Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di progettazione: obbligo per le Stazioni appaltanti di invitare tutti coloro che ne fanno richiesta

Lazzini Sonia 04/10/07
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Il secondo decreto correttivo (d.lgs. n. 113 del 2007), mediante la novella dell’art. 55, co. 6, e dell’art. 62, co. 1, del codice (d.lgs. n. 163 del 2006 smi), ha azzerato, nella procedura ristretta per servizi e forniture, la possibilità di scelta dei candidati da invitare, imponendo alla stazione appaltante di invitare tutti coloro che ne fanno richiesta: la norma va estesa anche alla scelta dei concorrenti da invitare ad una procedura ristretta per incarico di progettazione (l’art. 274 dello schema di regolamento  disciplina la scelta dei candidati da invitare nella procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di progettazione, laddove gli artt. 55, co. 6 e 62, co. 1, del codice, come novellati, escludono, nella procedura ristretta per servizi e forniture, la scelta delle imprese da invitare, imponendo alla stazione appaltante di invitare tutti coloro che ne fanno richiesta).
 
Gli artt. 55, co. 6 e 62, co. 1, del codice, come novellati, escludono, nella procedura ristretta per servizi e forniture, la scelta delle imprese da invitare, imponendo alla stazione appaltante di invitare tutti coloro che ne fanno richiesta:
 sicché, sembra non esservi spazio per una scelta dei candidati da invitare per l’affidamento del servizio di progettazione, a meno che non si ritenga praticabile un dialogo competitivo per affidare detto servizio
 
 
 
Tratto dal parere del Consiglio di stato sulla bozza di regolamento _ 17 settembre 2007 depositato il 25 settembre 2007:
 
 
Art. 274 – Procedura ristretta
   La disposizione in commento procedimentalizza la scelta dei concorrenti da invitare ad una procedura ristretta per incarico di progettazione.
   La Sezione invita il Ministero e il Governo a valutare l’utilità pratica e l’attualità di siffatta norma, atteso che il secondo decreto correttivo, mediante la novella dell’art. 55, co. 6, e dell’art. 62, co. 1, del codice, ha azzerato, nella procedura ristretta per servizi e forniture, la possibilità di scelta dei candidati da invitare, imponendo alla stazione appaltante di invitare tutti coloro che ne fanno richiesta.
   Sicché, sembra non esservi spazio per una scelta dei candidati da invitare per l’affidamento del servizio di progettazione, a meno che non si ritenga praticabile un dialogo competitivo per affidare detto servizio.
   Ritiene la Sezione che l’intero articolo 274 vada espunto, o correttamente delimitato in relazione ai novellati art. 62, co. 1 e 55, co. 6 del codice.
 
 
questa è l’articolo della bozza di regolamento messo in discussione dal Consiglio di Stato:
 
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, RECANTE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(…)
PARTE III – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI
(…)
TITOLO II – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
 
Art. 274
Procedura ristretta
(art. 67, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nel caso in cui la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’articolo 62, comma 1, ultimo periodo del codice, qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulta superiore a quello massimo fissato nel bando stesso, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata per una metà arrotondata per difetto, sulla base dei criteri di cui all’allegato L e per i restanti tramite sorteggio pubblico.
2. In ogni caso nelle procedure ristrette la scelta degli offerenti da invitare avviene in seduta pubblica, con data indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica della documentazione e delle dichiarazioni di cui all’articolo 275, comma 1, lettere a1), a2) e a3), e in seduta riservata ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui all’allegato L.
3. La stazione appaltante nei successivi cinque giorni dalla conclusione del procedimento di cui al comma 2 comunica formalmente a ciascuno dei soggetti concorrenti l’esito della selezione ed il punteggio riportato.
 
 
 
a cura di Sonia LAzzini
 
Nella tabella che segue sono riportati i testi della norma attuale del codice dei contratti (a cui fa riferimento il Consiglio di Stato)  confrontati con quella precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo 113/2007
 
 
Modifiche apportate dal decreto legislativo 113/2007
Versione precedente al 1 agosto 2007
Art. 55. Procedure aperte e ristrette
(artt. 3 e 28, dir. 2004/18; artt. 19, 20, 23, legge n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, d.lgs. n. 157/1995; art. 76, d.P.R. n. 554/1999)
Art. 55. Procedure aperte e ristrette
(artt. 3 e 28, dir. 2004/18; artt. 19, 20, 23, legge n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, d.lgs. n. 157/1995; art. 76, d.P.R. n. 554/1999)
6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall’articolo 62 e dall’articolo 177.
(comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lettera o), d.lgs. n. 113 del 2007)
6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette (per l’affidamento di lavori pubblici), sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall’articolo 62 e dall’articolo 177.
 
 
 
Modifiche apportate dal decreto legislativo 113/2007
Versione precedente al 1 agosto 2007
Art. 62. Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo – Forcella
(art. 44, parr. 3 e 4, dir. 2004/18; art. 17 d.lgs. n. 358/1992; art. 22, d.lgs. n. 157/1995)
 
 
Art. 62. Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo – Forcella
(art. 44, parr. 3 e 4, dir. 2004/18; art. 17 d.lgs. n. 358/1992; art. 22, d.lgs. n. 157/1995)
 
 
1. Nelle procedure ristrette relative a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l’oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell’opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un’offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.
(comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lettera p), d.lgs. n. 113 del 2007)
1. Nelle procedure ristrette relative (a servizi o forniture, ovvero) a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l’oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell’opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un’offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.
 
 

Lazzini Sonia

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