazione di legge: articolo 3 L. 28. 2. 1985 n. 47; art. 97 della Costituzione; art. 1227 del codice civile; eccesso di potere per difetto di motivazione.
E’ corretto affermare che in presenza di una fideiussione a prima richiesta rilasciata da istituto bancario a garanzia del credito dell’Amministrazione, quest’ultima avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente per ottenere il pagamento, in tal modo facendo venir meno il presupposto del ritardo?
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?
Con il ricorso all’esame, la ricorrente si grava avverso il provvedimento del Sindaco di Almenno San Bartolomeo con cui le è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di £ 55.248.883. In particolare, il Comune ha richiesto l’importo di £. 54.558.500 quale “sanzione ai sensi della L. n. 47/85 articolo 3 lett. c) per ritardato versamento della rata di costo di costruzione della concessione edilizia n. 217/91” e quello di £. 690.383 per “interessi legali maturati dal 23. 11.1991 al 22. 5. 1992 sulla rata di lire 13.807.650 relativa alla quota di oneri di urbanizzazione come da domanda di rateizzazione autorizzata”.
Preliminarmente, va rilevato che l’atto con il quale l’Amministrazione comunale liquida – con riferimento ad una determinata concessione edilizia- i contributi urbanistici, in applicazione di determinazioni generali, ha carattere ricognitivo e contabile, non presentando alcun margine di discrezionalità.
In tale contesto, pertanto, risultano irrilevanti le doglianze articolate dalla ricorrente con il primo motivo di gravame, là dove vengono sostenute: l’incompetenza del Sindaco ad emettere il provvedimento di ingiunzione di pagamento, la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e l’assenza di alcuna indicazione riguardo all’autorità e al termine per il ricorso.
Può quindi passarsi alla disamina della questione sostanziale, vale a dire quella della debenza o meno della sanzione irrogata per ritardato pagamento, che viene fatta oggetto di specifica contestazione con il secondo motivo, venendosi a sostenere che, in presenza di una fideiussione a prima richiesta rilasciata da istituto bancario a garanzia del credito dell’Amministrazione, quest’ultima avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente per ottenere il pagamento, in tal modo facendo venir meno il presupposto del ritardo.
Ai fini di una compiuta intelligenza della questione, va, in punto di fatto, precisato che:
– in data 23.11.1991 il Comune Almenno San Bartolomeo rilasciava alla odierna ricorrente la concessione edilizia n. 217/1991;
– per il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione relativi a tale concessione il Comune concedeva una rateazione, stabilendo che entro il 22.5.1992 avvenisse il versamento del 50% dell’importo, mentre la corresponsione del restante 50% avesse luogo entro il 22.11.1994;
– la ricorrente dopo aver effettuato il pagamento della prima rata, non ha eseguito alla data prescritta quello della seconda;
– l’importo della seconda rata è stato recuperato dall’Amministrazione comunale, mediante escussione della fideiussione bancaria che era stata a suo tempo presentata dalla ALFA Costruzioni, solamente nel mese di aprile 1998 (cfr. doc. n. 4 della resistente).
Una volta ottenuto il pagamento dal fideiussore, il Comune ha quindi intimato alla ricorrente il pagamento della sanzione ex art. 3 legge 47/85, limitatamente al ritardato pagamento della rata di costo di costruzione scaduta in data 22.11.1994.
Il ricorso risulta fondato, nei limiti di cui in appresso.
