Nuovo principio di riserva di codice

Redazione 13/11/18
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Il D.Lgs. 1.3.2018, n. 21 dà attuazione alla delega contenuta all’art. 1, 85° co., lett. q, L. 23.6.2017, n. 103, la quale ha previsto l’ attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale. Il contenuto del decreto riprende i lavori della Commissione presieduta dal dott. Gennaro Marasca, istituita, ancor prima dell’approvazione della legge delega, con D.M. 3.5.2016 al fine di procedere ad una ricognizione della legislazione penale speciale e valutare quali siano i settori di essa meritevoli di trovare sistemazione nel codice penale per la rilevanza costituzionale dei beni e degli interessi tutelati.

La delega prevede che il principio venga attuato attraverso:” l’inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell’integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato» con il dichiarato fine di garantire «una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell’effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l’intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai princìpi costituzionali” (cfr. la Relazione governativa allo Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103”).

La funzionalità del principio de quo

Il nuovo art. 3 bis del codice contiene una norma di principio e di indirizzo, volta a favorire «un ruolo propulsivo di un processo virtuoso che ponga freno alla proliferazione della legislazione penale, rimettendo al centro del sistema il codice penale e ponendo le basi per una futura riduzione dell’area dell’intervento punitivo, secondo un ragionevole rapporto fra rilievo del bene tutelato e sanzione penale». Risulta dunque evidente la funzione di mero indirizzo della disposizione, introdotta nel codice penale e, dunque, suscettibile di deroga da parte di altra legge ordinaria; la relazione allo schema afferma però che l’inserimento della norma nella parte generale del codice penale eleva la riserva di codice, ex artt. 25 Cost e 1 c.p., secondo cui «a principio generale di cui il futuro legislatore dovrà necessariamente tenere conto, spiegando le ragioni del suo eventuale mancato rispetto. Si costruisce in tal modo una norma di indirizzo, di sicuro rilievo, in grado di incidere sulla produzione legislativa futura in materia penale».

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