Professioni: l’avvocato non può impugnare innanzi al CNF l’atto di apertura di un procedimento disciplinare a suo carico

Redazione 25/06/12
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Anna Costagliola

L’apertura di un procedimento disciplinare contro un avvocato da parte del Consiglio territoriale non è autonomamente impugnabile davanti al Consiglio nazionale, perché non incide sullo status professionale del legale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza 20 giugno 2012, n. 10140, in cui sottolinea la natura non decisionale, ai sensi dell’ordinamento professionale forense, dell’atto di apertura del procedimento disciplinare, ma di mero atto amministrativo endoprocedimentale che non vale ad incidere in maniera definitiva sullo status professionale, né incide su questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura.

Sottolineano i Supremi giudici di legittimità come regola generale di ogni procedimento amministrativo è che l’atto che lo avvia determina la prima delle condizioni procedimentali previste dalla legge per l’esercizio del potere cui il procedimento stesso è preordinato. L’immediata impugnabilità di tale atto è dunque esclusa dal fatto stesso che l’effetto derivante dall’esercizio di quel potere successivamente all’atto di avvio è determinato solo dal provvedimento che lo conclude, che ha natura decisoria ed è, come tale, ricorribile al CNF. In detta linea ricostruttiva, l’atto di avvio del procedimento disciplinare non incide direttamente sullo status del professionista o su sue posizioni soggettive sostanziali o procedimentali e deve negarsi che abbia natura provvedimentale a contenuto decisorio ai sensi dell’art. 50 della legge professionale.

Tanto premesso, gli Ermellini affermano a chiare lettere la non autonoma impugnabilità innanzi al CNF dell’atto di apertura del procedimento disciplinare, avente il solo scopo di segnarne l’avvio con l’indicazione di massima dei capi di incolpazione, né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi alla luce dell’art. 111 Cost., giacchè l’immediato intervento di un giudice terzo si tradurrebbe in un mero aggravio dei tempi del procedimento amministrativo innanzi al Consiglio dell’ordine territoriale, con lesione del principio di cui all’art. 97 Cost. D’altra parte, l’incolpato può comunque difendersi da un atto che ha il solo rilievo di strumento per sollecitare la preparazione della difesa nel successivo procedimento disciplinare nella stessa sede amministrativa ovvero, solo all’esito del provvedimento conclusivo, impugnandolo innanzi al CNF anche denunciando l’eventuale abuso dell’iniziativa del COA.

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