L’art. 3 della L. n. 47/85 (vigente all’epoca ed ora trasfuso nell’art. 42 del T.U. n. 380/2001) dispone che “…Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10, L. 28 gennaio 1977, n. 10 , comporta:
a) l’aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l’aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l’aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni. …”
Pur dando atto della presenza di contrastanti indirizzi giurisprudenziali al riguardo, il Collegio condivide l’orientamento – già espresso in sede cautelare – che ritiene illegittima l’applicazione delle sanzioni per il ritardo nel versamento nel caso in cui il titolare della concessione, a garanzia del pagamento dei contributi concessori, abbia stipulato fideiussione contenete rinuncia al beneficio di preventiva escussione. E’ stato infatti rilevato che il Comune ha uno specifico dovere, fondato sugli articoli 1175, 1375 e 1227, comma 2, del cod. civ., di richiedere quanto dovutogli al garante, con la conseguenza che – se esso viene meno a tale dovere e resta inerte – viola l’obbligo gravante sul creditore di attivarsi per non aggravare la posizione del debitore (cfr. TAR Napoli Sez. II 21.5.2008 n. 4856, T.A.R. Basilicata 23.1.2006 n. 4; Cons. St., Sez. V, 5.2.2003, n. 585, 10.1.2003 n. 32).
Va peraltro soggiunto che dalle considerazioni che precedono non può però farsi derivare la conseguenza che non possa applicarsi alcuna sanzione. Invero, condivisibile giurisprudenza (cfr. TAR Napoli Sez. II 21.5.2008 n. 4856, T.A.R. Basilicata 23.1.2006 n. 4 e T.A.R. Lazio Latina, 13.11.2006, n. 1660) ha posto in luce che l’obbligo del Comune di attivarsi per recuperare il dovuto dal garante sorge soltanto allorché sia spirato il termine per il pagamento e il debitore principale sia rimasto inadempiente.
E’ stato quindi chiarito che fino alla scadenza il Comune non è tenuto ad alcun adempimento, perché trattandosi di obbligazione portable, che doveva essere adempiuta al domicilio del creditore (art. 1182 del codice civile), per tali obbligazioni non è necessaria la costituzione in mora del debitore quando, essendo stabilito un termine, lo stesso è scaduto inutilmente (art. 1219 del codice civile).
In altri termini, finché il termine per il pagamento non è spirato, l’obbligato principale non può essere ritenuto in ritardo o inadempiente, né il Comune potrebbe agire nei suoi confronti o nei confronti del garante; solo allorché il termine sia scaduto ed il ritardo nell’adempimento si sia così concretizzato, l’Amministrazione ha l’obbligo – radicato sui principi sopra richiamati e finalizzato ad evitare che il persistente ritardo possa comportare l’assoggettamento del debitore a più gravi sanzioni – di pretendere il dovuto dal garante.
 
 
A cura di *************
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1760 del 22 ottobre 2009, emessa dal Tar Lombardia, Brescia
 
N. 01760/2009 REG.SEN.
N. 00922/1998 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia
Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 922 del 1998, proposto da:
ALFA Costantino Costruzioni Edili S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. ******************, *******************, con domicilio eletto presso ****************** in Brescia, c.so Magenta, 43/D;
contro
Comune di Almenno San Bartolomeo, rappresentato e difeso dagli avv. ****************, *******************, con domicilio eletto presso **************** in Brescia, via Romanino,16;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento-ingiunzione in data 30. 5. 1998, notificato in data 9. 6. 1998, con il quale il Sindaco ha ingiunto il pagamento della somma di £ 55.248.883, a titolo di sanzione ai sensi dell’art. 3 lett. c) della L. n. 47/85, per il ritardato pagamento della rata di costo di costruzione della concessione edilizia n. 217/91;
di ogni atto o provvedimento in questo richiamato od a questo presupposto;
e comunque per l’accertamento della insussistenza del credito e relativo potere sanzionatorio azionati dal Comune.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Almenno San Bartolomeo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2009 il dott. ************ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
Con atto notificato il 15.7.1998 e depositato in Segreteria il 27.7.1998, la ALFA Costantino Costruzioni edili SRL si grava avverso il provvedimento del Sindaco di Almenno San Bartolomeo con cui le è stato ingiunto di pagare la somma di £ 55.248.883, a titolo di “sanzione ai sensi dell’art. 3 lett. c) per il ritardato pagamento della rata di costo di costruzione della concessione edilizia n. 217/91”.
