Privacy e informazione Rassegna giurisprudenziale

Redazione 19/07/07
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SOMMARIO:
1. ESONERO DAGLI ADEMPIMENTI PRIVACY PER LE ATTIVITA’ AVENTI FINALITA’   GIORNALISTICHE
2.    DIRITTO DI ACCESSO DELL’INTERESSATO E SEGRETO PROFESSIONALE
2.1. ACCESSO AI DATI E SEGRETO SULLE FONTI
2.2. DOVERE AL SEGRETO PROFESSIONALE SULLE FONTI DELLA NOTIZIA
2.3.DIRITTO AL SEGRETO PROFESSIONALE NEL PROCESSO PENALE
2.4. SEGRETO PROFESSIONALE E TUTELA EUROPEA
3. DEONTOLOGIA IN TEMA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ GIORNALISTICA
3.1. DOVERE DI RETTIFICA IN CASO DI ERRORI E INESATTEZZE
3.2. INTERESSE PUBBLICO ED ESSENZIALITA’ DELL’INFORMAZIONE
3.2.1. DIRITTO ALL’OBLIO
3.2.2. INFORMAZIONE E PERSONAGGI NOTI
3.3. TUTELA DEL MINORE
3.4. TUTELA DELLA DIGNITA’ DELLE PERSONE MALATE
3.5. TUTELA DELLA SFERA SESSUALE DELLA PERSONA
3.6. GARANZIE A TUTELA DEL DIRITTO DI CRONACA NEI PROCEDIMENTI PENALI
3.7. GRAVI FATTI DI CRONACA E VICENDE PROCESSUALI. PUBBLICAZIONE IMMAGINI E RITRATTI
3.7.1 GRAVI FATTI DI CRONACA E DIGNITA’ DELLE PERSONE
3.7.2. RESPONSABILITA’ PENALE E DISCIPLINARE DEL GIORNALISTA CHE VIOLA LA RISERVATEZZA DI VITTIME DI ALCUNI DELITTI
3.7.3. RESPONSABILITA’ CIVILE DEL GIORNALISTA. DISCIPLINA GENERALE SU PUBBLICAZIONE RITRATTO ALTRUI
4. PUBBLICAZIONE DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E TELEMATICHE
4.1. INTERCETTAZIONI ILLEGALMENTE FORMATE O ACQUISITE: DIVIETO DI DETENZIONE E DI PUBBLICAZIONE
4.2. DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI ATTI E IMMAGINI DI UN PROCEDIMENTO PENALE
4.3. PUBBLICAZIONE ARBITRARIA DI ATTI DI UN PROCEDIMENTO PENALE
4.4. INTERCETTAZIONI LEGITTIME E PUBBLICABILI: PROBLEMI CONCERNENTI LA PRIVACY
 
  1. ESONERO DAGLI ADEMPIMENTI PRIVACY PER LE ATTIVITA’ AVENTI FINALITA’   GIORNALISTICHE
 
Trattamento dati personali nell’esercizio attività giornalistica – Consenso dell’interessato e autorizzazione al Garante – Non richiesti.
Per il trattamento dei dati personali nell’esercizio della professione di giornalista, per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità nei limiti del diritto di cronaca e nel rispetto del codice deontologico adottato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ai sensi dell’art. 25 l. 31 dicembre 1996 n. 675, non è richiesto il consenso dell’interessato, nè l’autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.
Cassazione civile, sez. I, 25 giugno 2004, n. 11864 in Giust. civ. 2005, f. 11, I, 2731
 
Trattamento dati personali nell’esercizio attività giornalistica – Consenso dell’interessato e autorizzazione al Garante – Non richiesti.
Ogni informazione attinente alle convinzioni politiche di un soggetto è ricompresa nella particolare categoria dei dati personali sensibili, il cui trattamento risulta oggetto di particolari cautele. Per quanto riguarda l’attività giornalistica e di informazione l’ordinamento prevede, tuttavia, anche per i dati sensibili la non necessità del consenso dell’interessato al trattamento.
Tribunale Milano, 25 novembre 2004 in Giustizia a Milano 2004, 79
 
  1. DIRITTO DI ACCESSO DELL’INTERESSATO E SEGRETO PROFESSIONALE
 
2.1. ACCESSO AI DATI E SEGRETO SULLE FONTI
Pubblicazione di una fotografia – Diritto di accesso dell’interessato – Legittimità.
E’ legittima la richiesta dell’interessato formulata ad un quotidiano allo scopo di conoscere l’origine di una propria fotografia, pubblicata nel contesto di un articolo che riferiva della richiesta di rinvio a giudizio formulata a carico dell’interessato medesimo.
Provv. Garante 6 ottobre 2005 in www.garanteprivacy.it (doc. web. n. 1185330)
 
Diritto di accesso – Riscontro all’interessato da parte del quotidiano – Necessario.
In ordine alla questione relativa alla rivelazione della fonte della notizia, la legge sulla privacy mantiene ferme le norme sulla possibilità da parte dei giornalisti di opporre il segreto professionale sulle loro fonti quando ne ricorrono i presupposti. Questa possibilità, tuttavia, non esime il quotidiano dal dover fornire riscontro all’interessato, comunicandogli l’esistenza e l’origine dei dati; oppure la circostanza che la fonte della notizia è coperta dal segreto professionale in ragione del carattere fiduciario del rapporto con il soggetto che l’ha fornita.
Comunicato stampa Garante 10 gennaio 2000 in Bollettino n. 11 gennaio 2000
 
 
2.2. DOVERE AL SEGRETO PROFESSIONALE SULLE FONTI DELLA NOTIZIA
 
Reato di rivelazione di segreto professionale – Conoscibilità e notorietà della notizia segreta – Differenze.
Se il delitto di rivelazione di segreto professionale ex art. 622 c.p. è preposto alla tutela della libertà e della sicurezza dell’individuo, imponendo al professionista obblighi di fedeltà e di riservatezza, tali obblighi non vengono meno per il solo fatto che il destinatario della notizia segreta ne sia già a conoscenza, ma è soltanto la “notorietà” in senso proprio della notizia che può escludere che la comunicazione assuma significato penalistico, in quanto viene definitivamente meno il segreto da tutelare.
Tribunale Napoli, sez. I, 15 gennaio 2003 in Giur. merito 2003, 1238
 
Il segreto giornalistico – Dovere deontologico.
Il segreto professionale del giornalista è stato introdotto nel nostro ordinamento dagli articoli 2, comma 3, e 48 della legge n. 69/1963, disposti che prevedono che i giornalisti, pubblicisti e praticanti inclusi, sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, con correlativa previsione di una specifica responsabilità disciplinare per violazione della regola deontologica del segreto.
Tribunale Brescia, sez. II penale, 4 ottobre 2006 in www.ictlex.net/index.php/category/giur-italiana/penale-cautelare
 
Pubblicazione di informazioni ottenute da soggetti in violazione del loro segreto professionale – Ricettazione del giornalista – Non sussiste.
È diritto dei giornalisti quello di comunicare informazioni su questioni di interesse generale, purché ciò avvenga nel rispetto dell’etica giornalistica, che richiede che le informazioni siano espresse correttamente e sulla base di fatti precisi e fonti affidabili. Costituisce, pertanto, un limite irragionevole alla libertà di stampa la condanna per ricettazione di giornalisti che, attenendosi alle norme deontologiche, abbiano pubblicato documenti di interesse generale pervenuti loro in conseguenza del reato di violazione di segreto professionale da altri commesso (nella specie, copia delle denunzie dei redditi di un importante manager francese).
Corte europea dir. uomo , 21 gennaio 1999 in Foro it. 2000, IV, 153
 
2.3.DIRITTO AL SEGRETO PROFESSIONALE NEL PROCESSO PENALE
 
Segreto professionale in sede di processo penale – Indicazioni che rendono identificabile la fonte della notizia – Tutela.
L’attività giornalistica, secondo la previsione dell’art. 200 comma ultimo c.p.p., è tutelata dal segreto professionale per cui il giornalista professionista iscritto all’albo non può essere obbligato a deporre relativamente ai nomi delle persone dalle quali ha ricevuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della sua professione. La tutela deve ritenersi necessariamente estesa a tutte le indicazioni che possono condurre all’identificazione di coloro che hanno fornito fiduciariamente le notizie. Rientra pertanto nel segreto professionale anche l’indicazione relativa alle utenze telefoniche di cui il giornalista disponeva nel periodo in cui ha ricevuto le notizie fiduciarie perché la stessa è dichiaratamente funzionale rispetto all’identificazione di coloro che tali notizie hanno fornito e la relativa richiesta è quindi in contrasto con il divieto posto dall’art. 200 c.p.p. cit.
 
