Proroga del processo telematico e la partecipazione da remoto alle udienze

Redazione 30/03/21
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L’articolo 221 interviene sull’articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 – che rappresenta la disposizione principale in tema di misure di contenimento degli effetti dell’epidemia, e della quarantena, sul sistema giudiziario nazionale – estendendo la disciplina della sospensione dei termini processuali ai termini previsti per la presentazione delle querele. Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati sono state introdotte numerose disposizioni, che in buona parte riproducono il contenuto di alcune norme contenute nell’articolo 83, la cui efficacia è cessata il 30 giugno 2020, concernenti in particolare il processo telematico e le udienze da remoto nel processo civile. Anc

In estrema sintesi, l’articolo 83 del DL n. 18/2020 – come convertito dalla legge n. 27 del 2020, e prorogato dal decreto-legge n. 23 del 2020 – dispone in tutta Italia il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio nonché la possibilità, dal 12 maggio al 31 luglio, di adottare misure organizzative – che possono comprendere l’ulteriore rinvio delle udienze – volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari. A partire dal 12 maggio, dunque, spetta ai singoli capi degli uffici giudiziari l’adozione di misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienicosanitarie dettate per prevenire la diffusione del virus COVID-19. Nei singoli uffici giudiziari sarà possibile: – limitare l’accesso del pubblico e l’orario di apertura al pubblico, eventualmente prevedendo una previa prenotazione per scaglionare gli ingressi; – celebrare le udienze a porte chiuse; – svolgere udienze civili mediante collegamenti da remoto; – rinviare ulteriormente le udienze civili e penali a data successiva al 31 luglio 2020, nel rispetto delle esclusioni già attualmente previste.

Specifiche disposizioni sono volte a potenziare il processo telematico, anche penale, ed a consentire, nella fase di emergenza, lo svolgimento di attività processuali – dalle indagini alle udienze di trattazione – da remoto. La legge n. 70 del 2020, di conversione del decreto legge n. n. 28 del 2020 ha riportato al 30 giugno 2020 – in luogo del 31 luglio 2020 – la data di conclusione della fase emergenziale nel settore della giustizia. La legge ha previsto dunque che la fase emergenziale per gli uffici giudiziari cessi il 30 giugno: le disposizioni dell’art. 83, relative alle misure organizzative da applicare negli uffici, al processo telematico, alla trattazione da remoto, hanno cessato l’efficacia alla fine del mese di giugno.
Il comma 1, non modificato, incide, sul comma 2 dell’art. 83, che ha sospeso dal 9 marzo al 15 aprile (termine poi prorogato fino all’11 maggio 2020) il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali: dai termini di durata delle indagini preliminari, ai termini per l’adozione e il deposito di provvedimenti giudiziari, dai termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, a quelli per proporre impugnazione. In particolare, il comma 1 inserisce un ultimo periodo al comma 2, per sospendere – per il periodo dal 9 marzo all’11 maggio 2020 – anche il termine per proporre querela, di cui all’art. 124 del codice penale. La disposizione è destinata ad applicarsi retroattivamente, così da rimettere in termini quanti, a causa dell’emergenza epidemiologica, non abbiano potuto esercitare il proprio diritto di querela. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 124 del codice penale, salvo che la legge disponga diversamente, il diritto di querela non può essere esercitato decorsi 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato.
I commi da 2 a 11 sono stati inseriti nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati.

In particolare, i commi da 3 a 10 contengono diverse disposizioni che riproducono in larga parte le norme dell’articolo 83 del decreto legge n. 18 del 2020, la cui efficacia è cessata il 30 giugno 2020, volte a potenziare il processo telematico civile, ed a consentire lo svolgimento di attività processuali da remoto. La legge n. 70 del 2020, di conversione del decreto legge n. n. 28 del 2020 ha riportato al 30 giugno 2020 – in luogo del 31 luglio 2020 – la data di conclusione della fase emergenziale nel settore della giustizia. La legge ha previsto che le disposizioni dell’art. 83, relative alle misure organizzative da applicare negli uffici, al processo telematico, alla trattazione da remoto, hanno cessato l’efficacia alla fine del mese di giugno.
Secondo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni introdotte dai commi da 3 a 10, contengono, così come quelle contenute nell’articolo 83, una disciplina a carattere provvisorio, legata alle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID 19 e applicabile fino al 31 ottobre 2020.

In particolare il comma 3, dispone in merito al deposito telematico degli atti del processo civile e il pagamento del contributo unificato con le medesime modalità. La disposizione riproduce il contenuto del comma 11 dell’articolo 83 del decreto legge n. 18 del 2020, la cui efficacia era limitata al 30 giugno 2020. Più nel dettaglio si prevede l’obbligatorio deposito telematico da parte del difensore (o del dipendente di cui si avvale la p.a. per stare in giudizio) di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, anche con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione; ciò evidentemente solo negli uffici che hanno già la disponibilità del servizio di deposito telematico. Si ricorda che l’articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 ha sancito l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti per le parti già costituite nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione presso il tribunale. Analoga obbligatorietà ha successivamente trovato applicazione anche per gli atti delle parti già costituite nei procedimenti davanti alle corti di appello, nei processi esecutivi e nei procedimenti di ingiunzione. Il comma 1-bis dell’articolo 16bis prevede, però, che nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e innanzi alle corti di appello sia sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

In relazione alle medesime controversie, gli obblighi di pagamento del contributo unificato, nonché l’anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5 del Codice dell’amministrazione digitale. L’articolo 5, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale prevede che l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. Rispetto al testo dell’articolo 83 (in vigore fino allo scorso 30 giugno) la disposizione in esame introduce un’ulteriore norma volta a specificare che il capo dell’ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista un’indifferibile urgenza.

Il comma 4 dispone in merito alla possibilità di svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante il deposito telematico di note scritte. Il testo riproduce parzialmente quanto già previsto dalla lettera h) del comma 7 dell’articolo 83, la cui efficacia è limitata al 30 giugno. In particolare si prevede la possibilità, per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori (e dunque quando non siano essenziali le parti), di procedere con lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Rispetto al testo in vigore fino al 30 giugno sono tuttavia disciplinati più nel dettaglio alcuni profili concernenti i termini entro i quali il giudice deve comunicare alle parti della sostituzione dell’udienza con le note scritte (30 giorni prima della data fissata per l’udienza) nonché i termini per il deposito delle stesse note (5 giorni prima della predetta data). E’ data alle parti la possibilità di presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si specifica inoltre che:  il giudice provvede entro i successivi cinque giorni.  nel caso di mancato deposito di note scritte da parte di tutte le parti, il giudice emette i provvedimenti previsti, in caso di mancata comparizione all’udienza dall’articolo 181 del codice di procedura civile. L’articolo 181 c.p.c. prevede che se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un’udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.

Lo scorso 14 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 2/2021 che, nel prorogare lo stato di emergenza epidemiologica, interviene indirettamente anche sul comparto giustizia.

Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”. (21G00002) (GU Serie Generale n. 10 del 14 gennaio 2021).

Le norme (indirettamente) riguardanti il processo civile

 

L’art. 1, co. 1, del d.l. n. 2/2021 recita: “All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»”.

Il termine dello stato di emergenza (originariamente fissato al 31 gennaio 2021) è dunque prorogato al 30 aprile 2021.

Proroga udienze da remoto

Detto termine era stato individuato dall’art. 23, co. 1, d.l. n. 137/2020, così come modificato dalla legge di conversione n. 176/2020, quale termine ultimo per l’applicazione dei commi da 2 a 9 ter del medesimo art. 23 nonché delle disposizioni di cui all’art. 221 d.l. n. 34/2020 (questo il testo dell’art. 23, co. 1: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9-ter. Resta ferma fino alla scadenza del medesimo termine l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo”).

Conseguentemente, dalla proroga del termine fissato dall’art. 1, co. 1, d.l. n. 19/2020 deriva la proroga dell’operatività delle disposizioni emergenziali di cui agli artt. 23 d.l. n. 137/2020 e 221 d.l. n. 34/2020.

Devono quindi ritenersi prorogati al 30 aprile 2021:

– l’obbligo del deposito telematico di tutti gli atti (anche quelli introduttivi) e documenti, per come previsto dall’art. 221, co. 3, d.l. n. 34/2020;

– la celebrazione a porte chiuse che il giudice può disporre per le udienze pubbliche, per come previsto dall’art. 23, co. 3, d.l. n. 137/2020;

– la trattazione scritta che il giudice può disporre per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, per come previsto dall’art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020; tale modalità di trattazione può essere adottata anche per le udienze in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all’udienza vi rinuncino espressamente, come ammesso dall’art. 23, co. 6, d.l. n. 137/2020;

– la celebrazione con collegamento da remoto che il giudice può disporre per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, per come previsto dall’art. 221, co. 7, d.l. n. 34/2020; in questi casi, il giudice può essere collegato anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario (art. 23, co. 7, d.l. n. 137/2020);

– il giuramento telematico del c.t.u., con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico (in luogo dell’udienza all’uopo fissata), per come previsto dall’art. 221, co. 8, d.l. n. 34/2020;

– la possibilità per gli organi collegiali di assumere le deliberazioni in camera di consiglio mediante collegamenti da remoto, per come previsto dall’art. 23, co. 9, d.l. n. 137/2020;

– la possibilità di deposito telematico degli atti e dei documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, per come previsto dall’art. 221, co. 5, d.l. n. 34/2020;

– la possibilità del cancelliere di rilasciare in forma di documento informatico la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’art. 475 c.p.c., previa istanza telematica dell’interessato, per come previsto dall’art. 23, co. 9 bis, d.l. n. 137/2020.

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