Le  intercettazioni

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L’intercettazione è un mezzo di ricerca della prova previsto e disciplinato dall’articolo 266 e seguenti del codice di procedura penale.

L’organo competente a disporla è il Pubblico Ministero in relazione al procedimento penale.

Nell’ambito della finalità investigativa di prevenzione dei reati, sono ammesse anche intercettazioni preventive.

Indice

  1. Origini
  2. Contenuto e ambito di applicazione
  3. Aspetti operativi 

1. Origini

Questo strumento era previsto dal Codice Rocco del 1930 e rimase inalterato sino alla fine della seconda guerra mondiale, successivamente la legge 8 aprile 1974, n. 98 ne costituì una prima riforma, introducendo l’obbligo di concentrare le azioni di intercettazione esclusivamente presso impianti installati nelle Procure della Repubblica al fine di garantire un diretto controllo del pubblico ministero ed evitare possibili abusi.

Successivamente la legge 23 dicembre 1993 n. 547 introdusse la possibilità di utilizzare strumenti telematici e informatici.

Nel 2008 venne presentata una proposta di modifica, conosciuta come DDL intercettazioni, che non venne mai realizzata.

Dopo l’emanazione della legge delega 23 giugno 2017, n. 103 venne emanato il d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 attuativo della stessa e che ne costituì una riforma organica.

2. Contenuto e ambito di applicazione

Descrizione ed utilizzo

Consiste nell’attività diretta a captare comunicazioni e conversazioni, nonché flussi di comunicazioni informatiche o telematiche con strumenti della tecnica, tendendo a limitare gravemente alcune importanti libertà costituzionali, tra le quali la libertà di domicilio e la libertà di corrispondenza e di comunicazione, per le quali sono dettate particolari norme procedurali rivolte a garantire la legittimità formale e sostanziale dell’attività.

Nella materia delle intercettazioni vige la riserva di legge e la riserva di giurisdizione, in quanto previste espressamente dalla Costituzione.

Il codice di procedura penale prevede dei limiti e dei presupposti e una disciplina procedimentale molto rigorosa.

Tra le motivazioni che possono portare a una intercettazione ci sono i gravi indizi di reato e l’assoluta indispensabilità dell’intercettazione per il proseguimento delle indagini, per i delitti delineati dall’articolo 266 del codice di procedura penale e alle condizioni dell’articolo 103 comma 5.

Tra i requisiti il decreto motivato del pubblico ministero dopo l’autorizzazione del Giudice per le Indagini Preliminari, però in casi di urgenza il pubblico ministero può disporre subito con decreto motivato l’inizio dell’intercettazione e chiedere successivamente, ma entro 24 ore, l’autorizzazione del Giudice per le Indagini Preliminari.

In caso contrario l’intercettazione deve essere interrotta e gli elementi acquisiti sono inutilizzabili.

Le ipotesi principali sono:

  • L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
  • Delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4.
  • Delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4.
  • Delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope.
  • Delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive.
  • Delitti di contrabbando.
  • Reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono.
  • Delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 dello stesso codice, nonché dall’art. 609-undecies.
  • Delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale.
  • Delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale.

Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche con l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile.

Se avvengano nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, l’intercettazione è consentita se c’è un fondato motivo di ritenere che si stia svolgendo l’attività criminosa.

L’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti dei quali all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.

Limiti e presupposti

L’intercettazione è mezzo di ricerca della prova che può essere adoperato solamente in procedimenti relativi a determinati reati previsti dall’articolo 266 del codice di procedura penale, tra i quali quelli di ingiuria, minaccia, usura, abuso di informazioni privilegiate.

Oltre ai presupposti oggettivi del reato per i quali si procede, è necessario che sussistano gli altri presupposti oggettivi dei gravi indizi di reato e della assoluta indispensabilità dell’intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini penali.

Altri limiti derivano da particolari interessi giuridici, come quello tutelato dall’articolo 68 della Costituzione in ordine al mandato dei parlamentari.

A questo fine è stata prevista una procedura di utilizzo del materiale intercettato dall’articolo 6 della legge n. 140 del 2003 (cosiddetta legge Boato), che ha parzialmente resistito alla censura di incostituzionalità (sentenza n. 390 del 2007).

