Pubblicato sulla G.U. il decreto legge in materia di sicurezza: vediamo le novità in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa

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Come già visto in un precedente articolo, sempre edito su diritto.it, è stato pubblicato il 4 ottobre 2018 il decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalita’ del ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata, vale a dire il Decreto Legge, 4 ottobre 2018, n. 113.
Posto ciò, per quanto attiene al titolo II, in detta parte di questo testo normativo, sono contenute le disposizioni afferenti la materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa.
Detto titolo si divide in 3 capi di cui il primo (“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo”) a sua volta è ripartito in 8 articoli che vanno dall’art. 16 all’art. 23.
Orbene, esaminiamo questi articoli uno ad uno.

Dagli artt. all’art. 23

L’art. 16, rubricato “Controllo, anche attraverso dispositivi elettronici, dell’ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare”, prevede, al primo comma, la modifica dell’art. 282-bis c.p.p. nei seguenti termini: “dopo la parola «571,» e’ inserita la seguente: «572,» e dopo le parole: «612, secondo comma,» e’ inserita la seguente: «612-bis,»”.
Pertanto, la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280 c.p.p.[1], anche con le modalità di controllo previste all’articolo 275-bis c.p.p.[2], è applicabile anche quando si proceda per il delitto di atti persecutori (c.d. stalking).
Il comma secondo di questo articolo, a sua volta, dispone che dall’“attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (primo capoverso) e le “Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente” (secondo capoverso).
Invece, l’art. 17, intitolato “Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalita’ di prevenzione del terrorismo”, dispone al comma primo che per “le finalita’ di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481[3], comunicano, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121[4], i dati identificativi riportati nel documento di identita’ esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285[5]” (primo capoverso) e la “comunicazione e’ effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo” (secondo capoverso).
Il comma secondo, dal canto suo, dispone che il “Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico dei dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in esso conservati, concernenti provvedimenti dell’Autorita’ giudiziaria o dell’Autorita’ di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalita’ di prevenzione e repressione del terrorismo” (primo capoverso) e, nel “caso in cui dal raffronto emergano situazioni potenzialmente rilevanti per le finalita’ di cui al comma l, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta all’ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti iniziative di controllo, anche ai fini di cui all’articolo 4, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773” (secondo capoverso) (ossia ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici ovvero ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza).
Inoltre, il comma terzo dell’art. 17 dispone che i “dati comunicati ai sensi del comma 1 sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni” (primo capoverso) e con “decreto del Ministro dell’interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita’ tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni previste dal comma l, nonche’ di conservazione dei dati” (secondo capoverso) fermo restando che il “predetto decreto e’ adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto puo’ essere comunque emanato” (terzo capoverso).
Il comma quarto stabilisce infine che dall’“attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
Sempre in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo, è disposto che, fermo “restando quanto previsto dall’articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68[6], il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all’identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121[7], al Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della medesima legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate” (art. 18, c. 1, decreto legge, 4 ottobre 2018, n. 113).
Il comma secondo dell’art. 18, viceversa, dispone che, con “decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, nonche’ il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti le modalita’ di collegamento al Centro elaborazione dati e i relativi standard di sicurezza, nonche’ il numero degli operatori di polizia municipale che ciascun comune puo’ abilitare alla consultazione dei dati previsti dal comma 1” mentre il successivo comma terzo è formulato nel seguente modo: “Per l’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 39”.
L’art. 19, intitolato “Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie municipali”, dispone, per un verso, che, previa “adozione di un apposito regolamento comunale, emanato in conformita’ alle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata, i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unita’ di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di polizia municipale” (comma primo), per altro verso, che, con “il regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono, nel rispetto dei principi di precauzione e di salvaguardia dell’incolumita’ pubblica, le modalita’ della sperimentazione che deve essere effettuata previo un periodo di adeguato addestramento del personale interessato nonche’ d’intesa con le aziende sanitarie locali competenti per territorio, realizzando altresi’ forme di coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di polizia municipale” (comma secondo), per altro verso ancora, che, al “termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva di reparto l’arma comune ad impulsi elettrici positivamente sperimentata” (comma terzo, primo capoverso) e si “applicano in quanto compatibili le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 marzo 1987, n. 145 (ossia: le concernenti l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza ndr.), ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2[8]” (comma terzo, secondo capoverso).
