Pubblico impiego, scorrimento delle graduatorie e giurisdizione

Redazione 16/12/19
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Di seguito una breve disamina sul tema della giurisdizione nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., nonché sotto il particolare profilo dello scorrimento delle graduatorie concorsuali.

Per approfondire il tema della giurisdizione sulle controversie relative lo scorrimento delle graduatorie leggi anche “L’accesso al lavoro pubblico e lo scorrimento delle graduatorie concorsuali” di Iride Pagano.

Regole generali in tema di giurisdizione e pubblico impiego

L’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (“TUPI”) devolve la quasi totalità delle controversie inerenti al lavoro alle dipendenze della PA al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Ciò riflette senz’altro la tendenziale privatizzazione che ha coinvolto il settore del lavoro alle dipendenze della P.A.

Infatti, in base art. 63 TUPI. sono attribuite alla giurisdizione del G.O. “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, incluse le assunzioni al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, la responsabilità dirigenziale e le indennità di fine rapporto. Tali materie sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario “ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”.

Dunque, il G.O. può decidere controversie nelle quali assumono rilevanza anche i c.d. atti di macro-organizzazione (vale a dire gli atti elencati all’art. 2, comma 1, TUPI la cui adozione è rimessa agli organi di indirizzo politico-amministrativo). Essi vanno tenuti distinti dagli atti di micro-organizzazione, vale a dire gli atti che si pongono in rapporto di mera attuazione degli atti di macro-organizzazione.

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Quella del G.O. ex art. 63 TUPI non è una giurisdizione esclusiva

Tuttavia, l’art. 63 TUPI è chiaro nell’affermare che il G.O. ha solo il potere di disapplicare gli atti amministrativi presupposti. E in ogni caso, in presenza di un atto amministrativo presupposto, la corretta individuazione della giurisdizione richiederà di verificare l’effettiva consistenza della posizione giuridica dedotta in giudizio (diritto soggettivo o interesse legittimo?).

In particolare, la tutela giurisdizionale dovrà avvenire davanti al G.O. quando l’atto macro-organizzativo sia mero atto presupposto non direttamente lesivo della posizione giuridica fatta valere, mentre oggetto diretto della contestazione l’atto di micro-organizzazione a valle.

Viceversa, la tutela giurisdizionale dovrà avvenire davanti al G.A. qualora venga direttamente impugnato l’atto di macro-organizzazione autonomamente lesivo di una posizione di interesse legittimo.

Le eccezioni alla regola dell’art. 63, comma 1, TUPI

L’art. 63, comma 4, TUPI prevede espressamente due sole eccezioni alla generale devoluzione delle controversie al G.O.:

  • le controversie relative ai rapporti di lavoro che restano in regime di diritto pubblico ex art. 3 TUPI (ad esempio, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato): tale giurisdizione è espressamente definita dal legislatore come esclusiva all’art. 133, comma 1 c.p.a.. Rispetto a tali controversie, dunque, il G.A. avrà piena cognizione sia con riferimento a posizioni di diritto soggettivo, che a posizioni di interesse legittimo.
  • le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle P.A..

In particolare, la giurisdizione relativa alle procedure concorsuali e allo scorrimento della graduatoria

Vale innanzitutto considerare che, secondo l’opinione prevalente, in tal caso non si tratta di giurisdizione esclusiva, bensì di giurisdizione generale di legittimità (concernente, quindi, solo posizioni di interesse legittimo).

Secondo le Sezioni Unite[1] è necessario però fare riferimento ad una nozione ristretta di “procedure concorsuali”.

Infatti, rientrerebbero nella giurisdizione del G.A. solo le controversie attinenti ad atti che vanno dalla pubblicazione del bando sino all’approvazione della graduatoria finale. Le controversie riguardanti atti a valle dell’approvazione della graduatoria sarebbero sottoposte, invece, alla giurisdizione del G.O.. Tali controversie, infatti, avrebbero ad oggetto determinazioni assunte con la capacità del datore di lavoro privato, a fronte delle quali sarebbero configurabili perlopiù diritti soggettivi all’assunzione. Gli atti adottati in questa fase devono dunque essere valutati alla stregua dei principi civilistici in tema di adempimento delle obbligazioni, tra cui quelli di correttezza e della buona fede.

Tuttavia, secondo buona parte della giurisprudenza l’eccezione posta dall’articolo 63, comma 4, TUPI (laddove afferma la giurisdizione del G.A. in luogo di quella del G.O.) sarebbe applicabile unicamente alle procedure concorsuali comunemente dette esterne, mirate alla conclusione di un primo contratto di accesso al lavoro.

Veniamo ora alla giurisdizione sulle controversie relative allo scorrimento delle graduatorie.

La facoltà effettuare lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi è espressamente prevista dall’art. 35, comma 5-ter TUPI. In base a tale norma, infatti, “le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio di parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato”.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanza 20 ottobre 2017 n. 24878) riconducono al G.O. le questioni che attengono allo scorrimento delle graduatorie, mentre imputano al G.A. la decisione di non coprire il posto. Infatti, la cognizione della domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario: in questo caso si fa valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il diritto soggettivo all’assunzione. Pertanto, la giurisdizione sarà del G.O.

Al contrario, ove si contesti il provvedimento che disponga di non coprire più (o di coprire diversamente) il posto resosi vacante (anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria) la contestazione investe l’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo. Pertanto, la giurisdizione sarà del G.A. 

Per approfondire il tema della giurisdizione sulle controversie relative lo scorrimento delle graduatorie leggi anche “L’accesso al lavoro pubblico e lo scorrimento delle graduatorie concorsuali” di Iride Pagano.

L’accesso al lavoro pubblico e lo scorrimento delle graduatorie concorsuali

L’opera affronta la complicata casistica che ruota attorno all’utilizzo delle graduatorie concorsuali da parte dell’amministrazione. Infatti, molto spesso non c’è chiarezza nelle modalità di scorrimento e nell’ordine di chiamata, con potenziale rischio di lesione di diritti dell’aspirante dipendente pubblico.Il testo vuole essere uno strumento di supporto per l’avvocato, sia civilista che amministrativista, che si trovi ad affrontare il caso specifico del singolo vincitore di concorso, leso nei propri diritti soggettivi. Numerosissimi sono i casi in cui il privato si rivolge al professionista per conoscere i propri diritti e gli strumenti di tutela a propria disposizione, a fronte di un’azione amministrativa scorretta: il presente testo intende pertanto fornire le conoscenze necessarie all’avvocato per poter riconoscere l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione.Con linguaggio semplice vengono affrontate le questioni giurisprudenziali maggiormente discusse e vengono fornite le chiavi di lettura del sistema che, ponendosi a cavallo tra diritto civile e diritto amministrativo, solleva molteplici perplessità.Iride Pagano, Avvocato. Laureatasi con lode all’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, è componente del Centro Italiano di Studi Amministrativi – C.I.S.A. e collabora da diversi anni con la rivista on-line diritto.it.

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[1] Cass. Sez. Un., ord. del 23 marzo 2017 n. 7483.

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