Pubblico impiego: il Giudice Amministrativo non conosce le controversie in materia di mobilità (TAR Campania, sez. V, N. 752 del 03/02/2014)

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Nel pronunciarsi sul ricorso per l’annullamento del giudizio di inidoneità espresso dalla commissione nell’ambito della procedura di mobilità per la selezione di un dirigente amministrativo, il TAR Campania, senza discostarsi dalla giurisprudenza unanime in materia, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nella cognizione del giudice del lavoro.

Il giudice amministrativo ha chiarito che “L’istituto della «mobilità esterna» dei dipendenti pubblici contrattualizzati si configura come cessione del contratto di lavoro dando luogo ad una sua modificazione soggettiva, e non è assimilabile alle procedure concorsuali. Pertanto le controversie in materia (nella fattispecie, relativa all’esclusione del ricorrente dalla partecipazione alla procedura di mobilità) devono essere conosciute dal giudice ordinario poiché incidono su diritti soggettivi del lavoratore”.

La disciplina sul riparto di giurisdizione in subiecta materia è contenuta nell’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La norma prescrive che tutte le controversie concernenti lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre restano assegnate, in via residuale, alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Non v’è dubbio che la procedura di mobilità esterna, intesa come trasferimento di un pubblico dipendente tra enti del medesimo comparto o tra enti di comparti diversi, rientra nella categoria generale degli atti di organizzazione degli uffici; in particolare, con essa si realizza un momento di gestione del rapporto di lavoro dacchè si interviene in costanza del rapporto medesimo, determinando un mero cambiamento delle modalità di espletamento delle mansioni “….fermo restando il possesso della medesima qualifica presso l’amministrazione di provenienza e di destinazione” (TAR Firenze, sez. I, n. 1653 del 28/11/2013).

In conformità a tale orientamento si è pronunciato anche il TAR Campania, Sez. V, 28 aprile 2011, n. 2390, statuendo che la mobilità determina una semplice cessione del contratto di lavoro che fa capo al dipendente, cessione che si realizza tra l’amministrazione di provenienza e quella di destinazione, e “… non si determina quindi la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione, ma semplicemente la modificazione soggettiva del rapporto di lavoro già esistente con continuità del suo contenuto” TAR Napoli, Sez. V, 28 aprile 2011, n. 2390.

Per altri versi, sebbene la procedura di mobilità comporti l’assunzione di nuovo personale presso l’Amministrazione di destinazione, si esclude che tale procedura possa essere assimilata alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti, almeno sotto il profilo del riparto della giurisdizione (Cass., S.U., 6.3.2009, n. 5458; TAR Campania, Napoli, III, 9.9.2008, n. 10060; TAR Puglia, Lecce, II,6.5.2005, n. 2685).

Di rilevanza per la materia, si segnalano due pronunce della Suprema Corte (Cass. Sez. Unite civili 19251/2010 e Cass. Sez. Unite civili 26021/2008) che hanno il pregio di delineare con maggior precisione i confini di applicazione della regola sul riparto di giurisdizione. Sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo nella controversia relativa a una procedura concorsuale riservata in favore di dipendenti di altri enti del medesimo comparto in cui, a ben vedere, non si realizza una vera e propria mobilità, caratterizzata da un mutamento soggettivo del medesimo rapporto di lavoro che prosegue ad invarianza di mansioni e profilo, bensì s’instaura tra l’Ente e il vincitore del concorso un contratto di lavoro ex novo.

Sulla base delle stesse argomentazioni, si è pronunciata anche la Cassazione civile, sez. un., 25 novembre 2008, n. 28058, riconoscendo la giurisdizione del Giudice Amministrativo nelle controversie sui procedimenti concorsuali interni, destinati a consentire l’inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti di lavoro.

Gianluca Fasano

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