Privacy: le regole del Garante sulla propaganda elettorale

Redazione 18/01/13
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Biancamaria Consales

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2013, un apposito provvedimento avente ad oggetto la propaganda elettorale, che, in buona sostanza, ribadisce le regole già stabilite dal provvedimento generale in materia e prevede speciali casi di esonero temporaneo dall’informativa per i partiti e movimenti politici. Le modalità, espresse dal Garante, in base alle quali partiti politici e candidati possono utilizzare correttamente a fini di propaganda elettorale i dati personali dei cittadini (es. indirizzo, telefono, e- mail etc.) sono così sintetizzabili:

a) dati utilizzabili senza consenso. Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare, senza il consenso dei cittadini, i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all’estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque. Si possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali avute con cittadini ed elettori;

b) dati utilizzabili previo consenso. Il consenso è necessario per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste di abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità. Continuerà ad essere obbligatorio raccogliere il consenso per poter usare i dati degli abbonati presenti negli elenchi telefonici, i quali dovranno quindi preventivamente manifestare la loro disponibilità a ricevere questo tipo di telefonate. Sono utilizzabili, sempre se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, anche i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme);

c) dati non utilizzabili. Non sono in alcun modo utilizzabili gli archivi dello stato civile, l’anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista durante operazioni elettorali;

d) informazione ai cittadini. I cittadini devono essere sempre informati sull’uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti direttamente presso l’interessato, l’informativa va data all’atto della registrazione dei dati o al momento del primo contatto.

Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. “santini”), il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell’informativa fino al 30 aprile 2013.

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