Prima lettura in merito alle ripercussioni sull’ordinamento professionale degli assistenti sociali A seguito dell’applicazione della l. 148/2011

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Il D.L. 138/2011 convertito in l. 148/2011, pone agli artt. 2 e 3 interventi in materia di professioni su praticantato, tariffe, pubblicità e assicurazioni.

In questo lavoro di sintesi voglio esaminare solo le disposizioni che incidono direttamente sulla professione di Assistente Sociale (da ora A.S.) e sull’ordinamento di questa professione.

Si pone il vincolo di natura temporale di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo, per riformare gli ordini professionali con i principi indicati dall’art.3 co.5, ribadendo il recepimento delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/123/CE.

L’art. 3 co.5 pone per l’accesso alle professioni regolamentate, qual è quella di A.S., i canoni che connotano gli ordinamenti professionali, individuandoli nella libera concorrenza, assieme alla presenza diffusa dei professionisti sul territorio nazionale, l’effettiva possibilità di scelta degli stessi, sorretta ad un’adeguata informazione relativamente ai servizi offerti, collegata alle tariffe e alla qualità dei servizi offerti dal professionista, ciò con riferimento all’esame di Stato, cui all’art. 33 co.5 Cost., per cui rimane l’obbligo del superamento dello stesso e, la libertà di accesso si configura solo quando siano posseduti i titoli professionali necessari all’iscrizione, essendo prevista una verifica ex ante (percorso formativo, esame di abilitazione e iscrizione all’Albo).

Alla professione di A.S. non si applica certamente la lett. a) sul punto (secondo periodo) in cui è statuita

la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica

per il semplice motivo che l’A.S. libero professionista, pur essendo normativamente previsto, è meno dell’1% del totale, in quanto tutti gli altri sono dipendenti, pubblici o privati.

Non vi è libertà di scelta nell’ambito del servizio sociale pubblico territoriale, basato sul sistema della residenza, ma può scegliere – nell’ambito del piano di zona – tra i vari servizi delle cooperative sociali che hanno o meno stipulato le convenzioni con il Comune, se non con quanto previsto dall’art.12 codice deontologico, quando rende edotto l’interessato sugli impegni, risorse, programmi e strumenti dell’intervento professionale (art.3 co.5 lett. a l.148/2011)). Infatti le ragioni sono di interesse pubblico1

Quanto all’art.3 co.5 lett. a) l’assunto normativo si conforma al codice deontologico

  • all’art.10 quanto all’autonomia tecnico-professionale, poiché la nuova norma indica che l’esercizio della professione è fondato ed ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, individuale e tecnica del professionista;

  • all’art.11 quanto alla competenza professionale;

  • all’art.17 quanto alla propria competenza e abilità professionale, costantemente aggiornate.

L’ultima parte della lett. a) con il riferimento all’esercizio della professione in forma societaria, quanto alla professione di A.S. si ritiene riferito alla società cooperativa.

La lett. b) pone l’obbligo di formazione professionale continua e permanente, collegato alla funzione dell’Ordine stesso, al controllo sulla qualità della prestazione (mediante l’acquisizione dei crediti formativi) una volta conseguita l’abilitazione e l’iscrizione all’Albo. Nel codice deontologico si fa riferimento all’ all’art.17 quanto alla propria competenza e abilità professionale, costantemente aggiornate2.

La lett. c) disciplina il tirocinio professionale per l’accesso alla professione, con criteri che garantiscano l’effettivo esercizio della formazione e il miglior esercizio della stessa. E’ previsto un compenso di natura indennitaria al tirocinante, commisurato al suo concreto apporto. Aggiungerei, come avevano proposto gli ingegneri3, che l’equo compenso a favore di chi svolge il tirocinio, dev’essere equo, tenendo conto del regime tariffario delle prestazioni rese.

E’ prescritto dai D.M. 509/99 e D.M. 142/98 e dall’art.16 codice deontologico ed è frutto di accordo tra università, Croas ed enti presso cui il tirocinio si svolge. E’ necessario che il Cnoas si adegui alla norma e stabilisca apposita convenzione quadro con il Miur.

Il compenso indennitario non risulta previsto per gli Assistenti Sociali.

La lett. d) in merito alle tariffe, ribadisce che sono il compenso spettante al professionista, pattuito per iscritto tra le parti, all’atto del conferimento dell’incarico professionale (art.2233 c.c.) utilizzando come parametro le tariffe professionali e in mancanza di forma scritta sono presi come riferimento i minimi tariffari. Agli assistenti sociali tale norma interessa in quanto, lavorando in forma societaria, il parametro delle tariffe assume validità in caso di contenzioso con il committente, qualora questo sia un ente pubblico.

Inoltre il professionista è tenuto a fornire al cliente ogni informazione utile circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento del mandato, sino alla sua conclusione.

