Procedimento amministrativo, il mancato esercizio del potere entro il termine non determina l’illegittimità dell’atto tardivamente adottato

Redazione 29/02/12
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Lilla Laperuta

In assenza di una specifica disposizione che espressamente preveda il termine come perentorio, comminando la perdita della possibilità di azione da parte dell’Amministrazione al suo spirare o la specifica sanzione della decadenza, il termine stesso deve intendersi come meramente sollecitatorio o ordinatorio ed il suo superamento non determina l’illegittimità dell’atto, ma una semplice irregolarità non viziante. Il principio è stato asserito dalla sesta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 1084 del 27 febbraio.

I giudici di appello convengono che, allo stato, non sussistono referenti normativi dai quali trarre prescrizioni in ordine alla natura perentoria del termine previsto per l’esercizio del potere, né tantomeno in ordine alla decadenza della potestà amministrativa o all’illegittimità del provvedimento tardivamente adottato, “conseguenze, queste, che si potrebbero verificare, pure senza una norma ad hoc, solo ove un effetto legale tipico fosse collegato all’inutile decorso del termine”.

Orientamento questo, peraltro, anche autorevolmente avallato dalla Corte costituzionale, la quale in più occasioni ha precisato che il mancato esercizio delle attribuzioni da parte dell’amministrazione entro il termine previsto per la fine del procedimento non comporta ex se, in difetto di espressa previsione, la decadenza del potere (cfr. Corte cost., 18 luglio 1997, n. 262 e l7 luglio 2002, n. 355).

L’utilità della norma che prevede un termine per l’azione amministrativa (leggasi anche l’art. 2 L. 241/1990) è, quindi, rilevante sotto altri aspetti, ed in particolare abilita l’interessato ad attivare la tutela giurisdizionale contro l’inerzia o il silenzio dell’amministrazione, ma non esaurisce il potere dell’amministrazione di provvedere.

Sul punto si ricordano le tutele da ultimo messe in campo dal D.L. 5/2012, decreto legge sulla semplificazione, ed evidenziate nell’articolo su questo stesso sito.

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