Procedimenti elettorali, l’autenticazione delle sottoscrizioni non è una manifestazione di volontà

Redazione 13/06/12
Scarica PDF Stampa

Lo ha precisato la sezione quinta del Consiglio di Stato nella sentenza 11 giugno 2012 n. 3400. Ad avviso del Collegio l’autenticazione delle sottoscrizioni non rientra nel novero delle manifestazioni di volontà, bensì in quello delle attestazioni di verità: inquadrate come tali esse sono vincolate dalla osservanza di formalità garantistiche e soggette a rigorosa responsabilità penale nella ipotesi di falso. E’ stata così respinta la tesi degli appellanti secondo cui l’autenticazione non potrebbe essere considerata alla stregua di un documento o atto pubblico assistito di fede privilegiata anche in ragione della sua peculiare finalità, meramente strumentale e circoscritta alla sola regolarità del procedimento elettorale, con conseguente irrilevanza della proposizione della querela di falso. Di qui, secondo la prospettazione dei medesimi appellanti, la non necessità di attendere la definizione del procedimento di querela di falso già instaurato.

Di avviso contrario i giudici di legittimità per i quali il bene giuridico tutelato dalle norme in materia di procedimento elettorale non è soltanto il corretto svolgimento della competizione elettorale, ma anche e soprattutto la genuinità della volontà dei cittadini sulla scelta di sostenere determinate liste di candidati e, ancor prima, sulla effettività e genuinità delle candidature e dei loro presentatori. Concludono pertanto i giudici per la sospensione del giudizio de quo, in attesa della decisione sulla querela di falso proposta innanzi al giudice civile.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento