Proposta di riesame da indagato non titolare dell’oggetto sequestrato

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     Indice

  1. La questione
  2. La soluzione adottata dalla Cassazione
  3. Conclusioni

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 322)

1. La questione

Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile una istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP dello stesso Tribunale sul rilievo dell’assenza di un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendosi necessariamente individuare in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro, non poteva farsi coincidere – tenuto conto che il ricorrente aveva agito in proprio – con l’interesse ad ottenere una pronuncia sull’insussistenza del “fumus commissi delicti”, attesa l’autonomia del giudizio cautelare da quello di merito.
Ciò posto, avverso il suddetto provvedimento il difensore dell’indagato proponeva ricorso per Cassazione e, tra le doglianze proposte, per quel che rileva in questa sede, vi era una con cui il ricorrente contestava quanto statuito dal giudice di merito in quanto, a suo avviso, era stato disatteso quel filone giurisprudenziale secondo cui l’interesse ad impugnare può individuarsi anche nel dissequestro inteso quale pronuncia idonea ad influenzare anche il procedimento di merito in ordine alla sussistenza del fumus delicti.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il ricorso era dichiarato inammissibile alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021).

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse nella parte in cui è ivi ribadito quell’orientamento interpretativo secondo cui, come appena visto, l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro.
Tale sentenza, quindi, deve essa presa nella dovuta considerazione al fine di verificare se l’indagato, che versi in siffatta situazione, abbia titolo, o meno, per presentare una richiesta di riesame di questo genere.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesto provvedimento, pertanto, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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