Nuovo decreto in materia di immigrazione e sicurezza

Redazione 08/10/18
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Il Decreto-legge sulla sicurezza e sull’immigrazione (c.d “Decreto Salvini”) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2018.

Il decreto legge si compone di 4 titoli:
-disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione;
-disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa;
disposizioni per la funzionalità del ministero dell’interno nonché sull’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
-disposizioni finanziarie e finali.

Il tema dell’immigrazione

Le norme di cui al primo titolo sono volte all’eliminazione del riferimento alla protezione umanitaria, la quale è stata sostituita dall’introduzione di permessi temporanei per casi speciali di protezione sussidiaria, per i quali sono prescritti precisi requisiti per i soggetti interessati.

Il decreto è poi intervenuto prorogando i termini del trattamento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio, da 90 a 180 giorni. A tal riguardo è stato disciplinato anche il trattenimento per la determinazione o la verifica dell’identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo in appositi locali presso i punti di crisi, trattenimento per un periodo massimo, anche in questo caso, di centottanta giorni.

E’ stato anche stabilito che in caso di condanna definitiva, non è ammissibile il riconoscimento della protezione internazionale, comportando il diniego dello status di rifugiato.
Lo straniero, dunque, costituendo un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, non potrà essere riconosciuto, anche nel caso sia stato condannato con sentenza definitiva per i reati di: violenza o minaccia a pubblico ufficiale ; lesioni personali gravi e gravissime e mutilazione degli organi genitali femminili; furto e furto in abitazione aggravati dal porto di armi o di narcotici; produzione, traffico e detenzione di stupefacenti; rapina; estorsione; violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minori e di gruppo; riduzione in schiavitù, sfruttamento della prostituzione minorile.

Se, inoltre, il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno di questi reati e ricorrano le condizioni per il trattenimento del medesimo, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, si prevede che il questore ne debba dare tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell’immediatezza all’audizione dell’interessato, adottando contestuale decisione.
In caso di rigetto della domanda, il richiedente sarà obbligato a lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione.

Revoca della cittadinanza italiana

L’eventuale cittadinanza italiana acquisita dallo straniero ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9 della Legge n. 91/1992 potrà essere revocata in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo o di appartenenza ad associazioni sovversive.
Da ultimo, con il nuovo articolo 130-bis tra le disposizioni in tema di patrocinio a spese dello Stato di cui al Testo unico delle spese di giustizia (DPR n. 115/2001), viene esclusa la liquidazione dei compensi il difensore e il consulente tecnico di parte nei processi civili, quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile.

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