Il codice deontologico tratta l’argomento all’art.57, che nella lettera della norma si è già adeguato a quanto previsto dalla l. 148/2011.

La previsione della lett. e) quanto al sacrosanto obbligo di assicurarsi avverso i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, è economicamente onerosa per l’Assistente Sociale4. E’ evidente che vi sia una diversità di rischi tra professionisti anche appartenenti allo stesso Ordine, in relazione al volume d’affari e alle specializzazioni. Per alcune professioni, come quella forense, notarile, medica e di ingegnere è anche auspicabile il deposito di una fideiussione basata sul volume d’affari dell’anno solare precedente.

L’idea di chi scrive è quella di associarsi con altri Ordini professionali, numericamente e professionalmente di pari peso e dipendenti come questo, dalla gestione separata Inps e negoziare con le assicurazioni private.

Quanto al disposto di cui alla lett. g), la liberalizzazione della pubblicità informativa, anche se non prevista dal codice deontologico – e dev’essere inserita nello stesso – è già di fatto presente.

L’art.2 co.2-sexies ha statuito che a fronte del provvedimento di sospensione di un professionista espresso dal direttore regionale delle entrate, il ruolo degli Ordini professionali è ridotto a quello di meri esecutori, in quanto deve limitarsi a prendere atto del provvedimento di sospensione dell’iscritto e contestualmente provvedere alla pubblicazione dello stesso sul proprio sito Internet.

La disposizione è di fatto già prevista integralmente almeno per la professione forense. L’Ordine A.S. di fatto l’ha previsto, sanzionando negli anni passati e subito successivi alla costituzione dell’Ordine professionale, tali comportamenti, prassi nelle regioni meridionali

Il contenuto dell’art.2 co.5, introduce il seguito del co.2-quinquies del D.Lgs. 471/1997, prevedendo che

qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti a carico di soggetti iscritti in albi o ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione all’iscrizione all’albo o all’ordine per un periodo da tre giorni a un mese. In caso di recidiva la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all’art.19 co.7 D.Lgs. 472/1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all’ordine professionale o al soggetto competente alla tenuta dell’albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito Internet.

Ci preme ricordare che per i professionisti non vi è un obbligo di emissione immediata della fattura, posto che questo coincide con il momento del pagamento5. Inoltre, le sanzioni amministrative sono soggette al principio di irretroattività della legge6, con la conseguenza che la nuova fattispecie sanzionatorio si applica solo per le violazioni commesse successivamente all’entrata in vigore del D.L. 138/2011.

E’ stato sostenuto da dottrina presente in Rete, che il potere disciplinare porta alla definitività della sanzione solo al compimento dei gradi di giudizio, per inveterata tradizione. Tali commentatori non ricordano che il potere disciplinare dell’Ordine professionale è determinato dallo Stato.

Rimproverano pure l’immediata esecutività della decisione disciplinare adottata in primo grado dal CdO o comunque il fatto che il potere disciplinare è sottratto all’Ordine. Dimenticano costoro che il procedimento disciplinare diventa esecutivo se l’appello non viene proposto nei termini. Altresì dimenticano che il potere disciplinare è previsto dal Codice Civile all’art. 2229.

Infine se leggessero bene l’art.3 co.5 lett. f) riconoscerebbero che il Consiglio di disciplina è organico e interno allo stesso Ordine, essendo eletto dagli stessi professionisti iscritti all’Ordine territoriale, ma organismo indipendente composto da membri di comprovata esperienza, irreprensibile condotta professionale e deontologica. Si dovrebbe prevedere che ne facciano parte coloro che sono iscritti da almeno dieci anni all’Albo professionale. Non possono però gli stessi consiglieri dell’Ordine farne parte.

Ma su questo argomento tornerò in un altro articolo.

1 Quanto alla nozione di interesse pubblico non posso che fare riferimento a quanto già da me affermato in La legislazione e la giurisprudenza sulla formazione continua, EduCatt, 2011, 76 a cui rimando per più ampie specificazioni, che esprimevo connesso al corretto esercizio della professione, che viene specificato nei doveri di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti, nell’interesse della collettività.

2 L’esposizione completa del sistema di formazione continua è in: M. QUADRELLI, La legislazione e la giurisprudenza sulla formazione continua, EduCatt, 2011, a cui rimando, anche per quanto concerne la sanzione disciplinare.

3 Art.5 proposta ADP 2009.

4 Di ciò avevo reso edotta la Dott.ssa Franca Dente, allora Presidente del Cnoas, che mi rispose che costituiva problema serio, comunque da affrontare. Ora è giunto il momento.

5 Art.6 co.3 D.p.r. 633/1972.

6 Art.3 D.Lgs. 472/1997.

Quadrelli Marco

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