Pos professionisti, ancora incerta l’operatività del nuovo adempimento

Redazione 31/01/14
Scarica PDF Stampa

Lilla Laperuta

E’ approdato  sulla Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2014, n. 21 il decreto interministeriale 24 gennaio 2014 recante disposizioni in merito all’applicazione dei pagamenti mediante carte di debito. Il provvedimento ha  stabilito che, a partire dal prossimo 28 marzo, i professionisti con fatturato superiore ad euro 200 mila saranno obbligati ad accettare il pagamento dei compensi, superiori ad euro 30, mediante moneta elettronica.

Con altro decreto da emanarsi entro il 26 giugno 2014, saranno poi stabilite nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato, con la possibilità anche di inserire altri strumenti di pagamento elettronico anche mobile.

Nel decreto ora pubblicato vengono fornite alcune definizioni. In particolare per:

a) carta di debito:  si intende lo strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all’accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell’utilizzatore, che non finanzia l’acquisto ma consente l’addebito in tempo reale;

b) circuito: si intende la piattaforma costituita dal complesso di regole e procedure che consentono di effettuare  e  ricevere pagamenti attraverso l’utilizzo di una determinata carta di pagamento. 

c) terminale evoluto di accettazione multipla: terminale POS con tecnologia  di  accettazione  multipla  ovvero  che  consente l’accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella “a banda magnetica” o a “microchip”.  

Il provvedimento stabilisce il 28 marzo 2014 quale termine di attuazione della previsione; tuttavia, stante le proteste sollevate dagli interessati non ancora pronti all’assolvimento dei connessi adempimenti, è stato inserito  nell’inteleiatura del D.L. 150/2013, decreto milleproroghe (allo stato già approvato dal Senato),  l’art. 9, co. 15bis, contenente un emendamento che fa slittare il termine indicato al 30 giugno 2014 (testualmente è stata differita la data del 1° gennaio 2014 di cui al D.L. 179/2012  conv. in L. 221/2012).

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento