Processo Civile Telematico: il deposito è tempestivo se il ritardo è del sistema

Redazione 07/03/17
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È il Tribunale di Rovigo a fare giurisprudenza in tema di Processo Civile Telematico. Con la sent. n. 110 del 2017, infatti, ha riconosciuto l’impossibilità a che il ritardo della Ricevuta di Avvenuta Consegna influisca sul corretto rispetto dei tempi di deposito da parte dell’avvocato. Infatti, un’inefficienza del sistema telematico non può ripercuotersi sulla validità degli atti compiuti dal difensore, che se deposita nei tempi e nelle modalità previste, non può subire danni, ed il deposito sarà ritenuto tempestivo.

 

La violazione dell’art 166 c.p.c.

In particolare, nella sentenza allegata, si legge la motivazione per la quale il ritardo della ricevuta di avvenuta consegna non può influire sulla correttezza dell’osservanza degli oneri processuali da parte del professionista: se si ammettesse, infatti, che il ritardo del sistema telematico possa inficiare il deposito avvenuto da parte del professionista, si violerebbe quanto previsto dal codice di procedura civile all’art. 166, ossia: “Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge [8286 c.p.c.], almeno venti giorni prima dell’udienza fissata nell’atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell’articolo 163 bis ovvero almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo 168 bis comma 5, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all’articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione”.

 

Processo civile telematico: quando si perfeziona la costituzione in giudizio?

Nello specifico, decretando l’invalidità del deposito nei termini, si ridurrebbe il termine previsto dal suddetto articolo di 20 giorni per la costituzione in giudizio. Pertanto, nonostante nel processo civile telematico sia proprio la ricevuta di avvenuta consegna a perfezionare il deposito telematico, non sarà possibile imputare alla parte un ritardo del sistema nell’emettere la ricevuta nel caso in cui il deposito sia andato (pur tardivamente) a buon fine e la parte abbia effettuato lo stesso entro l’ultimo giorno utile: la parte deve essere rimessa nei termini. La stessa RAC è una formalità che non dipende dall’attività processuale incombente sulle parti.

Nella sentenza del Tribunale di Rovigo si legge quanto segue: “In sostanza, se, da un lato, è pacifico che il deposito telematico si perfeziona solo con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. R.A.C.); dall’altro, qualora il deposito sia andato a buon fine, ancorché tardivamente, e la parte abbia effettuato lo stesso entro l’ultimo giorno utile, non si può imputare a quest’ultima un ritardo del sistema nell’emettere la ricevuto sopra menzionata non essendo previsto normativamente, oltre che alcun divieto del deposito entro la mezzanotte del giorno di scadenza, neppure un tempo mimmo intercorrente tra il deposito svolto dalla parte e l’invio da parte del sistema della ricevuta di cui si tratta, sicché quest’ultima non potrebbe comunque svolgere una previsione ex ante prognostica rispetto al compimento di detta ultima formalità non dipendente da propria attività processuale poiché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà come specificato dalla giurisprudenza sopra citata”.

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