La risoluzione arbitrale delle controversie di lavoro nel calcio

Mario Piroli 16/03/22
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Il presente approfondimento, dopo alcuni cenni introduttivi sullo strumento arbitrale, mira a fornire una panoramica sull’utilizzo dell’arbitrato quale strumento di risoluzione delle liti nel settore del lavoro sportivo. In particolare, ci si soffermerà sui collegi arbitrali presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, i quali sono chiamati, sulla base di una clausola compromissoria apposta nei contratti-tipo individuali di lavoro di calciatori ed allenatori, a giudicare sulle controversie che hanno ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto di lavoro. Si analizzeranno, pertanto, i regolamenti di ciascun collegio arbitrale, evidenziandone analogie e differenze.

Sommario:

  1. Cenni introduttivi sull’arbitrato
  2. L’arbitrato nel lavoro sportivo
  3. I collegi arbitrali della Federazione Italiana Giuoco Calcio
  4. I regolamenti dei collegi arbitrali della Lega di Serie A, B e Lega Pro: analogie e differenze
  5. I collegi arbitrali quali organi di risoluzione delle controversie di lavoro degli allenatori, direttori sportivi e preparatori atletici
  6. Conclusioni

Cenni introduttivi sull’arbitrato

L’arbitrato rientra tra quegli strumenti privati di risoluzione delle liti, i quali vengono comunemente chiamati come ADR (Alternative Dispute Resolutions) [1], e trova la propria garanzia nel principio di autonomia negoziale, sancito dall’art. 41 della Costituzione; in particolare, esso offre un servizio fungibile rispetto a quello dello Stato, attraverso modalità diverse e con una decisione, il lodo, che non ha natura né di sentenza né tantomeno di contratto di accertamento [2].

L’arbitrato, da un lato, si caratterizza per la sua alternatività rispetto al processo statuale, che implica l’analogia del risultato; infatti, il risultato a cui tendono ambedue gli strumenti soddisfa economicamente il cittadino allo stesso modo [3]. Da un altro lato, l’arbitrato, a differenza del processo statuale, è uno strumento utilizzabile soltanto se le parti esprimono apposita volontà contrattuale, tramite la convenzione arbitrale [4].

Va poi precisato che la scelta del cittadino di rivolgersi a giudici privati per la risoluzione di una lite, non è indifferente all’ordinamento ma, anzi, viene regolamentata e lo stesso ordinamento ne richiede alcune caratteristiche di efficienza e legittimità. In aggiunta, l’ordinamento dota tale strumento di effettività, permettendo che il lodo possa essere eseguito anche con l’ausilio di strumenti coattivi, dopo un placet meramente formale da parte del giudice statale [5].

Ulteriore aspetto sui cui soffermarsi concerne la natura giuridica dell’arbitrato. Da sempre convivono, su tale tema, due posizioni antitetiche: la teoria giurisdizionale e la teoria contrattuale. La prima considera, fondamentalmente, l’arbitrato come parte integrante del sistema di giustizia statuale, tale tesi considera, dunque, l’arbitrato come interno alla funzione statuale; la seconda, di contro, ritiene che l’arbitrato debba essere ricondotto alla sfera negoziale e, per tale ragione, non ha alcuna connessione con la funzione giurisdizionale che è propria dello Stato. L’aspetto principale che differenzia le due tesi sta nel fatto che, stando alla seconda, il lodo acquisirebbe valenza ed efficacia indipendentemente dall’intervento autoritativo statale [6]. Ad ogni modo, non è pretesa del presente contributo promuovere l’una o l’altra tesi ma, ciò che sembra opportuno affermare è che il diritto a devolvere una lite ad un arbitrato concorre con il diritto di azione di cui all’art. 24 della Costituzione, ed ha, come si è già accennato, l’obiettivo di soddisfare la medesima utilità economica del giudice statuale, ossia l’accertamento dei diritti. L’arbitrato, dunque, si pone su un piano parallelo rispetto alla giurisdizione statuale e, come sostenuto da autorevole dottrina, la chiave della questione sta nell’intendere la giurisdizione del giudice statale come un “servizio pubblico” e l’arbitrato come un “servizio privato” [7].

