Polizza assicurativa, clausole “on claims made” e obbligo di buona fede

Interpretazione dell’articolo 1892 c.c. su una polizza assicurativa stipulata da un chirurgo pochi giorni dopo il decesso di un paziente.

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L’ordinanza della III Sezione Civile della Corte di Cassazione, depositata il 07 novembre 2025, affronta una questione di notevole rilievo pratico: l’interpretazione dell’articolo 1892 codice civile in riferimento a una polizza assicurativa stipulata da un medico chirurgo pochi giorni dopo il decesso di un paziente, occorso a seguito di un intervento chirurgico. La Corte territoriale aveva escluso la responsabilità dell’assicurato per reticenza, ritenendo che al momento della stipula il medico non avesse ricevuto richieste risarcitorie e neppure fosse a conoscenza di valutazioni medico-legali. La Cassazione, al contrario, ribalta l’impostazione, valorizzando il principio di buona fede contrattuale e l’obbligo di disclosure pure in assenza di formali richieste di risarcimento. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -sez. III civ.- ordinanza n. 29456 del 07-11-2025

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Indice

1. La vicenda: la morte del paziente e la stipula della polizza


Il pronunciamento prende origine da una fattispecie di malpractice medica: un paziente decedeva l’8 giugno 2012 a seguito di un intervento chirurgico alla spalla. I familiari convenivano in giudizio la casa di cura nonché i membri dell’equipe medica, tra i quali il chirurgo e l’anestesista. Il medico stipulava una polizza assicurativa “on claims made” il 15 giugno 2012, appena tre giorni dopo il decesso. La compagnia di assicurazioni veniva chiamata in causa per manleva, tuttavia contestava l’operatività della garanzia, chiamando in causa il contenuto dell’art. 1892 c.c. per reticenza precontrattuale. La Corte d’appello respingeva l’eccezione, ritenendo che il medico non avesse ricevuto richieste risarcitorie e neppure fosse a conoscenza di presupposti di responsabilità. Il collegio della III Sezione Civile della Cassazione, invece, ha accolto il ricorso della compagnia assicurativa, cassando la sentenza e rinviando per nuova valutazione. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. Il principio di diritto affermato


La III Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che: “L’art. 1892 cod. civ. è espressione del consolidato principio per cui il contratto di assicurazione esige dall’assicurato la uberrima bona fides, in quanto solo l’assicurato è a conoscenza delle circostanze che consentiranno all’assicuratore di valutare l’intensità del rischio e fissare il relativo premio. Di talché la clausola contrattuale che subordini l’operatività della garanzia alla duplice condizione che il medesimo ‘non abbia ricevuto richieste risarcitorie’ ovvero ‘non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza dei presupposti di responsabilità’ deve essere interpretata attribuendo a tale seconda condizione autonoma rilevanza rispetto alla prima, con conseguente obbligo di separata verifica anche di quella.”

3. Uberrima bona fides, dovere inderogabile


Il collegio di ermellini ha ribadito che il contratto di assicurazione si fonda su un principio di massima buona fede, il quale impone al soggetto assicurato di riferire ogni circostanza di rilievo, necessaria per la valutazione del rischio. Obbligo siffatto non discende dal contratto, bensì dalla legge, e risulta inderogabile in quanto tutela l’equilibrio tra premio e rischio nell’interesse della collettività degli assicurati. In dettaglio, la reticenza colposa dell’assicurato non è sanata dall’assenza di un obbligo contrattuale espresso di disclosure. L’assicuratore può in modo legittimo confidare nelle dichiarazioni dell’assicurato, senza dover indagare in senso autonomo sulla veridicità delle stesse.

4. La clausola “on claims made” e la percezione del rischio


La polizza stipulata dal medico prevedeva che la copertura fosse operativa solamente se, alla data della stipula, l’assicurato non avesse ricevuto richieste risarcitorie né avesse percezione, notizia, ovvero conoscenza, dei presupposti di responsabilità. La Corte evidenzia che la “percezione” rappresenta un elemento autonomo e distinto dalla “conoscenza” di richieste formali, e deve essere valutata pure alla luce delle circostanze fattuali. Nella fattispecie, il decesso del paziente era avvenuto appena tre giorni prima della stipula, in circostanze che in seguito si sono rivelate risultato di grave imperizia. La Corte ritiene che il medico avrebbe dovuto percepire il rischio di una possibile responsabilità, e che l’omessa comunicazione di tale circostanza integra una violazione dell’art. 1892 c.c.

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5. Implicazioni per la responsabilità medica


La pronuncia presenta importanti ricadute sulla responsabilità civile medica, come pure sulla stipula delle polizze assicurative. In dettaglio:

  • Il medico ha l’obbligo di valutare con attenzione le conseguenze dei propri atti professionali, anche in assenza di contestazioni formali.
  • La stipula di una polizza “on claims made” a seguito di un evento potenzialmente lesivo impone una disclosure completa e trasparente.
  • La percezione soggettiva del rischio risulta sufficiente per attivare l’obbligo informativo, pure se non sussiste, ancora, una richiesta risarcitoria.

6. Il ruolo dell’avvocato


Per il professionista del diritto, la pronuncia in commento potrebbe offrire spunti strategici fondamentali:

  • In fase di consulenza precontrattuale, è essenziale informare il cliente assicurando (soprattutto in ambito sanitario) sull’obbligo di disclosure e sulle conseguenze della reticenza.
  • In sede contenziosa, l’operatore del diritto deve saper valorizzare le circostanze fattuali che comprovano la percezione del rischio da parte dell’assicurato, pure in assenza di atti formali.
  • La difesa deve essere orientata a una ricostruzione integrale del contesto, con considerazione di tempistiche, eventi clinici, dinamiche comunicative tra medico e paziente.

7. La funzione della Cassazione, garanzia sistemica


La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in parola, svolge una funzione di garanzia sistemica, confermando principi fondamentali del diritto assicurativo e della responsabilità civile. In dettaglio:

  • Riconosce il valore normativo dell’obbligo di buona fede, al di là delle clausole contrattuali.
  • Interpreta le clausole “on claims made” in modo coerente con la ratio del sistema assicurativo.
  • Promuove una cultura della trasparenza e della responsabilità, importantissima per la tutela del paziente, come pure per la sostenibilità del sistema sanitario.

L’ordinanza n. 29456/2025 della III Sezione Civile della Corte di Cassazione, in definitiva, rappresenta un punto di svolta nell’ermeneutica delle polizze “on claims made” e nella definizione dell’obbligo di buona fede dell’assicurato. Per l’avvocato moderno, la stessa costituisce una guida per orientare la consulenza, impostare la difesa e promuovere una cultura giuridica fondata su trasparenza, responsabilità e coerenza sistemica.

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Normativa e giurisprudenza

  • Articolo 1892 c.c., Dichiarazioni inesatte e reticenze dell’assicurato.
  • Articolo 1917 c.c., Assicurazione della responsabilità civile.
  • Cass. Sez. 3, ord. 6 febbraio 2025, n. 3010, Uberrima bona fides e reticenza.
  • Cass. Sez. 3, ord. 24 luglio 2024, n. 20658, Obbligo informativo dell’assicurato.
  • Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2022, n. 21217, Interpretazione delle clausole contrattuali.

Avv. Biarella Laura

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista.
È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giu…Continua a leggere

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