Protocollo n. 7 del verbale di accordo 24 aprile 2004 di rinnovo del CCNL del settore tessile-abbigliamento-moda (Protocollo n. 7)
Sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso quanto attiene alla sfera sessuale e dovrà essere prevenuto ogni comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che arrechino offesa alla personalità e all’integrità psico-fisica del lavoratore.
In particolare dovranno evitarsi comportamenti discriminatori che determinino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro, la RSU o le Organizzazioni sindacali e la Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte
Leggi anche
Legge regionale della Puglia sul salario minimo: la Consulta dichiara la legittimità
La Corte costituzionale conferma la legge pugliese sul salario minimo negli appalti pubblici, chiare…
Paolo Gentilucci
18/12/25
Overtourism e T.U. del turismo toscano: la Corte Costituzionale boccia i ricorsi
La Consulta si è pronunciata sulla legittimità delle norme toscane sul turismo, regolando alberghi, …
laura biarella
17/12/25
Decreto Milleproroghe approvato dal CdM: tutte le proroghe settore per settore
Il Consiglio dei ministri approva il nuovo decreto Milleproroghe: slittano riforme fiscali, sanità, …
Lorena Papini
12/12/25
Nuovo Codice dell’edilizia e delle costruzioni: la delega al Governo e le prospettive
DDL delega per il nuovo Codice dell’edilizia: semplificazione titoli, sanatorie ante ’67, rigenerazi…
Lorena Papini
08/12/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento