La Corte dei Conti chiarisce alcuni punti controversi sull’utilizzo delle graduatorie 

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Il parere n.41 del 2019 della Corte dei Conti delle Marche afferma che le graduatorie di concorsi banditi dopo l’1.1.2019 si possono utilizzare solo per i posti messi a concorso.

Prevale, invece, tra le sezioni regionali della Corte dei Conti l’orientamento positivo sulla possibilità per la Pubblica Amministrazione di utilizzare per scorrimento le graduatorie dei concorsi banditi prima del 2019 da parte di altre amministrazioni pubbliche. Pertanto, le graduatorie dei concorsi banditi dal 1.1.2010 al 31.12.2018 si possono utilizzare per lo scorrimento degli idonei e possono ancora essere utilizzate da altri enti.

Per quanto attiene alle assunzioni a tempo determinato, inoltre si manifesta tra i giudici contabili una apertura alla possibilità di utilizzare le graduatorie in quanto l’art. 36 comma 2 del d.lgs. 165/2001 non è stato modificato dagli interventi legislativi.

Il parere n. 41 del 2019 della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti delle Marche in definitiva chiarisce diverse questioni controverse sull’utilizzo delle graduatorie, confermando quanto contenuto nelle pronunce dei giudici contabili della Puglia (n.72 del 2019) e del Veneto (n.123/2019).

L’intervento della Corte dei Conti si è reso necessario viste le numerose modifiche normative realizzate dal legislatore in materia.

Il decreto legge n. 101 del 2013 consente lo scorrimento di graduatorie

Il d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, ha introdotto, alcune disposizioni volte a consentire alle pubbliche amministrazioni di sottoscrivere contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato.

In particolare l’art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ultimo periodo dispone: “Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato.

Ha previsto, al comma 3-bis, che “per la copertura dei posti in organico, è comunque necessaria la previa attivazione della procedura prevista dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario”.

Ha previsto, al comma 3-ter, che “resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l’applicabilità dell’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350”;

Ha disposto, al comma 3-quater, che “l’assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali già avviate dai soggetti di cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è subordinata alla verifica del rispetto della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma”.

Tali interventi normativi hanno esteso la possibilità di utilizzo delle graduatorie concorsuali, mediante il loro scorrimento, per l’assunzione dei candidati idonei non vincitori. Da tali disposizioni emerge come venga visto con favore l’utilizzo delle graduatorie per ulteriori assunzioni.

La legge n. 145 del 2018 impedisce l’utilizzo della graduatoria per la copertura di qualsiasi altro posto diverso da quelli messi a concorso

Successivamente, il comma 363 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018 ha modificato il decreto-legge n. 101 del 2013 sopra richiamato, abrogando la lettera b) del comma 3 e i commi 3-ter e 3-quater dell’art. 4.

In particolare, i commi 360-367 concernenti le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, hanno ammesso l’utilizzo delle graduatorie concorsuali solo per la copertura dei posti messi a concorso e hanno modificato, in via transitoria, i termini di vigenza delle graduatorie medesime. I commi in esame riguardano tutte le pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni), con esclusione delle assunzioni del personale scolastico (ivi compresi i dirigenti) e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

In particolare, il comma 360 ha esteso a tutte le procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni le modalità semplificate che verranno definite con il regolamento ministeriale di cui al precedente comma 300.

I commi 361 e 365 hanno previsto, con riferimento alle procedure concorsuali bandite dopo il 1 gennaio 2019, che le relative graduatorie siano impiegate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, fermi restando i termini di vigenza delle medesime graduatorie.

Pertanto, mentre il decreto legge 101 del 2013 vedeva con favore lo scorrimento delle graduatorie, la legge n.145 del 2018 ha portato ad un evidente discontinuità rispetto alle precedenti disposizioni attinenti tale modalità di assunzione.

La legge c.d. concretezza non supera i limiti imposti dalla l. 145 del 2018.

Il principio sancito dalla legge 145 del 2018 non è, inoltre, stato superato dal recente intervento normativo operato con la legge 19 giugno 2019, n. 56 (c.d. legge concretezza) seppur mitigato.

In particolare, l’articolo 3, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56 (c.d. legge concretezza), prevede misure per accelerare le assunzioni mirate ed il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni.

L’articolo 3 comma 4 legge 19 giugno 2019, n.56, prevede che “possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 del presente articolo e all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell’articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche’ del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo all’assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell’80 per cento delle facoltà’ di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno.

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