Astensione dall’obbligo di deporre ai sensi art. 200 c.p.p. – False dichiarazioni al p.m. del giornalista – Non sussistono.
Non commette il reato di false dichiarazioni al p.m. (art. 371 bis c.p.) il giornalista che si astiene dal deporre opponendo il segreto professionale in ordine all’indicazione di informazioni, che possono condurre all’identificazione di coloro che gli hanno fornito fiduciariamente le notizie.
 
Il segreto giornalistico e la disciplina del processo penale.
La protezione delle fonti giornalistiche, pilastro della libertà di stampa, è assicurata dal vigente ordinamento processuale dagli artt. 200, 256, 362 c.p.p.
L’art. 256 c.p.p., in simmetria con quanto prevede l’art. 200 c.p.p., prescrive che in caso di opposizione di segreto (di Stato o professionale) l’autorità che ha richiesto l’esibizione di atti o documenti coperti da segreto deve svolgere gli opportuni accertamenti e può procedere a sequestro solo se perviene a conclusioni nei sensi dell’infondatezza del rilievo e l’acquisizione sia necessaria alle indagini.
Tribunale Brescia, sez. II penale, 4 ottobre 2006 in www.ictlex.net/index.php/category/giur-italiana/penale-cautelare
 
Sequestro del computer di un giornalista – Tutela del segreto professionale.
Il provvedimento che dispone il sequestro del computer di un giornalista e l’acquisizione della memoria intera dello stesso è legittimo solo se tale acquisizione è sorretta da criteri di necessitato collegamento con quanto oggetto di investigazione.
Il sequestro di un intero hard-disk consente, infatti, anche l’acquisizione di dati che esulano dal contesto per il quale l’atto è disposto, sicchè la sua applicazione esige un ambito di corretta e ristretta operatività per evitare la lesione di beni costituzionalmente protetti (artt. 21 e 15 cost.).
Tribunale Brescia, sez. II penale, 4 ottobre 2006 in www.ictlex.net/index.php/category/giur-italiana/penale-cautelare
 
2.4. SEGRETO PROFESSIONALE E TUTELA EUROPEA
 
Segreto sulle fonti della notizia ai sensi dell’art. 10 CEDU – Caratteristiche delle legislazioni nazionali.
Il diritto dei giornalisti di non rivelare le loro fonti fa parte integrante del loro diritto alla libertà di espressione garantito dall’articolo 10 della Convenzione. L’articolo 10 della Convenzione, così come interpretato dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo, s’impone a tutti gli Stati contraenti. Vista l’importanza, per i media all’interno di una società democratica, della confidenzialità delle fonti dei giornalisti, è bene tuttavia che la legislazione nazionale assicuri una protezione accessibile, precisa e prevedibile. E’ nell’interesse dei giornalisti e delle loro fonti come in quello dei pubblici poteri disporre di norme legislative chiare e precise in materia. Queste norme dovrebbero ispirarsi all’articolo 10, così come interpretato dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo, oltre che alla presente Raccomandazione. Se un diritto alla non-divulgazione esiste, i giornalisti possono legittimamente rifiutare di divulgare delle informazioni identificanti una fonte senza esporsi alla denuncia della loro responsabilità sul piano civile o penale o a una qualunque pena cagionata da questo rifiuto.
Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. R (2000) 7 dell’8 marzo 2000
 
Segreto professionale ai sensi dell’art. 10 CEDU – Perquisizioni delle autorità per scoprire le fonti giornalistiche – Violazione della disposizione europea.
Le perquisizioni aventi per oggetto di scoprire la fonte di un giornalista costituiscono – anche se restano senza risultato – un’azione più grave dell’intimazione di divulgare l’identità della fonte. Infatti, gli inquirenti che, muniti di un mandato di perquisizione, sorprendono un giornalista nel suo luogo di lavoro, detengono poteri d’indagine estremamente ampi poiché, per definizione, possono accedere a tutta la documentazione in possesso del giornalista.
Il Governo non ha dimostrato che l’equilibrio degli interessi in oggetto, vale a dire, da un lato, la protezione delle fonti e, dall’altro, la prevenzione e repressione dei reati, sia stato salvaguardato.
Le considerazioni di cui devono tenere conto le istituzioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per esercitare il loro controllo nell’ambito dell’art. 10 comma 2, fanno pendere la bilancia degli interessi in oggetto in favore di quello della difesa della libertà di stampa in una società democratica
Corte europea diritti del l’uomo, 25 febbraio 2003, Roemen e Schmit c. Lussemburgo
 
  1. DEONTOLOGIA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ GIORNALISTICA
 
3.1. DOVERE DI RETTIFICA IN CASO DI ERRORI E INESATTEZZE
Diritto di rettifica di informazioni false o incomplete – Responsabile della diffusione -Destinatario della richiesta.
L’istituto della rettifica è previsto dall’art. 8 l. 8 febbraio 1948 n. 47 (legge stampa) per garantire la massima completezza dell’informazione ed è regolato da una procedura obbligatoria dalla quale sorgono autonomi diritti della persona che la richiede. Si tratta di un ordine di "facere", coercibile in caso di inottemperanza, diretto al responsabile della diffusione di notizie ritenute false o anche semplicemente incomplete e interviene in un momento successivo al comportamento contestato. Non ha quindi alcuna efficacia estintiva di quel pregresso comportamento e può rilevare soltanto in ordine alle conseguenze dello stesso.
Tribunale Milano, 04 aprile 2005 in Giustizia a Milano 2005, 30
 
Richiesta di rettifica e istanza di risarcimento – Destinatari diversi.
Il soggetto passivo del provvedimento di rettifica di un articolo di un giornale è il direttore responsabile e non anche l’editore, essendo quest’ultimo legittimato passivo solo in ordine alle domande aventi contenuto risarcitorio.
Tribunale Monza, 28 aprile 2004 in Redazione Giuffrè 2004
 
Diritto di rettifica di informazioni false o incomplete – Modalità di esercizio.
In presenza di una pubblicazione lesiva della dignità delle persone in essa (pubblicazione) evocate ovvero di una pubblicazione contraria alla verità, l’art. 8 descrive un meccanismo di tutela che contempla in prima istanza una richiesta stragiudiziale di rettifica, che deve essere esaudita in un brevissimo spazio temporale (non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta), e dalla possibilità di ricorrere alla tutela giurisdizionale ex art. 700 c.p.c. non appena sia decorso, vanamente, quel brevissimo termine di due giorni.
Tribunale Palermo, 05 dicembre 2003 in Giur. merito 2004, 1133
 