La ricorrente introduce le seguenti doglianze:
1) Violazione di legge: artt. 7 e 8 L. n. 241/1990; art. 3 L n. 241/1990; incompetenza;
2) Violazione di legge: articolo 3 L. 28. 2. 1985 n. 47; art. 97 della Costituzione; art. 1227 del codice civile; eccesso di potere per difetto di motivazione.
Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione comunale, chiedendo il rigetto del gravame.
Alla camera di consiglio del 25-9-1998 la Sezione ha accolto (ord. n. 730/98) la domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato.
Alla pubblica udienza del 14.10.2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso all’esame, la ALFA Costantino Costruzioni edili SRL (d’ora in poi ALFA Costruzioni) si grava avverso il provvedimento del Sindaco di Almenno San Bartolomeo con cui le è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di £ 55.248.883. In particolare, il Comune ha richiesto l’importo di £. 54.558.500 quale “sanzione ai sensi della L. n. 47/85 articolo 3 lett. c) per ritardato versamento della rata di costo di costruzione della concessione edilizia n. 217/91” e quello di £. 690.383 per “interessi legali maturati dal 23. 11.1991 al 22. 5. 1992 sulla rata di lire 13.807.650 relativa alla quota di oneri di urbanizzazione come da domanda di rateizzazione autorizzata”.
Preliminarmente, va rilevato che l’atto con il quale l’Amministrazione comunale liquida – con riferimento ad una determinata concessione edilizia- i contributi urbanistici, in applicazione di determinazioni generali, ha carattere ricognitivo e contabile, non presentando alcun margine di discrezionalità. (cfr. TAR Brescia 29.5.2008 n. 591).
Le controversie sui contributi di concessione edilizia, ivi comprese quelle che irrogano le sanzioni per mancato pagamento, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, a partire dall’art. 16 della l. 28.1.1977 n. 10 ed ora in forza dell’art. 7 della L. n. 205 del 21.7.2000.
Da tale premessa discende che si tratta di giudizi di carattere civile relativi all’esistenza o all’entità di un’obbligazione legale, come tali proponibili nel termine di prescrizione e non già nell’ordinario termine decadenziale.
In tale contesto, pertanto, risultano irrilevanti le doglianze articolate dalla ALFA Costruzioni con il primo motivo di gravame, là dove vengono sostenute: l’incompetenza del Sindaco ad emettere il provvedimento di ingiunzione di pagamento, la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e l’assenza di alcuna indicazione riguardo all’autorità e al termine per il ricorso.
Può quindi passarsi alla disamina della questione sostanziale, vale a dire quella della debenza o meno della sanzione irrogata per ritardato pagamento, che viene fatta oggetto di specifica contestazione con il secondo motivo, venendosi a sostenere che, in presenza di una fideiussione a prima richiesta rilasciata da istituto bancario a garanzia del credito dell’Amministrazione, quest’ultima avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente per ottenere il pagamento, in tal modo facendo venir meno il presupposto del ritardo.
Ai fini di una compiuta intelligenza della questione, va, in punto di fatto, precisato che:
– in data 23.11.1991 il Comune Almenno San Bartolomeo rilasciava alla odierna ricorrente la concessione edilizia n. 217/1991;
– per il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione relativi a tale concessione il Comune concedeva una rateazione, stabilendo che entro il 22.5.1992 avvenisse il versamento del 50% dell’importo, mentre la corresponsione del restante 50% avesse luogo entro il 22.11.1994;
– la ALFA Costruzioni dopo aver effettuato il pagamento della prima rata, non ha eseguito alla data prescritta quello della seconda;
– l’importo della seconda rata è stato recuperato dall’Amministrazione comunale, mediante escussione della fideiussione bancaria che era stata a suo tempo presentata dalla ALFA Costruzioni, solamente nel mese di aprile 1998 (cfr. doc. n. 4 della resistente).
Una volta ottenuto il pagamento dal fideiussore, il Comune ha quindi intimato alla ALFA Costruzioni il pagamento della sanzione ex art. 3 legge 47/85, limitatamente al ritardato pagamento della rata di costo di costruzione scaduta in data 22.11.1994.