Da ultimo, si tenga conto del fatto che l’arbitrato può essere rituale o irrituale, a seconda dell’efficacia del lodo. Nel caso si tratti di arbitrato rituale, gli effetti del lodo vengono equiparati a quelli di una sentenza pronunciata dal giudice; il lodo rituale costituirà un titolo esecutivo e, una volta esauriti i mezzi di impugnazione, diverrà definitivo. Nel caso si tratti, invece, di arbitrato irrituale, il lodo emesso avrà efficacia meramente negoziale tra le parti, con la conseguenza che non sarà possibile richiedere l’exequatur ai sensi dell’art. 825 c.p.c. [8]. A seconda, poi, che l’arbitrato si svolga secondo i criteri definiti direttamente dalle parti o dagli arbitri oppure secondo regolamenti arbitrali, si avrà un arbitrato ad hoc e un arbitrato amministrato od anche istituzionale. Nell’arbitrato ad hoc si assiste ad un’esaltazione massima dell’autonomia privata; le parti avranno, infatti, la possibilità di regolare ogni aspetto della procedura arbitrale. Diversamente, nell’arbitrato amministrato viene utilizzato un regolamento arbitrale predisposto da specifici organismi o istituzioni arbitrali permanenti.

L’arbitrato nel lavoro sportivo

Come si è in precedenza affermato, l’elemento caratterizzante dell’arbitrato e, dunque, anche dell’arbitrato sportivo è la sua natura negoziale, in quanto esso si fonda su un accordo in forza del quale le parti rimettono ad arbitri la risoluzione della controversia insorta [9]. Nell’ordinamento sportivo tale accordo è rappresentato dalla clausola compromissoria, alla quale i soggetti aderiscono nel momento in cui entrano a far parte del medesimo ordinamento mediante il tesseramento o l’affiliazione.

Una caratteristica dell’arbitrato sportivo è quella di essere un arbitrato amministrato, in ragion del fatto che si svolge secondo specifici regolamenti arbitrali predisposti da istituzioni. Va precisato, in tal senso, che l’arbitrato amministrato presenta certamente il vantaggio di assicurare una certa celerità ed efficienza dei procedimenti, nonché si connota per l’elevata competenza dei soggetti chiamati a svolgere le funzioni di arbitro [10].

Soffermandosi ora specificatamente sull’arbitrato nelle controversie di lavoro sportivo, va osservato che lo studio di tale tema non può prescindere da una panoramica sulla compromettibilità ad arbitri delle controversie in materia di lavoro. Le controversie individuali di lavoro sono compromettibili ad arbitrato sia rituale che irrituale, a condizione che esse abbiano ad oggetto diritti disponibili e che tale possibilità sia espressamente prevista dalla legge o dai contratti/accordi collettivi di lavoro; sul punto, la legge n. 533/1973, ha introdotto, all’art. 5, l’arbitrato irrituale per le controversie ex art. 409 c.p.c. [11], le medesime sono arbitrabili anche in via rituale sulla base della formulazione dell’art. 806, comma 2, c.p.c. In ogni caso, la volontà delle parti a devolvere la lite ad un arbitrato deve manifestarsi con un accordo, non essendo consentita l’imposizione eteronoma dell’arbitrato [12].

Operate tali premesse, nel contesto sportivo, l’art. 4, comma 5, della legge n. 91/1981 stabilisce che nel contratto individuale di lavoro dello sportivo professionista può essere apposta una clausola compromissoria con la quale le controversie riguardanti l’attuazione del contratto ed insorte tra la società sportiva e lo sportivo siano deferite ad un collegio arbitrale. La medesima clausola deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il loro numero e le modalità della nomina. Tale facoltà, contrariamente a quanto richiesto per il deferimento ad arbitri delle controversie di lavoro non sportive, non rende necessaria la previsione della deferibilità stessa da parte dei contratti/accordi collettivi di lavoro recepiti in quelli individuali di lavoro. Con la conseguenza che, se l’accordo/contratto collettivo non disponesse nulla in merito, le parti potrebbero inserire nel contratto individuale una clausola compromissoria in virtù della legge n. 91/1981. Va comunque specificato che, in mancanza di tale clausola, la controversia sarà deferita al giudice ordinario e troverà applicazione lo speciale rito del lavoro di cui alla legge n. 533/1973.

Occorre inoltre precisare che nonostante, in ambito sportivo, la clausola compromissoria sia sempre prevista nei contratti individuali in virtù della necessaria conformità di questi ai c.d. contratti-tipo, trova applicazione anche all’arbitrato di lavoro sportivo il c.d. principio del doppio binario, previsto per tutte le controversie di lavoro all’art. 412 quater, comma 1, c.p.c. [13].

