Possibile sospendere il processo in Italia in caso di litispendenza internazionale sebbene il petitum sia diverso

Redazione 29/11/12
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 21108 del 28 novembre 2012 il Supremo consesso ha chiarito i presupposti per la sospensione del giudizio in Italia (nella fattispecie si trattava di un giudizio sull’affidamento di minore) per litispendenza con un procedimento pendente in un altro Stato.

La massima che si ricava dal ragionamento dei giudici è la seguente: il provvedimento di sospensione è legittimo anche se i due procedimenti hanno un petitum diverso: infatti, ciò che conta è che il giudizio nazionale e quello estero abbiano un identico rapporto sostanziale.

E veniamo ora al caso. Un padre si rivolge al Tribunale in quanto la figlia minore viene portata in Brasile dalla madre, con la quale aveva convissuto per non più di dieci mesi.

Il Tribunale dichiara la decadenza dalla potestà genitoriale della madre, affida la figlia piccola al padre e dispone il collocamento della bambina presso la donna nel caso in cui quest’ultima fosse rientrata in Italia assieme alla piccola, ponendo a carico del padre, in tale eventualità, un contributo per il mantenimento della minore.

La decisione era stata poi riformata dalla Corte d’appello che ha sospeso il giudizio in attesa della definizione del procedimento pendente in Brasile tra le stesse parti avente ad oggetto l’affidamento della figlia, revocando tutte le statuizioni emesse in primo grado.

Ad avviso della Corte territoriale la minore non poteva essere considerata residente in Italia dal momento che la durata della convivenza dei genitori nel nostro Paese era stata di soli dieci mesi. La norma cui far riferimento era, invero, l’articolo 7 della legge 218/1995 che, nel disciplinare la litispendenza internazionale, prevede la sospensione del procedimento instaurato successivamente, che nel caso di specie era quello pendente dinanzi al giudice italiano.

La suddetta decisione era stata poi impugnata dal padre col ricorso, che è stato però respinto.

La censura mossa riguardava il fatto che la decisione avesse ravvisato nel caso in esame la litispendenza internazionale, mentre ad avviso del ricorrente l’istituto non sarebbe rilevabile d’ufficio ma avrebbe dovuto essere eccepito da una delle parti. Inoltre, la litispendenza avrebbe come presupposto l’identità di petitum e di causa petendi, che mancava nella fattispecie, essendo la domanda originaria del padre rivolta ad ottenere provvedimenti relativi alla potestà genitoriale non contemplati nella vertenza brasiliana. Ulteriore contestazione riguardava l’omissione, da parte dei giudici di merito, di qualsiasi valutazione sulla possibilità che il futuro provvedimento estero fosse idoneo a produrre effetti in Italia.

Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite che non hanno accolto nessuna delle doglianze stabilendo che la non coincidente definizione della nozione di litispendenza adottata nell’ambito interno della giurisdizione ordinaria e in quello internazionale induce a ritenere che debba essere privilegiata un’interpretazione dell’articolo 7 della legge 218/1995, ‘non ancorata a criteri formalistici e restrittivi’: quindi, la nozione di litispendenza internazionale richiede solo l’identità dei risultati pratici conseguiti a prescindere dal petitum. Di conseguenza è stata legittima la decisione di sospendere il procedimento.

E per quanto riguarda gli effetti in Italia del provvedimento estero, le Sezioni Unite hanno affermato che non vi erano condizioni ostative al riconoscimento in Italia della sentenza stessa.

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