Infine, se il comma quarto dispone che i “comuni e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri derivanti dalla sperimentazione di cui al presente articolo e alla formazione del personale delle polizie municipali interessato, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci”, il successivo comma quinto prevede che all’“articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, le parole «della pistola elettrica Taser» sono sostituite dalle seguenti: «dell’arma comune ad impulsi elettrici».” e dunque, per effetto di quest’ultimo comma, è ora stabilito che, con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Amministrazione della pubblica sicurezza avvia, con le necessarie cautele per la salute e l’incolumita’ pubblica e secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione dell’arma comune ad impulsi elettrici e non più della pistola elettrica Taser (per le esigenze dei propri compiti istituzionali).
L’art. 20, rubricato “Estensione dell’ambito di applicazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive”, stabilisce che all’“articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Il divieto di cui al presente comma puo’ essere adottato anche nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»” e dunque, il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime nonchè quello inerente le manifestazioni sportive che si svolgono all’estero, agli indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale (vale a dire i i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo) e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale (cioè i delitti contro l’incolumità pubblica) o dagli articoli 284 (Insurrezione armata contro i poteri Stato), 285 (Devastazione, saccheggio e strage), 286 (Guerra civile), 306 (Banda armata: formazione e partecipazione), 438 (Epidemia), 439 (Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), 605 (Sequestro di persona) e 630 (Sequestro di persona a scopo di estorsione) dello stesso codice, nonche’ alla commissione dei reati con finalita’ di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue le finalita’ terroristiche di cui all’articolo 270-sexies del codice penale (Condotte con finalità di terrorismo).
A sua volta l’art. 21 prevede l’estensione di applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane nei seguenti termini: “1. All’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole «su cui insistono» sono inserite le seguenti: «presidi sanitari,»; b) dopo le parole «flussi turistici,» sono inserite le seguenti: «aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli,»”.
Pertanto, tra le aree che possono rilevare ai sensi dell’art. 9, c. 1[9] e c. 2[10], articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, i regolamenti di polizia urbana possono ora individuare aree urbane su cui insistono presidi sanitari e aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli fermo restando, non essendo stato il comma terzo di questo articolo modificato sul punto, resta ferma l’’applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688[11] e 726[12] del Codice penale e dall’articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114[13], nonche’ dall’articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285[14].
Dal canto suo l’art. 22 (“Potenziamento di apparati tecnico-logistici del Ministero dell’interno”) dispone al primo comma che, al “fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all’espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l’acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei «Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico» (NBCR) del suddetto Corpo, nonche’ per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, e’ autorizzata in favore del Ministero dell’interno la spesa complessiva di 15.000.000 euro per l’anno 2018 e di 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare: a) quanto a 10.500.000 euro per l’anno 2018 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato; b) quanto a 4.500.000 euro per l’anno 2018 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco” mentre, al comma secondo, statuisce che agli “oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 39” (che vedremo dopo).
A conclusione del presente capo, soccorre l’art. 23, rubricato “Disposizioni in materia di blocco stradale”, il quale emenda il decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 e il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 stabilendo, da un lato, al primo comma (per quel che riguarda il decreto legislativo n. 66/1948) che, per un verso, all’articolo 1, comma 1, le parole «in una strada ferrata» sono sostituite dalle seguenti: «in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata,»” [lett. b)], per altro verso, che l’articolo 1-bis e’ abrogato” [lett. b)], dall’altro (per quel concerne il decreto legislativo n. 286/1998), al secondo comma, che all’ “articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «e degli articoli 473 e 474 del codice penale» sono inserite le seguenti: «, nonche’ dall’articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66.».”.
Tal che ne consegue come adesso: a) è punito con la reclusione da uno a sei anni chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata e non più solo in una strada ferrata (come previsto prima); b) non è più in vigoere la norma incriminatrice preveduta dall’art. 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (“Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire otto milioni. Se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di un somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”); c) è impedito l’ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, anche per il reato preveduto dall’articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66[15].
Terminata la disamina del capo I del titolo II, il capo II, sempre di questo titolo, intitolato “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalita’ mafiosa”, consta di 6 articoli che vanno dall’art. 24 all’art. 29; ebbene, vediamone i contenuti.