Detto ciò, è anche necessario focalizzarsi su quale sia l’ambito di applicazione dell’arbitrato di lavoro sportivo. Sul piano soggettivo, sono coinvolti soltanto gli sportivi professionisti così come indicati dall’art. 2 della legge n. 91/1981, essi sono: “… gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica” [14]. Per quanto concerne, invece, il piano oggettivo, come si evince dalla lettura della norma sopra riportata, ci si riferisce esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato a titolo oneroso.

Infine, relativamente alla natura dell’arbitrato in ambito di lavoro sportivo, è da ritenere che tale arbitrato, così come sostenuto da gran parte della dottrina e della giurisprudenza, sia irrituale [15]. A favore di tale affermazione va rilevato che, nel momento in cui venne emanata la legge n. 91/1981, era ancora vigente l’art. 808, comma 2, c.p.c., a norma del quale veniva consentito il ricorso all’arbitrato irrituale solo se previsto negli accordi/contratti collettivi, laddove, invece, l’art. 5, comma 1, della legge n. 533/1973 stabiliva che la scelta dell’arbitrato irrituale potesse essere demandata alle parti del contratto di lavoro dalla stessa legge pur in mancanza di una statuizione contenuta negli accordi/contratti collettivi [16]; da ciò ne deriva che l’arbitrato di lavoro sportivo, in ragione dell’apposizione nel contratto tra sportivo professionista e società di una clausola compromissoria, è da riconoscersi, proprio alla stregua dell’art. 5, comma 1, della legge ut sopra citata, una forma di arbitrato irrituale ex lege [17].

I collegi arbitrali della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Dopo essersi soffermati sulla materia dell’arbitrato nel lavoro sportivo in generale, nel presente paragrafo ci si occuperà dell’arbitrato con specifico riferimento ai rapporti sorgenti tra gli affiliati ed i tesserati facenti parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora in avanti FIGC).

La norma di riferimento è, ancora, l’art. 4 della legge n. 91/1981; il comma 1 di tale articolo sancisce, come si è già accennato, che il contratto di lavoro individuale dello sportivo debba essere redatto “… secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all’accordo stipulato, ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate”. Con “accordo stipulato” si intendono, quantomeno nel mondo del calcio, gli Accordi Collettivi che le associazioni di categoria (Associazione Italiana Calciatori – AIC e Associazione Italiana Allenatori Calcio – AIAC) sottoscrivono con le Leghe professionistiche (Lega Nazionale Professionisti di Serie A e di Serie B e Lega Pro), i quali prevedono, per l’appunto, l’arbitrato quale metodo di risoluzione delle controversie [18].

Sulla scia di quanto sopra detto, i c.d. contratti-tipo della Lega di Serie A e di Serie B contengono una clausola secondo cui “La soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del Contratto o delle Altre Scritture, così come tutte le controversie comunque riconducibili al rapporto tra la Società e il Calciatore sono deferite al Collegio Arbitrale, che si pronuncerà nei modi, nei tempi e secondo le previsioni del relativo Regolamento, che costituisce allegato dell’Accordo Collettivo”; differente, ma soltanto nella formulazione e non nella sostanza, quanto è contenuto nel contratto-tipo della Lega Pro: “… Le parti riconoscono in particolare la validità, efficacia e vincolatività della clausola compromissoria contenuta nell’Accordo Collettivo fra Lega Pro ed A.I.C. Ogni violazione od azione comunque tendente alla elusione della clausola compromissoria comporta l’applicazione, oltre ogni altra conseguenza di legge, delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto e dai Regolamenti”.

Detto ciò, la FIGC prevede due differenti collegi arbitrali, i quali vengono definiti, dalla stessa Federazione, come “Organi di giustizia a partecipazione mista” [19]. Il primo è il collegio arbitrale presso la Lega nazionale professionisti, che si occupa delle controversie inerenti la Lega di Serie A e la Lega di Serie B; il secondo è il collegio arbitrale presso la Lega Pro [20]. Ciascun collegio ha un apposito regolamento, così come previsto da ogni Accordo Collettivo [21], che ne regola il funzionamento.


