Procedura per ottenere l’annullamento delle nozze celebrate in Chiesa

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Una coppia decide di separarsi e di divorziare.

L’ex moglie, una volta ottenuto il divorzio ha una relazione con un altro uomo del quale  si sente molto innamorata.

Lui le ha chiesto di sposarlo e lei ha accettato senza pensarci molto.

Il suo desiderio è quello ricominciare una vita con quella che ritiene sia per lei la persona giusta.

La donna ha scoperto che la celebrazione si potrà svolgere esclusivamente in Comune.

Essendo cattolica, si è recata dal suo avvocato per capire che cosa si deve fare.

In questo articolo scriveremo quando si può annullare un matrimonio, considerando che per la Chiesa le nozze sono un sacramento indissolubile e quando marito e moglie divorziano, ottengono  la cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale.

Questo significa che per potersi sposare una seconda volta con il rito religioso ci si deve rivolgere al Tribunale Ecclesiastico.

Indice:

  1. In che cosa consiste il matrimonio?
  2. Quanti tipi di matrimonio esistono?
  3. Il matrimonio può essere annullato?
  4. Che cosa si deve fare per annullare il matrimonio?

1. In che cosa consiste il matrimonio?

Le coppie si sposano per costruire una comunione di vita materiale e spirituale.

Questa dovrebbe essere l’essenza del matrimonio, dal quale derivano diritti e doveri reciproci, come ad esempio l’obbligo di fedeltà, di coabitazione, di assistenza morale e materiale.

Coloro che scelgono di compiere il cosiddetto “grande passo” devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • La maggiore età.

È necessario avere compiuto 18 anni.

Se si hanno 16 anni è indispensabile avere un’autorizzazione del Tribunale per i minorenni.

  • La capacità di intendere e di volere.

Ogni nubendo deve arrivare all’altare in modo consapevole.

  • La libertà di stato.

Non si deve essere sposati con altre persone.

  • La diversità di sesso.

In Italia, le coppie omosessuali non possono contrarre matrimonio, ma possono ricorrere all’unione civile con quale derivano alcuni diritti e doveri simili a quelli dei coniugi.

  • L’assenza di condanne penali per omicidio tentato o consumato a danno del coniuge dell’altro.
  • L’assenza di legami di parentela, affinità, adozione o filiazione.

Ad esempio, un padre e una figlia o una madre e un figlio non si possono sposare.

2. Quanti tipi di matrimonio esistono?

A dispetto di quello che si pensa il matrimonio è uno.

Quello che cambia è il rito con il quale lo stesso viene celebrato.

I nubendi, vale a dire i futuri sposi, possono scegliere:

  • Il rito civile.

Il matrimonio viene celebrato in Comune davanti al sindaco oppure un suo delegato.

In questo caso, le nozze sono regolate interamente dalla legge dello Stato.

  • Il rito concordatario.

È il matrimonio classico celebrato in Chiesa davanti al parroco, che legge agli sposi i loro diritti e doveri e trasmette l’atto all’ufficiale di Stato civile affinché venga trascritto nell’apposito registro. In questa ipotesi, le nozze sono valide sia per lo Stato sia per la Chiesa;

  • Il rito religioso.

È il matrimonio celebrato in Chiesa e non trascritto nel registro di Stato civile.

Non produce effetti nel nostro ordinamento.

  • Il rito acattolico.

Il matrimonio celebrato da un ministro di culto non cattolico ammesso dallo Stato che, se regolarmente trascritto, produce anche effetti civili.

3. Il matrimonio può essere annullato?

Annullare un matrimonio significa determinare la perdita di validità ed efficacia dello stesso, come non fosse mai esistito.

Per le nozze celebrate secondo il rito canonico non è esatto parlare di annullamento perché la Chiesa considera il matrimonio un sacramento indissolubile.

Nonostante questo, quando il consenso degli sposi risulta viziato, è possibile chiedere la dichiarazione di nullità.

Il matrimonio religioso può essere annullato in caso di:

  • Esclusione di una delle finalità essenziali, vale a dire la procreazione dei figli, la fedeltà, l’indissolubilità del vincolo matrimoniale.
  • Errore sull’identità o sulla qualità del coniuge.
  • Violenza o timore.
  • Mancanza di consenso da parte di uno dei coniugi, compresa la riserva mentale e la simulazione.

4. Che cosa si deve fare per annullare il matrimonio?

Se si vuole annullare il matrimonio celebrato in Chiesa è necessario rivolgersi a un avvocato ecclesiastico, in seguito a una valutazione dei presupposti per ottenere la nullità, deve preparare il cosiddetto libello, vale a dire l’atto introduttivo sul quale vengono riportate per iscritto le vicende della coppia, dal fidanzamento alle nozze.

Questo atto deve essere depositato presso il Tribunale Ecclesiastico regionale del luogo di residenza della parte convenuta o del luogo di celebrazione del matrimonio.

Il vicario giudiziale nomina un collegio composto da tre giudici che avranno il compito di valutare gli elementi di prova, sentire i coniugi e i testimoni, di solito le persone più vicine alla cerchia familiare, vale a dire parenti e amici.

Le udienze si svolgono in privato e in assenza di pubblico.

Se la richiesta viene ritenuta valida, il matrimonio canonico viene annullato, fatti salvi i diritti di eventuali figli.

La sentenza ecclesiastica non produce effetti nell’ordinamento italiano sino a quando non viene resa esecutiva attraverso il giudizio di delibazione.

Significa che ci si deve rivolgere  alla Corte d’Appello competente per territorio, che senza entrare nel merito della questione, deve accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale.

Ottenuta la delibazione, le parti sono libere di sposarsi una seconda volta in Chiesa.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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