L’art. 24, c. 1, decreto legge n. 113/2018 modifica il codice antimafia nella seguente maniera: “1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 10, dopo il comma 2-ter e’ inserito il seguente: «2-quater. In caso di conferma del decreto impugnato, la corte di appello pone a carico della parte privata che ha proposto l’impugnazione il pagamento delle spese processuali.»; b) all’articolo 17, al comma 3-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera c) dopo la parola «comunicazione» e’ inserita la seguente: «sintetica» e le parole «La mancata comunicazione comporta l’inammissibilita’ della proposta» sono sostituite dalle seguenti: «Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all’autorita’ proponente l’eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l’autorita’ proponente modalita’ per la presentazione congiunta della proposta.»; 2) la lettera d) e’ abrogata; c) all’articolo 19, comma 4, all’ultimo periodo, dopo le parole «sequestro della documentazione» sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo»; d) all’articolo 67, al comma 8, dopo le parole «comma 3-bis, del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «nonche’ per i reati di cui all’articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all’articolo 640-bis del codice penale»”.
Tal che, per effetto di queste modifiche di legge, il codice antimafia è stato emendato nel susseguente modo: a) per quanto attiene le impugnazioni in materia di misure di prevenzione personali è adesso previsto che, in caso di conferma del decreto impugnato, la corte di appello pone a carico della parte privata che ha proposto l’impugnazione il pagamento delle spese processuali; b) quando il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, attraverso il raccordo informativo con il questore e con il direttore della Direzione investigativa antimafia relativamente alle misure di prevenzione di cui al presente titolo, cura che non si arrechi pregiudizio alle attivita’ di indagine condotte anche in altri procedimenti, il questore territorialmente competente, con comunicazione adesso anche se solo sintetica, e il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale mentre se prima era previsto che la mancata comunicazione comporta l’inammissibilita’ della proposta, ora è disposto che il procuratore, nei dieci giorni successivi, comunica all’autorita’ proponente l’eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso e, in tali casi, il procuratore concorda con l’autorita’ proponente modalita’ per la presentazione congiunta della proposta; c) non è più contemplato che il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a rasmettere al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l’esercizio dell’azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall’adozione dello stesso; d) se, nel caso preveduto dall’art. 19, c. 4, codice antimafia, era previsto che, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalita’ di cui agli articoli 253[16], 254[17], e 255[18] del codice di procedura penale, adesso è stabilito che tale sequestro riguarda solo quello di cui al primo periodo di questa disposizione legislativa ossia quella avente ad oggetto la documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 (ossia i soggetti di cui all’art. 4 del codice antimafia[19] e le persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attivita’ terroristiche, anche internazionali); d) le disposizioni dei commi 1[20], 2[21] e 4[22] dell’art. 67 del codice antimafia si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche’ non definitiva, confermata in grado di appello, non solo per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (come previsto prima) ma pure per i reati di cui all’articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (vale a dire la truffa aggravata quando il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare), e all’articolo 640-bis del codice penale (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).
Da ultimo, l’art. 24, c. II, decreto legge n. 113/2018 stabilisce che dall’“attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (primo capoverso) e le “Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente” (secondo capoverso).
Per quel che invece riguarda le sanzioni in materia di subappalti illeciti, l’art. 25 prevede che all’“articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole «l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a cinque anni e con la multa»; b) al secondo periodo, le parole «dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da uno a cinque anni e della multa.».”.
Tal che ne consegue che chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente, è punito non più con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda» ma con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa così come, nei confronti del subappaltatore e dell’affidatario del cottimo, si applica non più la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda pari ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo ma la reclusione da uno a cinque anni e della multa pari ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo.
Per quel che invece riguarda il monitoraggio dei cantieri, l’art. 26 dispone che all’“articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le seguenti: «nonche’ al prefetto».” e dunque ora stabilito che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette non solo all’azienda unita’ sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti , ma anche al prefetto “la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII[23], nonche’ gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3[24]; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entita’ presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno”.

L’art. 27

Invece, per migliorare la circolarità informativa, l’art. 27, c. 1, d.l. n. 113/2018 prevede che l’“articolo 160 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e’ sostituito dal seguente: «Art. 160. – Per le finalita’ di prevenzione generale di reati e per l’esercizio del potere di proposta di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le cancellerie dei tribunali e delle corti di appello hanno l’obbligo di trasmettere ogni quindici giorni, anche per via telematica, il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive al questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o l’ultima dimora e al direttore della Direzione investigativa antimafia. Analogo obbligo sussiste per le cancellerie presso la sezione misure di prevenzione e presso l’ufficio G.I.P. del tribunale in relazione alla comunicazione di copia dei provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi nell’ambito delle rispettive attribuzioni, alle questure competenti per territorio e alla Direzione investigativa antimafia.»”.