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I regolamenti dei collegi arbitrali della Lega di Serie A, B e Lega Pro: analogie e differenze

Il funzionamento, la costituzione, le modalità di avvio della procedura, l’attuazione del contraddittorio, l’assunzione dei mezzi istruttori ed il termine per la pronuncia del lodo sono tutti aspetti disciplinati dai regolamenti di ciascun collegio arbitrale. Ancor prima di addentrarsi in un’analisi di tali regolamenti, appare opportuno precisare che le norme che disciplinano il procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, contenute nel Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, non trovano alcuna applicazione nel procedimento arbitrale, il quale è disciplinato in via principale dalle norme contenute nei rispettivi regolamenti e, in via sussidiaria, da quel quelle del c.p.c. [22]. Tra l’altro, la volontà del legislatore sportivo di escludere l’applicazione delle norme che regolano il funzionamento degli organi di giustizia sportiva ai procedimenti arbitrali, la si scorge anche nell’art. 135 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, il quale nel disciplinare il procedimento innanzi alla Camera arbitrale per le vertenze economiche prevede, al comma 1, che “Il procedimento arbitrale si svolge nei termini e nelle modalità previste dal Regolamento della Camera arbitrale. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 806 e ss. del Codice di procedura civile. In ogni caso, sono attuati il principio del contraddittorio ed i principi di imparzialità, parità di trattamento e speditezza …”.

Primo aspetto comune di tutti e tre i regolamenti (Lega di Serie A, Lega di Serie B e Lega Pro) è la qualificazione dell’arbitrato come irrituale; il lodo pronunciato avrà, pertanto, natura negoziale e produrrà gli effetti di cui agli artt. 1372 e 2113 c.c.

Il regolamento per l’arbitrato della Lega di Serie A prevede la devoluzione delle controversie a collegi composti da tre arbitri, fatta salva la possibilità di devolvere la controversia ad un arbitro unico. Ciascuna parte provvede a nominare un proprio arbitro, nulla viene disposto in merito alla qualifica che gli arbitri debbano possedere; tali due arbitri vanno poi a nominare il presidente del collegio arbitrale. La disciplina relativa alla nomina degli arbitri si conforma ai principi dettati dal c.p.c. all’art. 810, primo fra tutti la c.d. clausola binaria, in forza del quale le parti nominano un numero eguale di arbitri e, laddove una di esse non provveda, l’altra può rivolgersi al presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato affinché vi provveda in sostituzione della parte rimasta inerte. Diversamente, il regolamento del collegio arbitrale della Lega di Serie B esplicita che le parti debbano nominare i propri arbitri scegliendoli tra avvocati iscritti all’albo o fra magistrati a riposo. Il presidente del collegio è poi nominato dai due arbitri di parte fra quattro arbitri compresi in un elenco condiviso tra Lega di Serie B e AIC, specificando che in caso di mancato accordo, il presidente verrà nominato mediante estrazione a sorte secondo le modalità ex art. 4, comma 2, del regolamento [23]. Il regolamento della Lega Pro, invece, impone la scelta dell’arbitro di parte sulla base di elenchi predisposti dalle associazioni di categoria interessate, mentre i presidenti dei collegi sono sorteggiati fra soggetti inseriti in altro apposito elenco.

Il collegio arbitrale competente viene determinato conformemente al principio generale dettato dall’art. 5 del c.p.c., in base alla Lega di appartenenza della società sportiva al momento in cui la domanda è proposta. Essendo rilevante il momento in cui la domanda è proposta, nel caso in cui la società sportiva sia retrocessa o esclusa dal campionato, resta ferma la competenza del collegio ove la controversia si è già instaurata.

L’atto introduttivo del procedimento arbitrale è la domanda; essa deve contenere, a pena di improcedibilità, le generalità della parte, la nomina di uno o più difensori iscritti all’albo degli avvocati, l’indicazione dell’oggetto della domanda e la descrizione della controversia, con indicazione, anche sommaria, delle ragioni in fatto e diritto a sostegno della domanda proposta. Tale atto deve inoltre indicare, a pena di inammissibilità, la nomina dell’arbitro, l’accettazione espressa ed incondizionata del regolamento, l’eventuale indicazione di mezzi di prova, la produzione di documenti, le richieste conclusive e la sottoscrizione della parte o del difensore munito di procura estesa anche alla nomina dell’arbitro.

L’atto con cui la controparte si costituisce nel procedimento arbitrale è la risposta, la quale deve contenere i medesimi elementi previsti per la domanda introduttiva e l’eventuale domanda riconvenzionale.

