Profili assicurativi dei lavoratori in regime di codatorialità

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L’INAIL mediante la circolare n. 31/2022, Direzione generale -Direzione centrale rapporto assicurativo, ha determinato nuove linee guida operative spiegando qual è il datore di lavoro di riferimento, come determinare i premi, la portata della responsabilità solidale e come comportarsi in caso di infortunio e malattia professionale.

      Indice

  1. L’intervento
  2. Come viene individuata l’impresa configurata quale datore di lavoro?
  3. Premi assicurativi e responsabilità solidale
  4. Infortuni e malattie professionali

1. L’intervento

L’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro è intervenuto in relazione ai rapporti di lavoro in regime di codatorialità e in distacco presso un’impresa retista, con particolare riferimento all’inquadramento previdenziale e assicurativo, ai relativi adempimenti e agli adempimenti nei confronti dell’Istituto stesso. Giova, fin da ora, ricordare in premessa che dallo scorso 23 febbraio le comunicazioni dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità e dei lavoratori in distacco nell’ambito di un contratto di rete devono essere effettuate telematicamente per il tramite del modello “Unirete”, predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo quanto stabilito dal DM 29 ottobre 2021 n. 205 che ha definito le regole operative per le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità, da parte dell’impresa referente individuata nell’ambito del contratto di rete. A tal proposito, ai sensi dell’art. 3, c. 4-ter, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 – Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario – convertito in  L. 9 aprile 2009, n. 33 “con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.

2. Come viene individuata l’impresa configurata quale datore di lavoro?

Per individuare l’impresa alla quale imputare sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo il lavoratore in co-datorialità: per i rapporti di lavoro antecedenti l’attivazione del regime di codatorialità (impiegati già in forza al 23 febbraio 2022 presso una delle imprese associate nel contratto di rete o lavoratori assunti successivamente al 23 febbraio 2022 ma posti in codatorialità in un secondo momento rispetto all’assunzione), si fa riferimento all’impresa di provenienza; qualora si tratti di nuova assunzione di personale da impiegare in codatorialità, nella relativa comunicazione Unirete Assunzione va indicata l’impresa alla quale imputare, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto. In quest’ultima ipotesi l’impresa configurata come datore di lavoro di riferimento è quella alla quale viene ascritto ai fini previdenziali e assicurativi il lavoratore in codatorialità ed è quindi considerata datore di lavoro a tutti gli effetti. Tale impresa è obbligata ad assolvere a tutti gli obblighi previsti per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dal  D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 – Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – e nello specifico: a presentare le denunce riguardanti le mansioni lavorative esercitate, con la finalità di erogare tutte le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio nonché la determinazione del premio assicurativo. Inoltre, devono essere presentate le denunce di infortunio e di malattia professionale e le comunicazioni degli infortuni a fini statistici e informativi così come previsto dall’ art. 18, c. 1, lett. r), Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81- Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro –  in caso di evento lesivo successo al lavoratore in codatorialità.


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3. Premi assicurativi e responsabilità solidale

Per quanto concerne il profilo assicurativo, per la definizione dei premi dovuti dal datore di lavoro di riferimento, valgono le regole generali. Pertanto viene utilizzata la tariffa prevista nella gestione tariffaria di appartenenza del datore di lavoro di riferimento. Tale tariffa viene disciplinata sulla base dei rischi ai quali il lavoratore è – concretamente – esposto sulla base della classificazione tecnica delle lavorazioni esercitate dal medesimo datore di lavoro. L’applicazione di eventuali riduzioni dei premi assicurativi segue la disciplina applicabile al datore di lavoro di riferimento. Nel caso di inadempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro opera il regime di corresponsabilità retributiva, previdenziale e assicurativa art. 1294 c.c. – Solidarietà tra condebitori –. Sicché, laddove in presenza di un accertamento che conteggi nell’unico verbale di accertamento differenze retributive la richiesta dei relativi premi andrà notificata anche ai co-datori di lavoro obbligati solidalmente.

4. Infortuni e malattie professionali

Nelle denunce di infortunio e di malattia professionale il datore di lavoro è tenuto ad indicare la circostanza che il lavoratore è in codatorialità. Il datore di lavoro è tenuto ad indicare nella denuncia le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell’infortunio o della malattia professionale. Qualora il periodo di quindici giorni ricada a cavallo di due mesi, nella denuncia deve essere indicata la retribuzione realmente riconosciuta dal lavoratore nel predetto periodo di riferimento, che corrisponde con le maggiori retribuzioni imponibili previste dai contratti applicati dalle imprese presso le quali il lavoratore ha svolto in ciascun mese prevalentemente la propria attività. In merito agli obblighi riguardanti la salute e sicurezza, laddove il dipendente in regime di codatorialità adempia la propria mansione lavorativa in più luoghi di lavoro ciascuno riferito ad un diverso co-datore di lavoro, questi ultimi sono obbligati ai corrispondenti obblighi di prevenzione e protezione. Nel caso in cui venga violata la disciplina delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’INAIL potrà promuovere l’azione di regresso nei confronti di chi sia onerato della posizione di garanzia datoriale nei confronti del lavoratore infortunato. Pervenendo alle conclusioni si rammenta che, in presenza di prestazione lavorativa svolta nell’arco della medesima giornata presso più luoghi di lavoro riferiti ai co-datori di lavoro, l’infortunio avvenuto durante il tragitto che collega i predetti luoghi di dell’attività lavorativa non si qualifica come infortunio in itinere bensì come infortunio in attualità di lavoro.

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