Quindi, se prima era previsto che i cancellieri delle Preture, dei Tribunali e delle Corti di appello avessero l’obbligo di trasmettere ogni quindici giorni il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive, al Questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o l’ultima dimora, è adesso sancito che, per le finalita’ di prevenzione generale di reati e per l’esercizio del potere di proposta di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159[25], le cancellerie dei tribunali e delle corti di appello hanno l’obbligo di trasmettere ogni quindici giorni, anche per via telematica, il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive al questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o l’ultima dimora e al direttore della Direzione investigativa antimafia fermo restando che analogo obbligo sussiste per le cancellerie presso la sezione misure di prevenzione e presso l’ufficio G.I.P. del tribunale in relazione alla comunicazione di copia dei provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi nell’ambito delle rispettive attribuzioni, alle questure competenti per territorio e alla Direzione investigativa antimafia.
Il comma secondo dell’art. 27, dal canto suo, dispone che dall’“attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (primo capoverso) e che le “Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.” (secondo capoverso).
L’art. 28, all’opposto, incide sul testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali nel seguente modo: “1. All’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 e’ inserito il seguente: «7-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o piu’ settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali da determinare un’alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l’imparzialita’ delle amministrazioni comunali o provinciali, nonche’ il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell’accesso, al fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalita’ l’attivita’ amministrativa dell’ente, individua, fatti salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un termine per l’adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna all’ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce, mediante commissario ad acta, all’amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.»”.
Di conseguenza è ora sancito che, nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l’adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5 dell’art. 143[26], qualora dalla relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o piu’ settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate tali da determinare un’alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l’imparzialita’ delle amministrazioni comunali o provinciali, nonche’ il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell’accesso, al fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalita’ l’attivita’ amministrativa dell’ente, devono essere individuati, fatti salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un termine per l’adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici fermo restando che, decorso inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna all’ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce, mediante commissario ad acta, all’amministrazione inadempiente e, ai relativi oneri, gli enti locali provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.
Il presente capo si conclude con l’art. 29 il quale, rubricato “Modifiche in materia di attivita’ svolte negli enti locali dal personale sovraordinato ai sensi dell’articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, prevede, da un lato, che le “risorse di cui all’articolo 1, comma 706, della legge 27 dicembre 2006, n. 296[27], possono essere incrementate, nel rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica, fino ad un massimo di 5.000.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante utilizzo delle risorse che si rendono disponibili nel corso dell’anno, relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell’interno” (comma primo), dall’altro, che il “Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’interno, e’ autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni compensative di bilancio” (secondo comma).
Il capo III del titolo II, intitolato “Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili”, infine, consta di due articoli: gli articoli 30 e 31.
L’art. 30, con cui si modifica l’art. 633 c.p.p., dispone che “dopo il secondo comma e’ inserito il seguente: «Nelle ipotesi di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione fino a quattro anni congiuntamente alla multa da 206 euro a 2.064 euro, nei confronti dei promotori e organizzatori dell’invasione, nonche’ di coloro che hanno compiuto il fatto armati”.
Pertanto, operando in tal guisa, il legislatore ha introdotto un aumento di pena a carico di coloro che rivestono il ruolo di promotori e organizzatori dell’invasione.
Con l’art. 31, invece, si modifica l’art. 266 c.p.p. prevedendosi al comma primo che all’“articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole «516 e 517-quater del codice penale;» sono sostituite dalle seguenti: «516, 517-quater e 633, terzo comma, del codice penale;».” e quindi è consentita l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati anche nel caso appena menzionato, ossia quello preveduto dall’art. 633, c. 3, c.p.

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NOTE

[1]Ai sensi del quale: “1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall’articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni. 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni . 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare”.
[2]Secondo cui: “1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione dei mezzi e strumenti anzidetti. 2. L’imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all’applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all’ufficiale o all’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l’ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall’articolo 293, comma 1. 3. L’imputato che ha accettato l’applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli”.
[3]Per il quale: “L’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui territorio è la sede legale dell’impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell’impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia”.
[4]Secondo cui: “È istituito presso il Ministero dell’interno, nell’ambito dell’ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell’articolo 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 6, lettera a), e all’articolo 7. Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell’articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente. Con decreto del Ministro dell’interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all’ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell’articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l’espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull’osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l’approvazione del Ministro dell’interno”.
[5]Alla stregua del quale: “1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in: a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente; c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse; e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi; f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse; h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell’art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un’unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all’art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale; i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio; l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina; m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente; n) mezzi d’opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e non superiori a quelli di cui all’art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’art. 61. I mezzi d’opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada. 2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali”.