Il ricorso risulta fondato, nei limiti di cui in appresso.
L’art. 3 della L. n. 47/85 (vigente all’epoca ed ora trasfuso nell’art. 42 del T.U. n. 380/2001) dispone che “…Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10, L. 28 gennaio 1977, n. 10 , comporta:
a) l’aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l’aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l’aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni. …”
Pur dando atto della presenza di contrastanti indirizzi giurisprudenziali al riguardo, il Collegio condivide l’orientamento – già espresso in sede cautelare – che ritiene illegittima l’applicazione delle sanzioni per il ritardo nel versamento nel caso in cui il titolare della concessione, a garanzia del pagamento dei contributi concessori, abbia stipulato fideiussione contenete rinuncia al beneficio di preventiva escussione. E’ stato infatti rilevato che il Comune ha uno specifico dovere, fondato sugli articoli 1175, 1375 e 1227, comma 2, del cod. civ., di richiedere quanto dovutogli al garante, con la conseguenza che – se esso viene meno a tale dovere e resta inerte – viola l’obbligo gravante sul creditore di attivarsi per non aggravare la posizione del debitore (cfr. TAR Napoli Sez. II 21.5.2008 n. 4856, T.A.R. Basilicata 23.1.2006 n. 4; Cons. St., Sez. V, 5.2.2003, n. 585, 10.1.2003 n. 32).
Va peraltro soggiunto che dalle considerazioni che precedono non può però farsi derivare la conseguenza che non possa applicarsi alcuna sanzione. Invero, condivisibile giurisprudenza (cfr. TAR Napoli Sez. II 21.5.2008 n. 4856, T.A.R. Basilicata 23.1.2006 n. 4 e T.A.R. Lazio Latina, 13.11.2006, n. 1660) ha posto in luce che l’obbligo del Comune di attivarsi per recuperare il dovuto dal garante sorge soltanto allorché sia spirato il termine per il pagamento e il debitore principale sia rimasto inadempiente.
E’ stato quindi chiarito che fino alla scadenza il Comune non è tenuto ad alcun adempimento, perché trattandosi di obbligazione portable, che doveva essere adempiuta al domicilio del creditore (art. 1182 del codice civile), per tali obbligazioni non è necessaria la costituzione in mora del debitore quando, essendo stabilito un termine, lo stesso è scaduto inutilmente (art. 1219 del codice civile).
In altri termini, finché il termine per il pagamento non è spirato, l’obbligato principale non può essere ritenuto in ritardo o inadempiente, né il Comune potrebbe agire nei suoi confronti o nei confronti del garante; solo allorché il termine sia scaduto ed il ritardo nell’adempimento si sia così concretizzato, l’Amministrazione ha l’obbligo – radicato sui principi sopra richiamati e finalizzato ad evitare che il persistente ritardo possa comportare l’assoggettamento del debitore a più gravi sanzioni – di pretendere il dovuto dal garante.
Quanto sopra porta evidentemente a ritenere che un sia pur limitato ritardo nella riscossione, ove il debitore principale non rispetti il termine previsto per il pagamento, è inevitabile anche se il Comune chieda immediatamente l’adempimento al garante (e questo provveda); ciò implica quindi l’applicazione della sanzione prevista per il ritardo nell’adempimento protratto per i primi 120 giorni.
È chiaro però che – ove il Comune resti del tutto inerte e il pagamento avvenga con ritardo superiore a 120 giorni – esso non potrà pretendere di applicare le maggiorazioni della sanzione previste, perché il maggior ritardo avrebbe potuto essere evitato (e la posizione del debitore non aggravata) se esso avesse esercitato correttamente e diligentemente i propri diritti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Brescia 1° Sez. – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Almenno San Bartolomeo al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.300, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2009 con l’intervento dei Magistrati:
********************, Presidente
************,***********e, Estensore
*************, Consigliere
 
L’ESTENSORE                                 IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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