Istanza di pubblicazione coattiva di una rettifica – Valutazioni del giudice.
La richiesta di pubblicazione coattiva di una rettifica costituisce rimedio cautelare tipico per la concessione del quale il giudice deve solo verificare che ricorra la fattispecie prevista dall’art. 8 l. n. 47 del 1948, cioè che l’articolo di stampa contestato contenga effettivamente l’attribuzione al soggetto ricorrente di atti, pensieri o affermazioni (o immagini) e che costui le consideri lesive della propria dignità o contrarie a verità. Oltre a ciò, il giudice deve verificare la conformità della rettifica richiesta alle altre condizioni poste dall’art. 8, cioè il fatto che esso non abbia contenuto suscettibile di incriminazione penale e che rispetti il limite formale delle trenta righe.
Tribunale Torino, 01 ottobre 2003 in Dir. informatica 2004, 69
 
Limite delle 30 righe per le rettifiche.
Il limite delle 30 righe per la lunghezza delle rettifiche ai sensi dell’art. 8 l. n. 47 del 1948, va computato, in mancanza di precise e puntuali disposizioni normative, applicando in via analogica il criterio indicato dall’art. 9 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, pari a 28 sillabe per riga e dunque a più di 840 sillabe.
Tribunale Torino, 1 ottobre 2003 in Dir. informatica 2004, 69
 
Mancata o inidonea pubblicazione della rettifica – Istanza di provvedimento d’urgenza – Tutela cautelare.
 
Il procedimento di cui all’art. 8, comma 5, l. 8 febbraio 1948 n. 47, recante disposizioni sulla stampa, – il quale prevede, nella ipotesi di mancata pubblicazione spontanea ovvero di pubblicazione inidonea alla rettifica, che il richiedente la stessa possa fare istanza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. di una pubblicazione capace di produrre gli effetti riparatori cui ha diritto – deve essere inquadrato nell’ambito della tutela sommaria cautelare, non essendo a ciò di ostacolo la particolarità rispetto allo strumento tipico di cui all’art. 700 c.p.c., costituita dal fatto che il periculum in mora è ritenuto comunque sussistente e pertanto non richiede al giudice una valutazione sul punto. Pertanto si debbono ritenere applicabili ai procedimenti in questione, nei termini di cui all’art. 669 quaterdecies c.p.c., le norme di cui ai procedimenti cautelari in genere stabilite dagli art. 669 bis ss. c.p.c.
Cassazione civile, sez. III, 25 febbraio 2005 , n. 4082 in Giust. civ. Mass. 2005, 2
 
Diritto alla rettifica – Estremi della diffamazione a mezzo stampa – Sussistenza – Non necessaria.
Quando delle dichiarazioni pubblicate su di un quotidiano ledono l’onore altrui sussistono automaticamente i presupposti per ottenerne la rettifica.
L’accoglimento della richiesta di rettifica in sede cautelare non richiede l’accertamento della sussistenza dei presupposti della diffamazione, sia per la incompatibilità di detto accertamento con la cognizione sommaria dei procedimenti cautelari, sia per la natura stessa della rettifica, che è quella di garantire un diritto di replica e non quella di pubblicare la “verità”.
Tribunale Monza, 28 aprile 2004 in Redazione Giuffrè 2004
 
Sussistenza di diffamazione – Rettifica non sana l’offesa subita dal diffamato.
 
Qualora l’editore di un periodico, dopo avere pubblicato una notizia a contenuto diffamatorio, pubblichi la rettifica o la smentita inviatagli dalla persona offesa, non viene “sanata” l’offesa subita dal diffamato, e quindi non viene meno il delitto di diffamazione.
La pubblicazione di un’intervista-rettifica della persona offesa, che costituisce espressione dell’obbligo, penalmente sanzionato, di ristabilire prontamente la verità (ex art. 8 l. 8 febbraio 1948 n. 47), non riveste pertanto efficacia scriminante con riguardo alla diffusione della precedente notizia diffamatoria.
Cassazione penale , sez. V, 02 luglio 2002 , n. 32364 in Cass. pen. 2003, 2656
 
Pubblicazione della rettifica – Effetti negativi dell’azione criminosa – Non eliminati – Sanzione pecuniaria prevista in caso di diffamazione a mezzo stampa – Attenuata.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione della rettifica della notizia giornalistica falsa, ex art. 8 l. 8 febbraio 1948 n. 47, non riveste efficacia scriminante, in quanto non elimina gli effetti negativi dell’azione criminosa, ma può avere la sola funzione di attenuare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 12 l. cit.
Cassazione penale , sez. V, 07 marzo 2006 , n. 16323 in CED Cass. pen. 2006, 234426
 
 
3.2. INTERESSE PUBBLICO ED ESSENZIALITA’ DELL’INFORMAZIONE
 
Limiti del diritto di cronaca nel trattamento di dati sensibili – Essenzialità della notizia -Interesse pubblico dei fatti narrati.
In ordine alla raccolta per finalità giornalistiche di un dato sensibile riguardante le opinioni politiche, l’art. 5 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica del 29 luglio 1998 stabilisce che il giornalista nel raccogliere dati personali relativi alle opinioni politiche di un soggetto – così come di altri dati sensibili – deve garantire il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, mentre l’art. 6 appare rivolto a determinare l’ambito del principio di essenzialità dell’informazione.
Tribunale Milano, 25 novembre 2004 in Giustizia a Milano 2004, 79
 
Interesse pubblico ed essenzialità della notizia – Connessione.
Il bilanciamento tra l’esercizio del diritto di cronaca e la tutela dei dati personali deve essere attuato, da un lato, con esclusivo riferimento a fatti di interesse pubblico, dall’altro, con specifico riguardo al principio di essenzialità dell’informazione, indicato dall’art. 20 l. 31 dicembre 1996 n. 675; peraltro, tali principi appaiono logicamente ed indissolubilmente connessi, posto che la notizia non essenziale è appunto una notizia non rispondente all’interesse pubblico.
Tribunale Roma, 6 maggio 2005 in Redazione Giuffrè 2005
 
Essenzialità della notizia – Diffusione di dati sovrabbondanti – Vietata.
Integra un illecito trattamento di dati personali la diffusione di una notizia di cronaca relativa all’aggressione subita da una persona contenente dati sovrabbondanti rispetto all’essenzialità dell’informazione quali l’anno di nascita, il luogo di residenza, la composizione del nucleo familiare, la professione del coniuge della vittima.
Tribunale Roma, 22 marzo 2005 in Dir. informatica 2005, 261
 
3.2.1. DIRITTO ALL’OBLIO
 
Caratteri dell’interesse pubblico – Attualità – Diritto all’oblio.
E’ illecita la nuova diffusione, nel corso di una trasmissione televisiva, delle immagini di un processo – già mandate in onda sedici anni prima -, che ritraevano una donna mentre reagiva vivacemente alla richiesta di condanna, formulata dal pubblico ministero nei confronti di una persona a cui la stessa era all’epoca legata sentimentalmente.
In questo caso si ravvisa l’esigenza di garantire il diritto all’oblio e all’identità personale. Le immagini sono state, infatti, riproposte senza tenere in debito conto il diritto dell’interessata a vedere rispettata la propria attuale dimensione sociale e affettiva, e sono state diffuse anche in violazione del principio dell’essenzialità dell’informazione.
Provvedimento Garante 7 luglio 2005 in www.garanteprivacy.it (doc. web n. 1148642)
 
