Provvedimento inibitorio delle manifestazioni sportive, può essere adottato anche in caso di mero pericolo di lesione dell’ordine pubblico

Con la decisione n°680/2018, il T.A.R. Campania-Salerno  ha respinto il ricorso proposto  collettivamente da tre destinatari di provvedimenti restrittivi per coinvolgimento in fatti, oggetto di contestazione, gravemente perturbatori dell’ordine pubblico avvenuti in occasione di un evento sportivo.

Ha evidenziato il Giudice amministrativo che, nel caso di specie, correttamente l’amministrazione ha adottato i provvedimenti restrittivi oggetto di impugnazione, a prescindere dalla rilevanza penale delle condotte ascritte ai ricorrenti, in quanto l’adozione del c.d. Daspo, che costituisce una misura di prevenzione o di polizia, può essere riferita anche a condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme o di pericolo.

Il provvedimento restrittivo può  essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulti  aver tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse e dunque non solo nel caso di accertata lesione, in ottica di repressione, penalmente accertata, ma anche in caso di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, in evidente ottica di prevenzione, come appunto nel caso di condotte che comportino o agevolano situazioni di “allarme” o di “pericolo” .

In queste ipotesi di violenza collettiva, la giurisprudenza non richiede, ai fini del provvedimento inibitorio delle manifestazioni sportive , che venga accertato uno specifico atto di violenza da parte di ciascun soggetto appartenente al gruppo, in quanto i comportamenti sanzionati sono possibili proprio in quanto collettivi e, come tali, risultano minacciosi per l’ordine pubblico.

La sentenza, inoltre – nel ricordare che, anche dopo la codificazione del 2010 (artt. 40 e ss. c.p.a.), la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione – evidenzia come, per costante giurisprudenza, il ricorso collettivo è caratterizzato  dalla condizione di ammissibilità della identità sostanziale e processuale  della domanda giudiziale proposta da pluralità di soggetti,  tra i quali non sussista conflitto di interessi.

Sentenza collegata

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Avv. Iride Pagano

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