Altro punto comune a tutti e tre i regolamenti sono le due diverse tipologie di procedimento: quello ordinario e quello accelerato [24]. Il procedimento ordinario si basa sul principio della libertà delle forme e viene previsto che, nel caso in cui vi sia assenza di una norma dettata dal regolamento, le regole procedimentali e istruttorie sono determinate liberamente dal collegio arbitrale. Prima dell’avvio del procedimento il collegio deve tentare una conciliazione della lite tra le parti e, in caso di esito positivo, pronuncia un lodo conforme vincolante per le stesse. Nel caso in cui la conciliazione non vada a buon fine si avvierà la fase istruttoria. Tale fase, almeno per quanto concerne la Lega di Serie A, è regolata dal principio dispositivo, in forza del quale le parti hanno l’onere di provare i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni. Nei arbitrati di Lega di Serie B e Lega Pro, invece, il collegio può disporre l’ammissione e l’assunzione di mezzi di prova “… secondo opportunità o necessità”, ciò permette dunque agli arbitri di disporre di prove anche d’ufficio, laddove le ritengano utili ai fini della risoluzione della controversia, così come, tra l’altro, avviene di regola nel processo del lavoro ai sensi dell’art. 421, comma 2, del c.p.c. [25].

Il procedimento accelerato viene previsto soltanto per controversie di natura quasi esclusivamente documentale e che non necessitano di un’articolata fase istruttoria, quali ad es. l’impugnazione di multe irrogate direttamente dalle società od anche l’esclusione temporanea dagli allenamenti disposta direttamente dalla società. Inoltre, e ciò viene previsto in tutti e tre i regolamenti, tale procedimento è attivabile in ogni altro caso in cui si ravvisi il pericolo di un grave pregiudizio per una o entrambe le parti nel tempo necessario allo svolgimento del procedimento ordinario. Come facilmente intuibile, la procedura accelerata si differenzia da quella ordinaria nei termini previsti per il suo svolgimento, i quali vengono ridotti della metà.

La decisione emanata dal collegio arbitrale assume il nome di lodo; sul punto, l’art. 8 del regolamento per l’arbitrato della Lega di Serie A e l’art. 6, comma 13, del regolamento per l’arbitrato della Lega di Serie B, sanciscono che “Il collegio arbitrale decide la controversia applicando in primo luogo le norme del contratto individuale, quelle dell’Accordo Collettivo e quelle dei Regolamenti sportivi. Sussidiariamente applica le norme del codice civile e quelle delle altri leggi dello Stato” [26]. Dunque, da una lettura a contrariis dell’appena citata norma può affermarsi che il collegio arbitrale si pronuncia esclusivamente secondo diritto e non secondo equità, non essendo prevista tale possibilità. Il termine per la pronuncia del lodo, per quanto concerne i collegi arbitrali della Lega di Serie A e B, è di sessanta giorni decorrenti dalla costituzione del collegio; di contro, il regolamento del collegio arbitrale della Lega Pro indica un termine di trenta giorni per il deposito del dispositivo del lodo ed un termine di altri trenta giorni per il deposito della motivazione. Il lodo è immediatamente vincolante fra le parti e può essere dichiarato esecutivo dal giudice ordinario ai sensi dell’art. 412 quater, comma 10, del c.p.c. Va inoltre considerato, con riferimento all’esecutività e l’adempimento del lodo che l’art. 136 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, al comma 1, dispone il pieno riconoscimento da parte della Federazione dell’“… effetto alle decisioni pronunciate dai Collegi arbitrali della Camera arbitrale e da quelli costituiti sulla base degli accordi collettivi per la risoluzione delle controversie fra sportivi professionisti e società di appartenenza”, aggiungendo, al successivo comma 2, che in caso di inadempimento del lodo il Consiglio federale può, su richiesta dell’altra parte, dichiarare lo stato di morosità della parte soccombente e adottare ogni provvedimento idoneo a garantire l’esecuzione del lodo [27]. Da ultimo, per quanto riguarda l’impugnazione del lodo, esso può essere impugnato per i motivi di cui all’art. 808 ter c.p.c. e sul ricorso decide in grado unico il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede del collegio arbitrale.

I collegi arbitrali quali organi di risoluzione delle controversie di lavoro degli allenatori, direttori sportivi e preparatori atletici.

