Prova testimoniale e scatola nera: sentenza 380/2023 del G.d.p. di Sant’Anastasia

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Ancora una volta la Magistratura onoraria (nel caso di specie il Giudice di Pace di Sant’Anastastia) interviene sul valore probatorio dei dati della scatola nera, sancendone la preminenza rispetto alle altre prove tipiche del processo civile ai fini della ricostruzione dei fatti sub iudice.
Si segnala, infatti, la recente sentenza n. 380/2023 del Giudice di Pace di Sant’Anastasia (Giudice Rea), ove il Giudice di Pace ha ritenuto non credibili le dichiarazioni testimoniali agli atti di un giudizio avente ad oggetto una domanda di risarcimento per danni derivanti da sinistro stradale, laddove le circostanze riferite dal teste erano smentite dagli estratti della scatola nera.


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Indice

Giudice di pace di Sant’Anastasia – Sent. n. 380 del 01/10/2023

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1. La vicenda processuale

Tizio (si usano nomi di fantasia) conveniva in giudizio Caio e la Omega Assicurazione dinanzi al Giudice di Pace di Sant’Anastasia, chiedendo il risarcimento degli ingenti danni che il proprio autoveicolo avrebbe subito in conseguenza di un presunto sinistro stradale.
Nello specifico, Tizio riferiva che 30.01.2018 il proprio autoveicolo si trovasse a circolare in Foggia, allorquando sarebbe stato urtato frontalmente dall’autoveicolo di Caio, per effetto di imprudente manovra del conducente di tale ultima autovettura.
A fronte della citazione ricevuta, si costituiva in giudizio la Omega Assicurazioni, eccependo l’infondatezza della domanda attorea: l’Assicurazione, infatti, contestava la versione dei fatti del sedicente danneggiato, laddove dagli estratti della scatola nera installata a bordo del veicolo dell’attore non risultava registrato alcun urto.
Esauritasi la fase di costituzione e comparizione delle parti, il procedimento instaurato proseguiva con la rituale istruttoria di  causa, nel corso della quale veniva chiamato a deporre, con riferimento alla dinamica del sinistro, Mezio, teste indicato dall’attore.
Questi deponeva favorevolmente alla versione dei fatti dell’istante, confermando la versione del sinistro, compresa la descrizione dei danni, esposta nella propria citazione da Caio.
Il Giudice di Pace, però, nonostante la testimonianza agli atti di causa, ha rigettato la domanda attorea, ritenendo preminenti, ai fini dell’accertamento dei fatti, gli estratti della scatola nera.
Il Giudice adito, in proposito, ha ritenuto non provata la versione dei fatti riportata dall’istante, osservando come la circostanza per cui alcun urto sia stato registrato dalla scatola nera ha ostato a qualsiasi positiva considerazione di quanto esposto dall’istante, nello specifico laddove questi riferiva di un urto di rilevante entità con annessi e consequenziali danni.

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2. Prova testimoniale e scatola nera: considerazioni

La lettura della sentenza del Giudice di Pace di Sant’Anastasia è di assoluto interesse, perché riepilogativa di una consuetudine giudiziaria riguardante la valutazione dei dati della scatola nera nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale.
Può dirsi infatti se non definitivamente consolidata, comunque in via di consolidamento, la tendenza dei Giudici di Pace o comunque dei Giudici di merito di primo grado (Tribunali compresi) a riconoscere alla scatola nera un valore probatorio preminente rispetto alle altre prove, testimoniale in primis, e dirimente ai fini del rigetto di domanda risarcitoria non fondate.
Nello specifico, nella sentenza in questione, si apprezza l’iter argomentativo del Giudice di Pace, laddove senza limitarsi ad un mero richiamo alla normativa di riferimento (vedi art. 145bis del Codice delle Assicurazioni), il Giudicante argomenta la propria decisione di rigetto facendo costatare la mancanza di verisimiglianza della versione dei fatti attorei, osservando come risulti improbabile e quindi non verisimile che danni tanto ingenti quali quelli dedotti in giudizio non abbiano avuto come loro causa un evento di danno altrettanto ingente, che, per dimensioni, avrebbe dovuto formare oggetto di registrazione da parte della scatola nera, cosa non verificatasi.
Inoltre, si sottolinea come nella motivazione della sentenza, il Giudice di Pace, sempre ai fini della propria decisione di rigetto, abbia rimarcato l’inerzia processuale e probatoria dell’attore, allorquando, depositati gli estratti della scatola nera, ometteva di eccepire il malfunzionamento e/o la manomissione del dispositivo.
In conclusione, pur quando non si volesse riconoscere sic et sempliciter alla scatola nera il valore di prova legale precostituita, come risultante dal novellato art. 145bis del Codice delle Assicurazioni, ugualmente si dovrebbe apprezzare il valore probatorio dirimente del dispositivo entro la cornice del principio del “più probabile che non”, sotteso in sede processualcivilistica all’accertamento dei fatti di causa, giacchè le registrazioni della scatola nera consentono di smentire testimonianze inverisimili e comunque di contestare il valore probatorio di altre prove, tipiche ed atipiche, come foto e perizie varie.
Se, appunto, la versione dei fatti di chi si assume danneggiato, in tali fattispecie di contenziosi, deve essere provata per vera secondo il principio descritto (“più probabile che non”), le risultanze della scatola nera costituiscono un indubbio ostacolo, se palesemente contrarie, come, appunto, nel caso in cui si chieda il risarcimento di danni di notevole entità riferendosi di eventi sinistrosi non lievi che, però, non siano mai stati registrati dal dispositivo.

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Edoardo Italiano

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