3.2.2. INFORMAZIONE E PERSONAGGI NOTI
 
Diffusione di dati di personaggi noti – Maggiore libertà del giornalista.
Rispetto alle persone note, o che esercitano funzioni pubbliche, il giornalista dispone di margini più ampi nella diffusione di informazioni personali ove queste assumano rilievo in base al ruolo o al carattere pubblico dell’attività dei soggetti.
Provvedimento Garante 7 luglio 2005 in www.garanteprivacy.it (doc. web n. 1170291)
 
Tutela dei congiunti dei personaggi noti.
Il rilievo pubblico di una persona non può affievolire la tutela riconosciuta a congiunti e, in particolare, ai minori. E’ fondata la segnalazione con cui si lamenta l’illiceità della pubblicazione delle generalità di minori e di altri soggetti nel contesto di articoli incentrati su vicende riguardanti esponenti politici locali.
Relazione Garante 2005 pag. 60 in www.garanteprivacy.it
 
Illecita diffusione delle immagini dei familiari di un personaggio noto.
E’ illecito il comportamento di un settimanale che, nel dare notizia di un presunto legame sentimentale di un noto personaggio, pubblica un articolato servizio fotografico in cui compaiono componenti della sua famiglia ritratti in alcuni momenti della vita privata e sono diffusi diversi altri dati personali, unitamente alle foto del luogo di residenza e della palazzina di famiglia.
Provvedimento Garante 23 novembre 2005 in www.garanteprivacy.it (doc. web. n. 1200112)
 
Tutela della dignità e della sfera intima dei personaggi noti.
In relazione ai ripetuti servizi giornalistici dedicati al grave malore e al ricovero di un noto imprenditore per cause legate all’abuso di sostanze stupefacenti, anche quando si tratti di figure pubbliche, stampa e media devono rispettare la dignità delle persone e la loro sfera più intima, astenendosi dal diffondere dettagli non indispensabili ed evitando spettacolarizzazioni e accanimenti morbosi. E’ da ritenere pertanto illecita e vietata la pubblicazione di alcuni dettagli eccedenti, idonei a rivelare possibili abitudini sessuali dell’interessato.
Provvedimento Garante 12 gennaio 2006 in www.garanteprivacy.it (doc. web. n. 1213631)
 
Anche nei confronti di persone note o comunque pubbliche occorre rispettare la dignità e la libertà dei cittadini.
In particolare quando le informazioni o le immagini relative a fatti del tutto privati  sono state raccolte in modo illegale o con artifici, è necessario che tutti gli operatori interessati, sia nel settore investigativo che in quello dell’informazione, evitino che il legittimo esercizio del diritto di cronaca o le esigenze investigative arrechino pregiudizio a persone che sono innanzitutto vittime di estorsioni.
Va ribadito, infatti, che occorre evitare che una ingiustificata diffusione di dati o notizie comporti che chi è già vittima di un reato di estorsione subisca una ulteriore e più grave violazione dei suoi diritti fondamentali.
Newsletter Garante 7 dicembre 2006 in www.garanteprivacy.it
 
3.3. TUTELA DEL MINORE
La disciplina dettata con riferimento ai trattamenti dei dati personali effettuati per finalità giornalistiche accorda una speciale protezione alla sfera privata dei minori e alle informazioni che li riguardano. Tale tutela trova fondamento, in particolare, nell’art. 7 del codice di deontologia, il quale riconosce espressamente la prevalenza del diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca, facendo richiamo anche ai principi contenuti nella Carta di Treviso (5 ottobre 1990 – 25 novembre 1995).
Provvedimento Garante del 7 luglio 2005 in www.garanteprivacy.it
 
Pubblicazione di generalità e foto di un minore – Non conformità al decoro e alla dignità professionali – Possibile.
Il comportamento tenuto dal giornalista estensore nonché dal direttore della testata che ha pubblicato un articolo in cui vengono riportate le generalità e le foto di un minore, è idoneo a violare le norme di legge dettate a tutela della personalità altrui (“sub specie” di lesione della normativa a tutela dei minori, come approvata dalla convenzione di New York e recepita nel nostro ordinamento con l. 27 maggio 1991 n. 176) nonché ad essere valutato come non conforme al decoro ed alla dignità professionali così da compromettere anche la dignità dell’ordine (“sub specie” di violazione di precisi intendimenti fatti propri dalla categoria con la sottoscrizione delle carte di autoregolamentazione).
Tribunale Milano, 12 luglio 2001 in Giur. milanese 2002, 33
 
Diffusione di dati idonei ad identificare un minore adottato – Vietata.
La diffusione di dati idonei ad identificare un minore adottato, oltre a porsi in contrasto con la disciplina sulla protezione dei dati, viola la normativa in materia di adozione nella parte in cui riconosce speciali cautele e procedure per accedere alle relative informazioni, affidando ai genitori la scelta sui modi e i termini per informare il minore della sua condizione.
Newsletter Garante del 18 dicembre 2006 n. 284 in www.garanteprivacy.it; Comunicato stampa Garante 5 maggio 2005 in Relazione 2005 in www.garanteprivacy.it
 
Tutela anche nei confronti dell’adottato maggiorenne.
In caso di pubblicazione di dati che rendono nel loro insieme identificabili i protagonisti di un caso di adozione, le cautele imposte dalla normativa sulla privacy rilevano anche con riferimento a vicende relative ad adottati divenuti maggiorenni.
Newsletter Garante del 28 ottobre 2005  in www.garanteprivacy.it (Relazione 2005)
 
E’ lecito dare positivo risalto alle qualità del minore.
Le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la pubblicità dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando. Pertanto può ritenersi lecita, ad esempio, salvo casi assai particolari, la diffusione di immagini che ritraggono un minore in momenti di svago e di gioco. Resta comunque fermo l’obbligo per il giornalista di acquisire l’immagine stessa correttamente, senza inganno e in un quadro di trasparenza.
Documento Garante 6 maggio 2004 in www.garanteprivacy.it Bollettino n. 50/2004 (doc. web. n. 1007634)
 
Disposizioni di legge a tutela dei minori. Ratio. Violazione. Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. Sussiste. Diffamazione. Non ricorre automaticamente.
Il comma 6 dell’art. 114 c.p.p. dispone il divieto di pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni che siano testimoni, persone offese o danneggiati da reato fino al raggiungimento della maggiore età.
L’art. 13 delle disposizioni del procedimento penale a carico dei minorenni prevede un’analoga forma di protezione vietando la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.
La previsione delle due norme rende evidente che il divieto non riguarda soltanto i procedimenti celebrati dinanzi al Tribunale per i minorenni ma tutti i procedimenti penali che vedano coinvolto un minore.
La violazione della citata normativa, che mira a proteggere il fanciullo che venga coinvolto in un procedimento penale, è sanzionata penalmente dall’art. 684 c.p
Non èpossibile affermare che la violazione dell’art. 114 comma VI c.p.p., autonomamente sanzionata, automatica­mente integri la violazione dell’art. 595 c.p., che richiede presupposti diversi.
Cassazione penale, sez. V, 20 settembre 2001, n. 37667 in Famiglia e diritto 2002, 263
 
Diritto di cronaca sui minori. Legittimità. Verità e continenza della notizia. Necessarie.
Il diritto di cronaca può essere legittimamente esercitato anche con riguardo ai minori nel rispetto dei limiti indicati dall’art. 114 comma VI c.p.p., in quanto ciò che la norma protegge è il diritto all’immagine del minore, poiché la sua crescita potrebbe essere pregiudicata dalla pubblicazione dei dati personali.
Con le opportune cautele è, quindi, possibile raccontare anche fatti che attengono a soggetti minorenni, a condizione ovviamente che i fatti siano veri e che venga rispettata la c.d. continenza, ovvero la sobrietà nel riportare le notizie.
Cassazione penale, sez. V, 20 settembre 2001, n. 37667 in Famiglia e diritto 2002, 263
 
