Provvedimento di esclusione dal campionato calcistico: il TAR Lazio fa il punto

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Il T.a.r. Lazio (Sezione I ter, Sentenza n. 7045 del 30 maggio 2022) si è pronunciato in materia di “Manuale delle licenze” FIGC, di pregiudiziale sportiva nel rito delle ammissioni, nonché di provvedimenti di esclusione dal campionato calcistico.

    Indice

  1. Il “Manuale delle Licenze” della FIGC
  2. E’ atto amministrativo collettivo o plurimo
  3. La pregiudiziale sportiva
  4. Il provvedimento di non ammissione ha natura preventiva

1. Il “Manuale delle Licenze” della FIGC

Il collegio del TAR Lazio, in occasione della Sentenza n. 7045/2022, ha osservato che il “Manuale delle licenze”, ovvero l’atto tramite cui la Federazione italiana giuoco calcio (F.I.G.C.) determina annualmente gli adempimenti:

  • legali,
  • economico-finanziari,
  • infrastrutturali,
  • sportivi,
  • organizzativi,

che le società calcistiche sono tenute a rispettare nella finalità di ottenere la licenza nazionale per l’iscrizione ai campionati professionistici:

  • ha per oggetto una singola vicenda amministrativa (e cioè l’ammissione al campionato di riferimento),
  • ha destinatari determinati,
  • non innova l’ordinamento giuridico, limitandosi a fissare i requisiti di ammissione al campionato medesimo con riguardo ad una prospettiva temporale limitata, ovvero la stagione considerata,
  • difetta, in parte qua, dei requisiti della generalità, astrattezza e novità richiesti per poter essere qualificato come regolamento,
  • difetta del requisito della indeterminabilità a priori e determinabilità a posteriori dei destinatari, richiesto per essere qualificato come atto amministrativo generale.

2. E’ atto amministrativo collettivo o plurimo

Per l’effetto, il medesimo deve essere qualificato come atto amministrativo collettivo ovvero plurimo, con effetti scindibili e differenziabili per ogni singolo destinatario. Di conseguenza, non è disapplicabile dal Giudice, ove non impugnato nell’ordinario termine di decadenza, nella parte in cui preclude l’iscrizione al campionato in mancanza dei requisiti economico finanziari, dal medesimo determinati.


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3. La pregiudiziale sportiva

La regola per cui, in materia sportiva, l’accesso agli organi di giustizia statali è precluso a pena di inammissibilità del ricorso, in mancanza del previo esaurimento dei rimedi giustiziali interni all’ordinamento sportivo stesso, la cd. pregiudiziale sportiva, si applica finanche alle controversie che hanno per oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o in ogni caso che incidono sulla partecipazione a competizioni professionistiche (cd. rito delle ammissioni) di cui all’art. 3, parte ultima, del d.l. 19 agosto 2003 n. 203, convertito nella l. 17 ottobre 2003 n. 280, e come modificato dall’art. 1, commi da 647 a 650, della l. 30 dicembre 2018 n. 145.

4. Il provvedimento di non ammissione ha natura preventiva

Il provvedimento di non ammissione alle competizioni sportive di una società non in possesso dei requisiti economico finanziari richiesti dal Manuale delle licenze ha natura preventiva e non punitiva e pertanto non costituisce sanzione sostanzialmente penale, ai sensi della Convenzione EDU.

Avv. Biarella Laura

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