Ancora più rigorosamente viene interpretato il controlimite derivante dall’articolo 24 della Costituzione, perché in caso di intercettazione anche casuale di conversazioni tra legale e suo assistito si dispone l’immediata distruzione del supporto magnetico, cartaceo o digitale recante il contenuto del colloquio.

La pubblicazione

Il decreto legislativo n.281/2006 che ha introdotto un riordino della normativa delle incercettazioni telefoniche, ha inserito misure per limitare l’’indebita diffusione di intercettazioni, illegalmente acquisite.

Le intercettazioni preventive

Le intercettazioni possono essere disposte anche nell’ambito delle indagini con finalità preventive, sono disciplinate dal decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374 convertito in legge 15 dicembre 2001, n. 438 e dal decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito in legge 31 luglio 2005, n. 155. Nel primo caso la richiesta di disporre l’intercettazione, può essere presentata dal Ministro dell’interno, dal Questore o dal Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza per ragioni di prevenzione di determinati delitti di criminalità organizzata.

Nel secondo anche i servizi segreti italiani possono avvalersi di tali intercettazioni.

Autorizzazione e durata

Di solito l’intercettazione è autorizzata dal giudice per le indagini preliminari (GIP) con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero.

Nei casi di urgenza, quando ci sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio ai fini della prosecuzione delle indagini, è lo stesso pubblico ministero a disporre l’intercettazione con decreto motivato, salvo la necessità della convalida dell’atto entro 48 ore dal giudice per le indagini preliminari (la convalida è necessaria perché così statuisce la Costituzione prevedendo una riserva di giurisdizione). In caso di mancata convalida l’intercettazione non può essere proseguita ed i risultati acquisiti non possono essere utilizzati.

Le intercettazioni possono durare per un periodo di quindici giorni, prorogabili per periodi successivi di quindici dal giudice per le indagini preliminari.

Le intercettazioni per i reati in materia di criminalità organizzata possono durare per un periodo di 40 giorni prorogabili di venti sempre dal giudice delle indagini preliminari.

Trascrizione dei contenuti

Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. Al termine dell’attività di intercettazione verbali le registrazioni sono immediatamente trasmesse al pubblico ministero. Entro 5 giorni dalla conclusione dell’attività va effettuato il deposito degli stessi con in allegato gli atti di disposizione e di convalida. Gli atti sono a disposizione dei difensori e delle parti.

Il giudice dispone infine l’acquisizione delle conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche e telematiche indicate dalle parti che non appaiono manifestamente irrilevanti, e procede anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione.[14]

Rapporto con il diritto alla riservatezza

Il rapporto che intercorre tra la pratica delle captazioni audiovisive di conversazioni e il rispetto della riservatezza e dell’intimità delle persone in esse coinvolte è molto controverso, soprattutto in rapporto con il diritto di cronaca..

Secondo altri dibattuti i tentativi legislativi di realizzare un equo bilanciamento tra questi interessi in gioco.

In Italia manca anche una regolamentazione tecnica delle intercettazioni telefoniche, che può avere una ricaduta pratica che incide sui medesimi interessi in gioco. Il codice delle comunicazioni elettroniche, all’articolo 96 comma 2, prevedeva l’approvazione di un Repertorio delle prestazioni obbligatorie, attraverso decreto del Ministro delle comunicazioni entro 180 giorni dall’entrata in vigore del codice, che descrivesse tecnicamente “le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse” da parte degli operatori di telecomunicazioni.

Il Repertorio non è stato mai emanato e di fatto oggi esiste un panorama molto variegato di modalità tecniche con cui le intercettazioni vengono presentate dagli operatori telefonici verso l’Autorità Giudiziaria.

Le spese sostenute per l’acquisto della tecnologia d’intercettazione (hardware e software), la predisposizione e manutenzione della rete alle intercettazioni sono parzialmente caricate nel bilancio degli Stati UE, e gli operatori di telefonia chiedono una maggiore copertura dei costi, pena l’attribuzione dell’onere ai clienti con degli aumenti tariffari.

La consulenza per la loro installazione e supporto operativo, l’impegno di risorse sostenuto dall’operatore telefonico per la redazione dei tabulati e delle intercettazioni, vengono sommati alle spese processuali e ribaltati a carico dell’imputato, se dovesse perdere la causa e sia dichiarato colpevole.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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