3.4. TUTELA DELLA DIGNITA’ DELLE PERSONE MALATE
 
Diffusione di dati sanitari -Consenso dell’interessato – Necessario.
In mancanza del consenso dell’interessato non è consentita al giornalista la diffusione di dati personali riguardanti la salute dell’individuo. Non sussiste tuttavia illecito qualora i fatti, riferiti in modo completo per una corretta informazione del pubblico, non siano riconducibili all’interessato per avere il cronista provveduto a modificare il cognome dell’interessato sì da non renderlo riconoscibile (nel caso di specie si trattava di un soggetto malato di AIDS e nelle more deceduto coinvolto in una indagine di polizia giudiziaria il cui cognome era stato significativamente cambiato).
Tribunale Roma, 18 marzo 2004 inDir. informatica 2004, 286
 
Diffusione di informazioni sanitarie su persona identificabile – Illecita.
La diffusione di informazioni concernenti una persona in condizioni di salute particolarmente critiche, indicata mediante le generalità o altri riferimenti idonei a renderla agevolmente identificabile, con specifici riferimenti anche ai sintomi della patologia e alle ipotesi formulate sulla diagnosi, rappresenta una violazione del codice di deontologia per l’attività giornalistica.
Provv. Garante 23 novembre 2005 in www.garanteprivacy.it (doc. web. n. 1225898)
 
Diffusione di immagini lesive della dignità dell’interessato – Illecita.
Il Garante ha vietato ad un’emittente televisiva di diffondere alcune immagini che mostravano un soggetto “senza fissa dimora” in un evidente stato di difficoltà fisica e psichica, ritenendole lesive della sua dignità, oltre che raccolte in violazione dei principi di correttezza e di trasparenza.
Provv. Garante 7 luglio 2005 in www.garanteprivacy.it (doc. web. n. 1170284)
 
Diffusione di dati di natura strettamente clinica – Illecita
Il Garante ha esaminato un caso significativo in relazione al servizio di cronaca pubblicato da un quotidiano a tiratura nazionale, incentrato sulla vicenda di una donna, in coma irreversibile e in stato di gravidanza, e sulla decisione dei medici e dei familiari di tenerla se necessario in vita artificialmente per consentire la nascita prematura del figlio.
E’ stato ritenuto illecito il servizio che aveva portato a pubblicare dati non indispensabili che nel loro insieme avevano reso identificabili gli interessati, specie nel loro contesto territoriale, fornendo informazioni di natura strettamente clinica relative alla donna, nonché a possibili convinzioni etico-religiose dei suoi familiari.
Provv. Garante 13 luglio 2005 in www.garanteprivacy.it (doc. web. n. 1152080)
 
Informazioni su generalità della persona malata provenienti da altre agenzie di stampa – Anonimato dell’interessato – Deve essere comunque garantito.
E’ illecita la diffusione di informazioni concernenti una persona in condizioni di salute particolarmente critiche (indicata, a seconda delle testate, mediante le generalità o altri riferimenti idonei a renderla agevolemente identificabile), con specifici riferimenti anche ai sintomi della patologia e alle ipotesi formulate sulla diagnosi (sindrome di Creutzfeldt-Jacob e sue varianti, comunemente note come morbo della “mucca pazza”).
La circostanza che l’illecita pubblicazione trova origine in notizie diramate da talune agenzie di stampa – le quali non hanno omesso di indicare le generalità dell’interessato – non esime comunque altre testate giornalistiche dal dovere di garantire l’anonimato dell’interessato.
Provv. Garante 23 novembre 2005 in www.garanteprivacy.it (doc. web. n. 1225898)
 
3.5. TUTELA DELLA SFERA SESSUALE DELLA PERSONA
 
Informazioni su abitudini e orientamenti sessuali – Vietato divulgare le generalità dell’interessato.
Nel riferire fatti di cronaca collegati ad abitudini o orientamenti sessuali di una persona è opportuno tutelare l’interessato, non solamente mediante l’omissione delle sue generalità, ma anche evitando di divulgare elementi che consentono una sua identificazione anche solo nella cerchia ristretta di familiari e conoscenti. Ciò, in ragione del fatto che le informazioni diffuse possono rivelare aspetti della vita dell’interessato medesimo, eventualmente non noti alla suddetta cerchia di persone.
Documento Garante 6 maggio 2004 in www.garanteprivacy.itBollettino n. 50/2004 (doc. web. n. 1007634)
 
Tutela attenuata per le persone che godono di particolare notorietà.
Margini più ampi per la diffusione di dati relativi allo stato di salute o alle abitudini sessuali – anche in assenza del consenso dell’interessato – possono essere previsti con riferimento a persone che godono di particolare notorietà, eventualmente anche in ambito locale, in ragione del ruolo o funzione ricoperti. Ciò, però, solo quando l’informazione possa assumere rilievo sul loro ruolo e sulla loro vita pubblica e non vengano diffusi precisi dettagli.
In tal senso, potrà essere rilevante ad esempio l’informazione relativa alla malattia che ha colpito un uomo politico o altra personalità di rilievo pubblico ove ciò sia necessario al fine di informare il pubblico sulla possibilità che ha lo stesso uomo di continuare a svolgere il proprio incarico.
Documento Garante 6 maggio 2004 in www.garanteprivacy.itBollettino n. 50/2004 (doc. web. n. 1007634)
 
3.6. GARANZIE A TUTELA DEL DIRITTO DI CRONACA NEI PROCEDIMENTI PENALI
 
Pubblicazione di dati giudiziari – Limiti.
La pubblicazione di dati giudiziari (art. 4, comma 1, lett.  e ) del Codice) è ammessa, pur senza il consenso dell’interessato, ma nel presupposto dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art.137, comma 3, del Codice, art. 12 del codice di deontologia per l’attività giornalistica) e nella misura in cui i dati non siano relativi ad atti coperti da segreto o non pubblicabili per legge (art. 114 c.p.p.). La sussistenza del carattere di essenzialità dell’informazione deve essere ravvisata necessariamente caso per caso, nel contesto dei fatti narrati (art. 6 codice di deontologia).
Relazione 2005 Garante 7 luglio 2006 par. 7.2 in www.garanteprivacy.it
 
Massima cautela del giornalista nella prima fase delle indagini.
I nomi degli indagati e degli arrestati possono essere resi noti, ma il giornalista deve valutare con cautela i giudizi sulle persone indagate nei primi passi delle indagini e la stessa necessità di divulgare subito le generalità complete di chi si trova interessato da una indagine ancora in fase iniziale. La diffusione dei nomi delle persone indagate o arrestate potrebbe mettere a rischio la riservatezza dei soggetti coinvolti nell’indagine giudiziaria.
Newsletter Garante 8 – 11 novembre 2004, n. 233 in www.garanteprivacy.it
 
3.7. GRAVI FATTI DI CRONACA E VICENDE PROCESSUALI. PUBBLICAZIONE IMMAGINI E RITRATTI
 
3.7.1 GRAVI FATTI DI CRONACA E DIGNITA’ DELLE PERSONE
 
Divieto di lesione della dignità altrui. Principio generale. Rilevanza sociale della notizia. Eccezione.
L’art. 8 del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalisticapone in primo luogo un divieto quando le notizie, le immagini o le fotografie dei soggetti coinvolti in un fatto di cronaca siano lesive della loro dignità e solo in via di deroga ne consente il superamento.
 