Quanto esposto nel precedente paragrafo faceva esclusivo riferimento alle controversie scaturenti dal contratto di lavoro individuale del calciatore. Occorre tuttavia precisare che, così come si è già detto,  la qualifica di sportivo professionista ricomprende anche, ex art. 2 della legge n. 91/1981, “… gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici …[28]. Pertanto, anche per tali figure, sarà possibile apporre una clausola compromissoria nel contratto individuale di lavoro che devolva le controversie ad un collegio arbitrale [29]. Si consideri però che per gli allenatori e i direttori sportivi appartenenti alla Lega di Serie A, non essendo vigente, attualmente, un accordo collettivo come per i calciatori, lo strumento dell’arbitrato non è utilizzabile. Per loro, occorrerà rivolgersi al giudice del lavoro.

Anche in questo caso ciascun collegio arbitrale ha un apposito regolamento, che ricalca, essenzialmente, quello per la disciplina del collegio arbitrale per i calciatori. Ad oggi, sono in vigore il regolamento del collegio arbitrale per gli allenatori della Lega di Serie B e Lega Pro; il regolamento del collegio arbitrale ADISE (Associazione Italiana Direttori Sportivi) – Lega Italiana Calcio Professionistico (in vigore soltanto per la Lega di Serie B e la Lega Pro); ed infine, per quanto concerne i preparatori atletici, la loro associazione di categoria si è di recente accorpata a quella degli allenatori, pertanto vigerà il medesimo regolamento arbitrale degli allenatori.

Ad oggi, dati alla mano, risulta che le ipotesi più ricorrenti sottoposte al vaglio dei collegi arbitrali siano le controversie legate all’esecuzione del contratto di lavoro dello sportivo professionista, fra cui rientrano i ricorsi promossi dai calciatori o allenatori contro i club di appartenenza per inadempimenti di natura contrattuale. Si pensi ad esempio ai casi di omesso o ritardato pagamento della retribuzione; alle controversie concernenti il pagamento della parte variabile della retribuzione, molto spessa legata a bonus individuali o di squadra; nonché all’esclusione del calciatore dagli allenamenti o della preparazione pre-campionato.

Concludendo, certo è che l’esistenza ed il relativo uso di collegi arbitrali all’interno dell’ordinamento sportivo è da scorgersi nell’esigenza di un sistema di soluzione dei conflitti che da un lato assicuri l’uniformità delle decisioni e, dall’altro, la pronuncia di tali decisioni in tempi rapidissimi da giudici altamente specializzati.

 

Aggiornato alla Legge 26 novembre 2021, n. 206 (G.U. del 9 dicembre 2021)

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[1] Oltre all’arbitrato vi sono ulteriori strumenti privati di risoluzione delle liti quali, ad esempio, la conciliazione, la mediazione o la negoziazione.

[2] ZUCCONI GALLI FONSECA E., Diritto dell’Arbitrato, Bologna, 2016, p. 20.

[3] Col termine “economicamente”, si intende un risultato che non può dirsi identico sotto il profilo della qualificazione giuridica, ma che assicura la stessa utilità dal punto di vista economico, cioè soddisfa un bisogno individuale e collettivo relativamente ad un bene, così ZUCCONI GALLI FONSECA E., Op. cit., p. 15.

[4] La convenzione arbitrale od anche chiamata patto compromissorio, rappresenta, infatti, a tutti gli effetti la volontà delle parti di rimettere la decisione ad un soggetto privato anziché al giudice statale. Più nello specifico, essa è un contratto con comunione di scopo ed è esercizio del diritto potestativo di un soggetto alla scelta di uno strumento privato di risoluzione della lite. La convenzione arbitrale ha, poi, dei sottotipi: il compromesso ex art. 807 c.p.c.; la clausola compromissoria ex art. 808 c.p.c.; e la convenzione arbitrale non contrattuale, quest’ultima fa riferimento, però, esclusivamente alle liti, non ancora sorte, riguardanti rapporti extracontrattuali.

[5] Ai sensi dell’art. 825 c.p.c., “La parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l’atto contenente la convenzione d’arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto …”. Tale norma, come si è già detto, fa riferimento esclusivamente ai lodi arbitrali emessi da un arbitrato rituale, sono dunque da escludersi i lodi irrituali dal momento che essi sfociano in decisioni aventi natura contrattuale.

[6] Per un approfondimento sulle teorie relative alla natura dell’arbitrato, si veda ZUCCONI GALLI FONSECA E., Op. cit., pp. 17-24.