[6]Secondo cui: “1. Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile e può accedere, in deroga all’art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d’identità rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della predetta legge n. 121. Il personale della polizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può altresì accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall’articolo 54, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni. 1-bis. Il personale di cui al comma 1 addetto ai servizi di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può essere, altresì, abilitato all’inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti autonomamente. 2. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell’ANCI, sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dei trasporti e delle finanze, sentiti l’ANCI e l’Automobile club d’Italia (ACI). 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall’art. 11, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378”.
[7]Per il quale: “L’accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all’articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11. L’accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all’autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale. È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall’articolo 6, lettera a). È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all’interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo”.
[8]Per cui: “Fermo restando il disposto dell’art. 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il regolamento è comunicato al prefetto”.
[9]Ai sensi del quale: “1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l’accessibilita’ e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all’accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalita’ di cui all’articolo 10, l’allontanamento dal luogo in cui e’ stato commesso il fatto”.
[10]Secondo cui: “Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall’articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonche’ dall’articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 del presente articolo e’ disposto altresi’ nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma”.
[11]Alla stregua del quale: “1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza [689–691] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 euro a 309 euro. 2.. La pena è dell’arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumità individuale. 3. La pena è aumentata [64] se la ubriachezza è abituale”.
[12]Per cui: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000”.
[13]In virtù del quale: “1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l’autorizzazione o il permesso di cui all’articolo 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce. 2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all’articolo 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000. 3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 4. L’autorizzazione è revocata: a) nel caso in cui il titolare non inizia l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità; b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare; c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2. c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell’articolo 28. 4-bis. L’autorizzazione e’ sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell’articolo 28. 5. Per le violazioni di cui al presente articolo l’autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento”.
[14]Secondo cui: “Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l’attivita’ di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.500. Se nell’attivita’ sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalita’ indicate al titolo VI, capo I, sezione II”.
[15]Per il quale: “1. Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. La stessa pena si applica nei confronti di chi, al fine di ostacolare la libera navigazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, o comunque le ostruisce o le ingombra. 3. La pena è raddoppiata se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, ovvero se è commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose”.
[16] Ai sensi del quale: “1. L’autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti. 2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. 3. Al sequestro procede personalmente l’autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto. 4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all’interessato, se presente”.
[17]Secondo cui: “1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall’imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato. 2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all’autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto. 3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all’avente diritto e non possono comunque essere utilizzati”.
[18]Alla stregua del quale: “1. L’autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all’imputato o non siano iscritti al suo nome”.
[19]Per cui: “1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano: a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’articolo 416-bis c.p.; b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , o del delitto di cui all’articolo 418 del codice penale; c) ai soggetti di cui all’articolo 1; d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284,285,286,306,438,439,605 e 630 dello stesso codice, nonche’ alla commissione dei reati con finalita’ di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue le finalita’ terroristiche di cui all’articolo 270-sexies del codice penale; e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attivita’ analoga a quella precedente; f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l’esaltazione o la pratica della violenza; g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d); h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E’ finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati; i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in piu’ occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonche’ alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in piu’ occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l’incolumita’ delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive; i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 640-bis o del delitto di cui all’articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice; i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale”.
[20]Secondo il quale: “1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche’ concessioni di beni demaniali allorche’ siano richieste per l’esercizio di attivita’ imprenditoriali; c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso; e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attivita’ imprenditoriali, comunque denominati; g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita’ europee, per lo svolgimento di attivita’ imprenditoriali; h) licenze per detenzione e porto d’armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti”.
[21]Per cui: “Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche’ il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e’ disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti”.
[22]Alla stregua del quale: “Il tribunale, salvo quanto previsto all’articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche’ nei confronti di imprese, associazioni, societa’ e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni”.
[23]Ossia: “ALLEGATO XII CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL’ARTICOLO 99 1. Data della comunicazione. 2. Indirizzo del cantiere. 3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)). 4. Natura dell’opera. 5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)). 6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)). 7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)). 8. Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere. 9. Durata presunta dei lavori in cantiere. 10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere. 11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere. 12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate. 13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (euro)”.
[24]Secondo cui: “Nei cantieri in cui e’ prevista la presenza di piu’ imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione”.
[25]Ai sensi del quale: “Nei confronti delle persone indicate all’articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo”.
[26]Per cui: “ Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell’ente locale, con decreto del Ministro dell’interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell’ente, ivi inclusa la sospensione dall’impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell’autorità competente”.
[27]In virtù del quale: “Per la copertura degli oneri di cui all’articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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