Limite dell’essenzialità dell’informazione. Diritto di accesso. Risarcimento dei danni. Rimedi.
In sede di cronaca di decessi avvenuti in contesti o per cause particolari (uso di sostanze stupefacenti, malori, incidenti),vi è violazione del limite di essenzialità dell’informazione in caso di pubblicazione di dati personali relativi alla sfera personale del deceduto e di quella dei suoi familiari, risultanti eccedenti e non pertinenti rispetto all’evento narrato, ovvero in relazione alla pubblicazione di articoli contenenti descrizioni particolarmente impressionanti del delitto.
In tali ipotesi i diritti di accesso, di cui all’art. 7 del Codice, possono essere esercitati legittimamente dai familiari del deceduto, anche in riferimento ai dati personali dello stesso, mentre eventuali azioni di risarcimento dei danni restano esercitabili, ove ne ricorrano i presupposti, solo dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.
Provv. Garante 21 dicembre 2005 in www.garanteprivacy.it (doc. web. n. 1217538)
 
Vicende terroristiche. Indicazioni del Consiglio d’Europa.
In riferimento a vicende terroristiche, i giornalisti devono astenersi dal pubblicare immagini scottanti di atti terroristici che violano la privacy e la dignità delle vittime.
Raccomandazione Consiglio d’Europa 1706(2005) del 20 giugno 2005
 
Fatti di cronaca. Evitare spettacolarizzazioni. Necessario.
E’ doveroso evitare la spettacolarizzazione di fatti di cronaca gravissimi, specie nel caso risultino eventualmente coinvolti altri minori. La sobrietà nelle cronache non ostacola il giusto dovere di informare su fatti che colpiscono l’opinione pubblica.
Comunicato stampa Garante 17 novembre 2004 in www.garanteprivacy.it
 
Pubblicazione foto di un fatto di violenza. Casistica.
La pubblicazione sulla prima pagina di un quotidiano della foto della creatura estratta dal ventre di una povera ragazza assassinata offende i lettori, ma soprattutto la dignità di quel bambino. Il giornale non può nascondere la propria responsabilità dietro il fatto che siano stati i nonni a fornire la foto. La dignità di un cadavere non è nella disponibilità dei familiari. Tale evento costituisce una gravissima offesa della dignità della persona, un fatto senza precedenti, una violazione ai principi deontologici del giornalismo.
Comunicato stampa Garante 12 maggio 2006 in www.garanteprivacy.it
 
Persone con le manette ai polsi. Pubblicazione delle foto relative. Casi in cui è consentita.
La pubblicazione di immagini fotografiche relative a persone catturate con le manette ai polsi mentre vengono tradotte dalla polizia e di persone catturate tratte da foto segnaletiche o da documenti di riconoscimento rappresentano, qualora non siano adottate le richiamate cautele in caso di traduzioni e non sussistano i necessari fini di giustizia e di polizia per la messa a disposizione di giornalisti delle immagini e la loro conseguente diffusione, violazioni delle disposizioni in materia con pregiudizio per la dignità delle persone interessate.
Provvedimento del Garante 19 marzo 2003 in www.garanteprivacy.it (doc. web. n. 1053451) e Relazione 2005 Garante 7 luglio 2006 par. 7.2. in www.garanteprivacy.it
 
Pubblicazione di foto segnaletiche. Illegittima ingerenza nella vita privata.
La pubblicazione di foto segnaletiche di un soggetto privato della libertà personale costituisce illegittima ingerenza nel suo diritto al rispetto della vita privata, quando non sia giustificata da scopi di giustizia e di polizia, anche quando le fotografie vengono mostrate durante conferenze stampa.
Corte europea dir. uomo , 11 gennaio 2005  in Giur. it. 2005, 2141; cfr. Tribunale di Milano, sez. I civile, 9 novembre 2004, n. 12746.
 
3.7.2. RESPONSABILITA’ PENALE E DISCIPLINARE DEL GIORNALISTA CHE VIOLA LA RISERVATEZZA DI VITTIME DI ALCUNI DELITTI
 
Divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale.
Ai sensi dell’art. 734 bis c.p. sono previsti ulteriori limiti per la libertà di informazione in relazione a crimini specifici, ad esempio a tutela delle vittime di reati sessuali.
E’ stato conseguentemente vietato ad un settimanale di pubblicare i dati identificativi di una giovane donna vittima di un tentativo di violenza.
Provv. Garante 13 luglio 2005 in www.garanteprivacy.it (doc. web. n. 1152088)
 
3.7.3. RESPONSABILITA’ CIVILE DEL GIORNALISTA. DISCIPLINA GENERALE SU PUBBLICAZIONE RITRATTO ALTRUI
 
Pubblicazione dell’immagine fotografica di un personaggio famoso. Se concorre un concreto interesse dell’opinione pubblica, non è necessario il consenso.
La pubblicazione del ritratto, comportando la divulgazione del dato personale costituito dalle fattezze della persona, è regolamentata dall’art. 97 l. n. 633 del 1941, e anche dal T.U. sulla Protezione dei dati personali, art. 23. Secondo detto articolo il trattamento di dati personali (e quindi anche il ritratto di una persona) da parte di privati o enti pubblici economici può essere ritenuto lecito unicamente previo consenso espresso della persona ritrattata, da ritenersi validamente prestato solo se espresso liberamente e specificatamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato. Comunque, l’immagine fotografica di un personaggio famoso, attesi i noti criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di verifica della correttezza dell’attività dei cronisti, non può essere pubblicata senza il consenso dell’interessato se non ricorre un concreto interesse dell’opinione pubblica alla pubblicazione. È da ritenere che il manifesto nel quale era stato riprodotto il ritratto del ricorrente possa aver indotto alcune persone a credere che questi avesse prestato il suo consenso all’utilizzazione dell’immagine e ad attribuire tale supposto consenso a sue idee politiche vicine alle posizioni espresse dalle formazioni politiche resistenti, con lesione del suo diritto all’identità politica.
Tribunale Roma, 24 maggio 2005 in Dir. autore 2005, 536
 
Fotografie relative a soggetti ripresi in luoghi pubblici. Indicazioni dettagliate del Garante.
Le immagini che ritraggono persone in luoghi pubblici possono essere pubblicate, anche senza il consenso dell’interessato, purché non siano lesive della dignità e del decoro della persona. Il fotografo è comunque tenuto a rendere palese la propria identità e attività di fotografo e ad astenersi dal ricorrere ad artifici e pressioni indebite per perseguire i propri scopi.
Il giornalista deve inoltre compiere una valutazione caso per caso, dovendo tenere presente il contesto del servizio giornalistico e l’oggetto della notizia.(Secondo il Garante, ad esempio, la pubblicazione dell’immagine di una signora anziana, chiaramente identificabile, ripresa al mercato con la spesa, può ritenersi non pertinente rispetto ad un articolo sulla solitudine degli anziani, oltre che lesiva della dignità dell’interessata. Diverso giudizio potrebbe aversi se la stessa foto fosse posta a corredo di un articolo sulla longevità.)
Inoltre, nel documentare con fotografie fatti di cronaca che avvengono in luoghi pubblici, il giornalista e/o il fotografo sono chiamati a valutare anche quale tipo di inquadratura scegliere, astenendosi dal focalizzare l’immagine su singole persone o dettagli personali se la diffusione di tali dati risulta non pertinente e eccedente rispetto alle finalità dell’articolo.
Documento Garante 6 maggio 2004 in www.garanteprivacy.itBollettino n. 50/2004 (doc. web. n. 1007634)
 
