Il primo dubbio riguarda la semplificazione procedurale. È vero che il procedimento attuale è più lungo. Tuttavia, è proprio la più complessa articolazione procedurale che consente all’Amministrazione di individuare prima la proposta provvisoriamente di pubblico interesse e poi in realtà di negoziarla col promotore al fine di addivenire alla definitiva dichiarazione di pubblico interesse. Non solo l’Amministrazione ha la possibilità di “auto-comprendere” proprio in itinere e progressivamente il miglior pubblico interesse possibile, ma ha anche le leve per portare il promotore sulla sua strada.
Con le novità in arrivo, è vero che si semplifica materialmente la procedura, ma c’è il rischio di finire in due grossi inconvenienti.
Il primo è di “ingessare” nella prima fase la valutazione del pubblico interesse, andando a rientrare nella logica di una gara d’appalto ordinaria.
Il secondo è che il tentativo di riequilibrare “a valle” l’irrigidimento iniziale, con la richiesta di una proposta migliorativa senza limiti da parte dell’Amministrazione, è tutto da vedere se possa considerarsi pienamente compatibile con il principio comunitario della sostanziale non rinegoziabilità dell’offerta selezionata come la migliore.
Vedremo, su questo secondo punto, quale sarà il parere del Consiglio di Stato. Per ora sembra di ritornare alla riedizione e al potenziamento del vecchio appalto-concorso, quello in cui (obliterandosi, in verità, i cànoni comunitari) si diceva che, una volta terminata la fase ad evidenza pubblica, l’Amministrazione può richiedere un “piccolo” aggiustamento del progetto selezionato … ([1])
Lino BELLAGAMBA
[1] Per approfondimenti, cfr. http://www.linobellagamba.it/index.asp?pag=3 .
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