Pubblico impiego, buonuscita ed indennità

sentenza 07/10/10
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Ai fini del conseguimento del beneficio del computo dell’indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, deve risultare il possesso di due specifici ed indissolubili requisiti: cioè, da una parte, la presentazione nei termini di legge della domanda e, dall’altra, la sussistenza di un rapporto non giuridicamente esaurito, intendendosi per tale non soltanto quello per il quale sia pendente un giudizio, ma anche quello in relazione al quale sia stata prodotta dal dipendente, in termine utile, l’istanza per ottenere la rideterminazione dell’indennità, o sia stata comunque interrotta la prescrizione (quinquennale) in ordine alla liquidazione dell’indennità di buonuscita, presupposto quest’ultimo che si configura oltre che con la pendenza di un giudizio, avente ad oggetto la liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche con l’interruzione della prescrizione.

N. 11314/2010 REG.SEN.

N. 00739/1991 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 739 del 1991, proposto da:
Troccoli Filomena, rappresentato e difeso dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso ********************. * . * in Salerno, via D. Scaramella N. 15/Bis;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, **********, rappresentati e difesi dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Salerno, corso ********************58;

per l’annullamento

del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di riliquidazione della indennità di buonuscita e per il riconoscimento del relativo diritto.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di E.N.P.A.S.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2010 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che – con ricorso notificato in data 5 aprile 1991 e ritualmente depositato il successivo 23 aprile – *****************, come in atti rappresentata e difesa, denunziava l’inerzia serbata dalle intimate Amministrazioni in ordine alla propria istanza intesa alla riliquidazione della indennità di buonuscita erogatale all’esito del collocamento a riposto per raggiunti limiti di età, avvenuto in data 10 settembre 1986, stante il mancato computo, nella relativa base di calcolo, della indennità integrativa speciale;

 

Ritenuto – alla stregua di un orientamento giurisprudenziale ormai costante ed uniforme – che ai fini del conseguimento del beneficio del computo dell’indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, deve risultare il possesso di due specifici ed indissolubili requisiti: cioè, da una parte, la presentazione nei termini di legge della domanda e, dall’altra, la sussistenza di un rapporto non giuridicamente esaurito, intendendosi per tale non soltanto quello per il quale sia pendente un giudizio, ma anche quello in relazione al quale sia stata prodotta dal dipendente, in termine utile, l’istanza per ottenere la rideterminazione dell’indennità, o sia stata comunque interrotta la prescrizione (quinquennale) in ordine alla liquidazione dell’indennità di buonuscita, presupposto quest’ultimo che si configura oltre che con la pendenza di un giudizio, avente ad oggetto la liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche con l’interruzione della prescrizione (in terminis, da ultimo, T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 1° giugno 2010, n. 14512);

 

Considerato che, alla luce della documentazione versata in atti, la ricorrente si trova nelle riassunte condizioni, avendo – segnatamente – curato di reiteratamente interrompere, da dì della decorrenza (10 settembre 1986) la prescrizione in ordine al rivendicato beneficio;

 

Ritenuto, per l’effetto, che il ricorso si appalesa senz’altro fondato e merita di essere conseguentemente accolto, con condanna (da porsi a carico dell’INPDAP, quale ente previdenziale successore ex lege dell’intimata ENPAS) alla riliquidazione della indennità di buonuscita con inclusione della indennità integrativa speciale, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6 l. n. 412/1991 (risultando, per altro, giustificato – in relazione alle originarie incertezze interpretative ancora sussistenti al momento di presentazione della domanda – disporre l’integrale compensazione di spese e competenze di lite);

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Salerno, sezione I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da *****************, come in epigrafe individuato, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’I.N.P.D.A.P. alla riliquidazione, in favore di essa ricorrente, della indennità di buonuscita con inclusione della indennità integrativa speciale, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6 l. n. 412/1991.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente FF

********************, Consigliere

***************, ***********, Estensore

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

sentenza

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