 
4.1. INTERCETTAZIONI ILLEGALMENTE FORMATE O ACQUISITE: DIVIETO DI DETENZIONE E DI PUBBLICAZIONE
 
E’ vietato pubblicare i contenuti dei dossier illegali
Dall’inchiesta della magistratura milanese sta emergendo che migliaia e migliaia di cittadini sono stati controllati e spiati illegalmente. In questi fatti trova purtroppo conferma l’allarme più volte lanciato dal Garante in questi mesi. Il Garante sente il dovere di richiamare subito e con forza tutti coloro che possono venire a conoscenza di queste informazioni personali al rigoroso rispetto dei diritti e delle libertà di cittadini che in questa vicenda sono innanzitutto vittime di reati gravissimi. Chiediamo in particolare ai mezzi di informazione, cui spetta il diritto-dovere di informare l’opinione pubblica di tener nel dovuto conto che ci si trova di fronte a  episodi che, oltre ad avere ricadute sulla vita del Paese,  coinvolgono i cittadini che devono essere protetti da ogni esposizione mediatica della loro sfera privata.
Comunicato stampa Garante 21 settembre 2006 in www.garanteprivacy.it
 
Ambito del divieto di pubblicazione delle intercettazioni acquisite illegittimamente
L’inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite fuori dai casi consentiti o nell’inosservanza delle disposizioni del codice di procedura penale attiene non soltanto al contenuto delle conversazioni ma anche ad ogni altro dato da esse desumibile, come le generalità dei soggetti coinvolti nella captazione, dal momento che si tratta di dato informativo non desunto da altri accertamenti ma proprio e soltanto dai risultati delle intercettazioni.
Cassazione penale, sez. II, 12 gennaio 2006, n. 2817 in CED Cassazione, 2006
 
4.2. DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI ATTI E IMMAGINI DI UN PROCEDIMENTO PENALE
 
Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale e diffamazione a mezzo stampa. Differenze.
Deve escludersi che la violazione del divieto di pubblicazione, sanzionata autonomamente dall’art. 684 c.p., integri automaticamente anche il delitto di diffamazione a mezzo stampa, che si fonda su presupposti diversi.
Le norme che vietano la divulgazione del testo o del contenuto degli atti di un’indagine penale sono dettate a tutela del sereno svolgimento del procedimento e non a tutela dell’onore e della reputazione dell’indagato. Ne consegue che l’eventuale violazione di tali norme, da sola, non è sufficiente per ritenere sussistente un illecito diffamatorio.
Cassazione penale, sez. V, 20 settembre 2001, n. 37667 in Famiglia e diritto 2002, 263 e Tribunale Roma, 22 dicembre 1999 in Giur. romana 2000, 321
 
4.3. PUBBLICAZIONE ARBITRARIA DI ATTI DI UN PROCEDIMENTO PENALE
 
Pubblicazione arbitraria ex art. 684 c.p. Si applica anche alle registrazioni, una volta acquisite come prova documentale.
L’art. 684 c.p., che punisce chiunque pubblica, in tutto o in parte, atti o documenti di un procedimento penale di cui sia stata vietata per legge la pubblicazione, non indica quali siano gli atti o i documenti per i quali vige il divieto, ma rinvia a quanto espressamente dettato in proposito nel codice di rito, specificamente – con riferimento al codice di procedura penale del 1988 – a quanto stabilito dall’art. 114, norma che menziona soltanto gli atti, a differenza dell’art. 164 del codice di procedura abrogato il quale faceva esplicito riferimento nel testo anche a “qualunque documento”. L’omessa menzione del termine “documento” nel citato art. 114 del vigente codice di rito deve essere valutata con riferimento all’art. 234 comma 1 dello stesso codice in forza del quale è consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo. Ne consegue che anche un documento fonografico costituito da una registrazione attuata da privati, una volta acquisito come prova documentale agli atti di indagine ai sensi dell’art. 234 c.p.p., diventa parte integrante degli stessi – tra i quali rientra – così che anch’esso viene ad essere sottoposto alla disciplina dettata dall’art. 114 c.p.p. in tema di pubblicazione di atti.
In particolare, un nastro contenente la registrazione di una conversazione tra l’imputato e un’altra persona, raccolto da quest’ultima all’insaputa dell’imputato e consegnato al p.m., è un atto d’indagine.
Cassazione penale , sez. I, 10 ottobre 1995 , n. 10948 in Cass. pen. 1996, 1184
 
4.4. INTERCETTAZIONI LEGITTIME E PUBBLICABILI: PROBLEMI CONCERNENTI LA PRIVACY
 
Intercettazioni: informazione su fatti di interesse pubblico, rispettando le persone – 21 giugno 2006(G.U. n. 147 del 27-6-2006)
 
