Prova: intercettazioni a cui non partecipa l’imputato

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Gli elementi di prova, raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l’imputato, costituiscono fonte di prova diretta.
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 192, co. 1 e co. 2)
Per saperne di più sul regime della prova: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n.4875 del 18-11-2022

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Indice

1. La questione


Il Tribunale di Roma confermava una ordinanza Gip dello stesso Tribunale che, a sua volta, aveva applicato all’indagato la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai reati di trasferimento fraudolento di valori, art. 512-bis c.p., entrambi aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p..
Ciò posto, avverso il provvedimento su emarginato proponeva ricorso per Cassazione il difensore del ristretto deducendo tra i motivi ivi addotti: 1) violazione di legge in relazione all’art. 512-bis c.p. e art. 416-bis.1. c.p. in relazione ad uno degli illeciti penali in contestazione, deducendosi come il Tribunale de libertate non avesse considerato adeguatamente nemmeno la circostanza che il ricorrente non era stato menzionato tra i soggetti responsabili nel capo di imputazione; 2) violazione di legge in relazione all’art. 512-bis c.p. e art. 416-bis.1. c.p. in riferimento ad un altro reato in quanto, ad avviso della difesa, il Tribunale capitolino aveva ha basato la sua decisione su due elementi del tutto insufficienti per poter ritenere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; 3) violazione di legge quanto all’effettiva ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. c.p., con inosservanza o erronea applicazione delle norme incidenti sulla fattispecie incriminatrice rispetto ai capi di accusa dal momento che, ad avviso della difesa, l’ordinanza era stata superficiale quanto alla affermata sussistenza del dolo di agevolazione, tenuto conto altresì del fatto che il rimando compiuto all’ordinanza genetica non risultava essere stato esaustivo.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva i motivi summenzionati tutti infondati.
In particolare, per quello che rileva in questa sede, gli Ermellini, una volta fatto presente che il controllo di legittimità non concerne, né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, e considerato come gli elementi considerati dal Tribunale del riesame avessero riscontrato un quadro indiziario di deciso rilievo con il quale, a loro avviso, il ricorrente non si era confrontato, evidenziavano in tal senso come il giudice di merito avesse correttamente applicato il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l’imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l’avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall’art. 192 c.p.p., comma 2, (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014), precisando al contempo, da un lato, come questo principio abbia trovato fedele applicazione nella motivazione del provvedimento impugnato, mediante una considerazione analitica, compiuta, logica e strutturata, nel descrivere il contesto e le modalità che caratterizzavano le condotte poste in essere ed oggetto di imputazione provvisoria, dall’altro, come il medesimo principio sia stato affermato anche in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso (Sez. 2, n. 31920 del 23/08/2021; Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016; Sez. 1, n. 40006 del 11/04/2013), ribadendosi, a tal proposito, che i contenuti informativi provenienti da soggetti intranei all’associazione mafiosa, frutto di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all’interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune degli associati, sono utilizzabili in modo diretto, e non come mere dichiarazioni de relato soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria (Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020).

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che valenza dimostrativa deve essere conferita agli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l’imputato.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni, alle quali non abbia partecipato l’imputato, costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l’avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall’art. 192, co. 2, c.p.p..
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla luce di questo approdo ermeneutico, contestare la valenza probatoria di tali elementi nel caso in cui l’imputato non abbia partecipato in quanto soggetto “non captato”.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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