[7] Cfr. ZUCCONI GALLI FONSECA E., Op. cit., p. 22.

[8] Con riferimento al lodo arbitrale irrituale, esso potrà essere impugnato dinanzi al giudice di primo grado competente e potrà essere annullato dal medesimo soltanto nei casi previsti dall’art. 808 ter c.p.c.: “… Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I: 1) se la convenzione dell’arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell’articolo 812; 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo; 5) se non e’ stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio … ”.

[9] BATTELLI E., Diritto privato dello sport, Torino, 2019, p. 215.

[10] Sull’arbitrato amministrato, si veda PUNZI C., Brevi note sull’arbitrato amministrato, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009, p. 1325 ss.

[11] Le controversie comprese nell’art. 409 c.p.c. sono: “… 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impresa; 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato . La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa; 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; 5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, semprechè non siano devoluti dalla legge ad altro giudice”.

[12] Cfr. Corte Costituzionale, 8 giugno 2005, n. 221, in Riv. arbitrato, 2005, p. 515 ss.

[13] La norma citata così dispone: “Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l’autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all’articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti …”.

[14] Su tale punto, si veda Cassazione Civile, sez. lav., 11 aprile 2008, n. 9551, con cui è stato sancito che “… La L. 23 marzo 1981, art. 2, opera una distinzione tra le figure tassativamente indicate di sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi), cui va applicata la suddetta l. n. 91 e gli altri sportivi professionisti (quali massaggiatori, medici sociali, ecc.) non indicati in detta disposizione, il cui rapporto di lavoro, qualora ne ricorrono gli estremi, è assoggettato invece alle generali norme regolanti il rapporto di lavoro subordinato …”.

[15] Per la dottrina, si veda, tra gli altri, VIDIRI G., Una nuova forma di supplenza giudiziaria: quella sportiva (in margine al caso del calciatore Garzya), in Riv. crit. dir. lav., 1995, o. 353; VIDIRI G., Arbitrato irrituale, federazioni sportive nazionale e d.lgs. 23 luglio 1991, in Riv dir. sport., 2000, p. 668; PERSICHELLI C., Le materie arbitrabili all’interno delle competenze della giurisdizione sportiva, in Riv. dir. sport., 1996, p. 713; VIGORITI V., L’arbitrato del lavoro nel calcio. Commentario, Milano, 2004, p. 32 ss.; VESCOVI M., Le clausole compromissorie nei contratti collettivi di lavoro, in Giustiziasportiva.it, 2008, p. 17. Per la giurisprudenza si veda, in particolare, Cassazione, 4 aprile 2021, n. 4841, in Giust. civ., 2002, p. 1212.

[16] SPADAFORA M. T., Diritto del lavoro sportivo, Torino, 2012, p. 270.

[17] L’arbitrato irrituale ex lege, tra l’altro, è disposto anche da altre leggi, quali ad esempio l’arbitrato in materia di licenziamenti individuali previsto dall’art. 7, ultimo comma, della legge n. 604/1966 od anche l’arbitrato in materia di licenziamento dei dipendenti da piccole imprese di cui all’art. 5 della legge n. 108/1990. Per un approfondimento circa gli arbitrati ex lege si veda, tra gli altri, GRANDI M., Arbitrato nelle controversie di lavoro, in Enc. dir. aggiorn., I, Milano, 1997, p. 108; DE LUCA TAMAJO A., L’arbitrato nelle controversie di lavoro: tendenze e resistenze, in Quad. dir. lav. rel. ind., 1993, p. 13.

[18] A titolo esemplificativo, il vigente Accordo Collettivo della Lega Nazionale Professionisti di Serie A sancisce all’art. 21 che: “In conformità a quanto previsto dall’art. 4, quinto comma, della legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni, nonché dall’art. 3, primo comma (ultimo periodo), della legge 17 ottobre 2003 n. 280, il contratto individuale di prestazione sportiva deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione di detto contratto ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente sia deferita alle risoluzioni del C.A., che si pronuncerà in modo irrituale. Con la sottoscrizione del Contratto le parti si obbligano – in ragione della loro comune appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l’affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie – ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del CA”. Si tenga conto del fatto che se l’art. 4, comma 5, della legge n. 91/1981 prevede la possibilità di apporre una clausola compromissoria nel contratto di lavoro individuale dello sportivo, l’appena citata norma dell’Accordo Collettivo obbliga le parti ad apporre tale clausola.