 
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTI gli atti acquisiti d’ufficio in relazione alla reiterata pubblicazione nei giorni scorsi, da parte di varie testate giornalistiche, di numerose trascrizioni di intercettazioni telefoniche disposte da autorità giudiziarie e che hanno coinvolto diverse persone;
CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha il compito di prescrivere anche d’ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
RILEVATA la necessità di esaminare d’ufficio e in via d’urgenza, anche in assenza di ricorsi, reclami e segnalazioni allo stato non pervenuti al Garante, la problematica del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle diverse persone coinvolte dalla predetta pubblicazione, con particolare riferimento alla loro riservatezza, dignità ed identità personale, nonché al diritto fondamentale alla protezione dei relativi dati personali;
RILEVATO dagli atti che, nell’ambito delle indagini preliminari in corso presso uffici giudiziari, le ipotesi di reato in fase di accertamento denotano circostanze ed episodi per i quali, su un piano generale, è legittimo l’esercizio del diritto di cronaca ed è altresì configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata di fatti;
RILEVATO, tuttavia, che si pone con seria evidenza la necessità di assicurare, con immediatezza e su un piano generale, un’adeguata tutela dei diritti di soggetti coinvolti dalla pubblicazione pressoché integrale di innumerevoli brani di conversazioni telefoniche, intercorse anche con terzi estranei ai fatti oggetto di indagine penale o che non risultano allo stato indagati, o brani che riguardano in ogni caso diverse relazioni personali o familiari o, ancora, persone semplicemente lese dai fatti; rilevato che alcuni brani di tali conversazioni attengono, altresì, a comportamenti strettamente personali di persone pur coinvolte nelle indagini, ma non direttamente connessi a fatti penalmente rilevanti;
CONSIDERATO che, dagli atti al momento disponibili e dall’attuale quadro normativo riferito al processo penale, non risulta allo stato comprovato che le più recenti pubblicazioni giornalistiche delle predette trascrizioni siano avvenute violando il segreto delle indagini preliminari o il divieto di pubblicare atti del procedimento penale;
RILEVATO, infatti, che il codice di procedura penale:
a) vieta la pubblicazione di atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto (art. 114, comma 1, c.p.p.);
b) vieta anche la pubblicazione di atti non più coperti dal segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari o al termine dell’udienza preliminare (art. 114, comma 2, c.p.p.);
c) consente sempre, però, la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto (art. 114, comma 7, c.p.p.) e considera gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria non più coperti dal segreto quando l’imputato ne possa avere conoscenza (art. 329 c.p.p.; v. anche art. 268, comma 6, c.p.p. relativo al deposito di atti concluse le operazioni di intercettazione);
RILEVATO che, anche per effetto del meccanismo previsto dalla legge per acquisire agli atti processuali le sole conversazioni rilevanti per il procedimento penale, meccanismo non più adeguato rispetto al fenomeno dell’incessante pubblicazione integrale di materiali processuali, si pone a volte in modo indiscriminato a disposizione dell’opinione pubblica un vasto materiale di documentazione di conversazioni telefoniche che non è oggetto di adeguata selezione e valutazione; rilevato che tale materiale, oltre a non risultare sempre essenziale per una doverosa informazione dell’opinione pubblica, può favorire anche una percezione inesatta di fatti, circostanze e relazioni interpersonali;
CONSIDERATO che la vigente disciplina di protezione dei dati personali che contempera i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà di stampa (d.lg. n. 196/2003; codice di deontologia relativo all’attività giornalistica) prevede invece espresse e puntuali garanzie da rispettare e, in particolare:
a) garantisce al giornalista il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, ma nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione;
b) considera quindi legittima la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale solo quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile per l’originalità dei fatti, o per la qualificazione dei protagonisti o per la descrizione dei modi particolari in cui sono avvenuti;
c) prescrive che si evitino riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti;
d) esige il pieno rispetto della dignità della persona;
e) tutela la sfera sessuale delle persone, impegnando il giornalista ad astenersi dal descrivere abitudini sessuali riferite a persone identificate o identificabili e, quando si tratta di persone che rivestono una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica, a rispettare comunque sia il principio dell’essenzialità dell’informazione, sia la dignità;
CONSIDERATO che l’indiscriminata pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni di numerose conversazioni telefoniche, specie quando finisce per suscitare la curiosità del pubblico su aspetti intimi e privati senza rispondere integralmente ad un’esigenza di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico, può configurare anche una violazione delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che contemperano il diritto al rispetto della vita privata e familiare con la libertà di espressione (artt. 8 e 10 Conv. europea diritti dell’uomo);
CONSIDERATO, quindi, anche sulla base dei principi affermati nei provvedimenti di divieto o di blocco del trattamento dei dati personali già adottati dal Garante sulle tematiche in esame, che risulta necessario prescrivere a tutti i mezzi di informazione di procedere ad una valutazione più attenta ed approfondita, autonoma e responsabile, circa l’effettiva essenzialità dei dettagli pubblicati, nella consapevolezza che l’affievolita sfera di riservatezza di persone note o che esercitano funzioni pubbliche non esime dall’imprescindibile necessità di filtrare comunque le fonti disponibili per la pubblicazione, che vanno valutate dal giornalista, anche alla luce del dovere inderogabile di salvaguardare la dignità delle persone e i diritti di terzi;
RISERVATA l’adozione di eventuali altre decisioni in casi specifici, all’esito dell’eventuale ricezione di ricorsi, reclami o segnalazioni da parte di persone interessate;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORI il dott. Giuseppe Chiaravalloti e il dott. Mauro Paissan;
RILEVATA in conclusione la necessità, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), di prescrivere a tutti gli editori titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato, anche al fine di prevenire ulteriori violazioni, i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche ai principi richiamati nel presente provvedimento;
RILEVATA, infine, la necessità di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali prescrive ai titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche a tutti i principi affermati dal medesimo Codice e dall’allegato codice di deontologia per l’attività giornalistica, richiamati nel presente provvedimento;
b) dispone l’invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.
Provvedimento generale Garante per la protezione dei dati personali 21 giugno 2006 in G.U. n. 147 del 27-6-2006
 
Diffusione dati personali concernenti attività di indagine in corso presso gli uffici giudiziari di Potenza – 15 marzo 2007
 
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTA la documentazione acquisita a seguito di quanto segnalato a questa Autorità a proposito della pubblicazione in questi giorni, da parte di varie testate giornalistiche, di trascrizioni di intercettazioni disposte nell’indagine in corso presso gli uffici giudiziari di Potenza, per condotte estorsive relative all’utilizzo di immagini fotografiche e di altre notizie, nonché per reati ipotizzati in tema di prostituzione;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali e l’allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; All. A) al Codice);
VISTO il provvedimento di carattere generale adottato dal Garante il 21 giugno 2006 che reca prescrizioni in tema di pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche rivolte a tutti i titolari di trattamento in ambito giornalistico (in Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2006, n. 147, p. 85-86, nonché in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1299615);
RITENUTO di dover verificare in via d’urgenza il rispetto dei principi richiamati in tale provvedimento, stante la necessità di intervenire celermente a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali di persone lese dalla predetta pubblicazione, con particolare riferimento alla loro riservatezza, dignità ed identità personale, nonché al loro diritto alla protezione dei dati personali;
RILEVATO, allo stato degli atti, che nel quadro della cronaca giornalistica su vicende per le quali è configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata di fatti, sono state diffuse alcune informazioni e notizie, anche non estratte da trascrizioni di intercettazioni, eccedendo i limiti del diritto di cronaca e violando, comunque, i diritti e la dignità di persone interessate, a prescindere dalla veridicità di quanto diffuso;
RILEVATO che ciò è avvenuto:
riferendo su alcuni fatti e condotte private che non hanno interesse pubblico,
oppure
pubblicando notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto all’essenzialità dell’informazione
o, ancora,
fornendo particolari in violazione della tutela della sfera sessuale di alcune persone interessate;
RILEVATO che tali violazioni riguardano anche condotte del tutto private di persone estranee alla commissione di reati, prese in considerazione dalla stampa con eccessivi dettagli solo perché:
tali persone sono semplicemente menzionate nel materiale documentale di indagine,
oppure
hanno reso dichiarazioni all’autorità giudiziaria
o, ancora,
potrebbero assumere la veste di persone offese o danneggiate da reati;
RILEVATO che il Garante ha il compito di vietare il trattamento di dati anche in ambito giornalistico quando è violata la disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche per effetto dell’inosservanza di prescrizioni di questa Autorità quali quelle contenute nel predetto provvedimento del 21 giugno 2006  (art. 154 del Codice);
RITENUTO di dover disporre con urgenza e con effetto immediato un divieto di trattamento dei dati personali nei confronti di tutti gli editori titolari del trattamento in ambito giornalistico, anche al fine di prevenire ulteriori conseguenze dannose per gli interessati che potrebbero derivare dalla pubblicazione illecita di altre informazioni e notizie non ancora diffuse;
RISERVATA l’adozione di specifiche decisioni in seguito all’eventuale ricezione di ricorsi, reclami o segnalazioni da parte di singole persone interessate;
DATO ATTO che la violazione del presente provvedimento costituisce reato perseguibile d’ufficio, punito con la reclusione da tre mesi a due anni (art. 170 del Codice), ed è fonte di responsabilità risarcitoria per danno (art. 15 del Codice);
RILEVATA la necessità di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per le valutazioni di competenza;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, VIETA con effetto immediato a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico, in relazione alla vicenda oggetto della presente decisione, di diffondere dati personali in violazione del provvedimento del Garante del 21 giugno 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2006, n. 147, pag. 86, in particolare del richiamato nono capoverso, lettere da a) ad e), allorché:
si riferiscano a fatti e condotte private che non hanno interesse pubblico, oppure
riguardino notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto all’essenzialità dell’informazione
o, ancora,
attengano a particolari della vita privata delle persone diffusi in violazione della tutela della loro sfera sessuale;
b) dà atto che la violazione del presente provvedimento costituisce reato perseguibile d’ufficio, punito con la reclusione da tre mesi a due anni (art. 170 del Codice) ed è fonte di responsabilità risarcitoria per danno (art. 15 del Codice);
c) stabilisce che ciascuna violazione venga denunciata senza ritardo dal Garante alla competente autorità giudiziaria (art. 154, comma 1, lett. i), del Codice);
d) dispone la pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché l’invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.
Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 15 marzo 2007 in G.U. n. 63 del 16 marzo 2007
 

Redazione

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