Presentazione dell’incontro di studio: “la legge n 125/08 c.d. “pacchetto sicurezza”: i nuovi limiti per l’accesso al gratuito patrocinio”

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L’A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti organizza per il giorno 12 dicembre 2008 presso l’aula seminari della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in Roma Via E. Q. Visconti n. 8 un incontro di studio sul tema LA LEGGE N 125/08 c.d. “PACCHETTO SICUREZZA”: I NUOVI LIMITI PER L’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO>
L’evento  è gratuito e verrà accreditato dal Consiglio dell’Ordine di Roma ai fini della formazione continua.
Per iscriversi è necessario collegarsi con il sito della associazione all’indirizzo www.anvag.it.
Il tema dell’incontro riguarda il decreto legge 23 maggio 2008 convertito nella legge 24 luglio 2008 n 125 recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” che, tra l’altro, ha modificato alcuni articoli del T.U. n. 115/02 con l’introduzione di nuove fattispecie di reati associativi, quando la condanna è definitiva, tra quelli ritenuti ostativi alla concessione del beneficio e che si aggiungono al reato, già previsto dall’art. 91 t.u., di violazione delle leggi repressive della evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
L’attenzione è, quindi, rivolta al momento introduttivo della concessione del beneficio del patrocinio gratuito
Sappiamo che nella materia penale la concessione  proviene dalla Autorità giudiziaria procedente, mentre nella materia civile è l’Ordine forense a deliberare in via anticipata e provvisoria.
L’A.N.V.A.G., fin dalla nascita del testo unico sulle spese di giustizia, ha sostenuto la necessità di porre una particolare attenzione al momento in cui l’organo competente avrebbe esaminato e provveduto sulle domande di ammissione al beneficio.
Anche in occasione del 28° Congresso Nazionale Forense in Roma l’Avv Nicola Ianniello nel suo intervento ha, tra l’altro, chiesto un maggior rigore sia per la materia penale (la spesa per le difese di ufficio specie degli irreperibili riveste un ruolo tale da far sembrare inevitabile una revisione dell’istituto per salvaguardare il gratuito patrocinio) sia in termini di organizzazione degli uffici degli Ordini forensi per la materia civile sempre in ragione del necessario rigore assoluto ed indispensabile nel disporre delle finanze statali.
In verità, si deve osservare che pochi Ordini forensi hanno attrezzato i propri uffici per la acquisizione delle domande e per offrire le prime consulenze e il Giudice delle leggi e la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, sono intervenuti massicciamente onde chiarire ed agevolare il delicato compito di garantire una difesa competente ed attrezzata a chi non ha possibilità di farsi assistere privatamente
Ebbene, oggi viene all’esame, per la parte che interessa la difesa dei non abbienti, il c.d. che, seppur non estraneo a critiche, tuttavia sembra avviato sulla strada intrapresa già dalle precedenti leggi, in particolare la n. 134/01 in termini di controllo dei redditi dichiarati in vista del beneficio.
E’ fondamentale una buona gestione delle risorse statali (peraltro ancora scarse) così da rendere più agevole il conseguimento dei reali obiettivi del servizio pubblico del gratuito patrocinio.
In questo percorso è ovvio che, come non viene lasciato  solo il magistrato, così non dovrà essere lasciato solo l’avvocato.
 
Roma   novembre 2008                                              
Avv  Nicola Ianniello

Ianniello Nicola

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