[19] Si veda la seguente pagina web: https://www.figc.it/it/federazione/giustizia-sportiva/organi-di-giustizia-a-partecipazione-mista/.

[20] Va qui precisato che, in realtà, seppur la FIGC ne preveda due sul proprio sito istituzionale, i collegi arbitrali siano tre, di cui due (quello della Lega di Serie A e della Lega di Serie B) da ricomprendersi nel collegio arbitrale presso la Lega nazionale professionisti ed uno presso la Lega Pro.

[21] In particolare, gli Accordi Collettivi della Lega di Serie A e B indicano che “Il Regolamento prevede … le modalità di devoluzione delle controversie e i relativi termini; la procedura di nomina degli arbitri di nomina di parte, del Presidente;  le formalità procedurali, anche relative all’espletamento dei mezzi istruttori, e alla produzione di documenti e memorie;  il termine entro il quale deve essere emesso il lodo, le possibilità di proroga e l’obbligo di comunicazione alle parti interessate con le relative modalità; i criteri per la determinazione degli eventuali compensi agli arbitri, ove previsti nel Regolamento”; l’Accordo Collettivo della Lega Pro indica, invece, che “… Il Presidente sarà designato con la procedura di cui al Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale …”.

[22] Vedasi gli artt. 1, comma 5 e 8, comma 2, del regolamento del collegio arbitrale della Lega di Serie A, i quali dispongono rispettivamente che “Il procedimento avanti i CA … ed è regolato dal presente Regolamento e dall’Accordo e,  per quanto ivi non espressamente previsto, dal Titolo VIIII del Libro IV del Codice di Procedura Civile in quanto compatibili con la natura irrituale del procedimento arbitrale”; “Nel procedimento si applicano in primo luogo le norme del Regolamento, e sussidiariamente quelle del codice di procedura civile e quelle delle altre leggi dello Stato, in quanto ritenute compatibili con la natura irrituale del procedimento …”.

[23] L’art. 4, comma 2, del regolamento del collegio arbitrale della Lega di Serie B così dispone: “In difetto d’intesa o di intesa tempestiva, il Presidente del CA viene nominato mediante estrazione a sorte, a cura del Segretario, tra i soggetti componenti l’Elenco. Il sorteggio, al quale hanno facoltà di assistere le parti in controversia o soggetti dalle stesse delegati per iscritto, viene effettuato dal Segretario con le seguenti modalità: a)  mediante inserimento in un’urna a ciò dedicata dei nomi dei Presidenti, contenuti in sfere di identico colore e dimensione; b)  mediante rotazione dell’urna; c)  mediante estrazione dall’urna del nome di un Presidente”.

[24] Si precisa tuttavia che il regolamento del collegio arbitrale della Lega Pro definisce il procedimento accelerato come “procedimento d’urgenza”.

[25] In tal senso, si veda RASIA C., Arbitrato sportivo, in Arbitrati speciali, Bologna, 2016, p. 569.

[26] Appare decisamente condivisibile l’opinione di RASIA C., Op. cit., p. 570, secondo cui le norme del contratto e quelle dell’Accordo Collettivo costituiscono una “lex specialis sportiva”.

[27] Alla parte inadempiente potranno essere irrogate delle sanzioni di carattere disciplinare. In aggiunta, viene specificato dalla medesima norma, al comma 5, che “La Federazione può altresì emanare ogni idoneo provvedimento per garantire esecutività ai lodi anche in caso di retrocessione e di conseguente iscrizione ai campionati della LND delle società interessate”.

[28] L’elencazione contenuta in tale norma è, tra l’altro, tassativa. Pertanto, altre figure, quali ad esempio i medici sportivi od i massaggiatori sono esclusi dal campo di applicazione della legge e non è ammessa l’interpretazione estensiva per includervi figure professionali diverse. A tal riguardo si veda Pret. Venezia, 22 luglio 1998, in Riv. dir. sport., 1998, p. 164.

[29] Ad esempio, il contratto-tipo degli allenatori appartenenti alla Lega di Serie B prevede, all’art. 4, che “La soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del Contratto o della Altre Scritture, così come tutte le controversie comunque riconducibili al rapporto tra la Società e l’Allenatore sono deferite al Collegio Arbitrale, che si pronuncerà nei modi, nei tempi e secondo le previsione del relativo Regolamento, che costruisce allegato dell’Accordo Collettivo”.

Mario Piroli

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