PM in appello: quando deve motivare le esigenze cautelari?

Il PM deve motivare l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari quando impugna l’annullamento della misura in appello cautelare.

Allegati

Quando il pubblico ministero (PM) deve indicare le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari nell’impugnare l’ordinanza di annullamento della misura cautelare in sede di appello cautelare? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 8635 del 23-01-2025

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Indice

1. La questione: ammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dal PM a seguito di appello cautelare


Il Tribunale di Brescia accoglieva un appello cautelare proposto avverso un’ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale della medesima città, a sua volta, aveva respinto una richiesta di revoca della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Brescia.
Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto inammissibile alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il «pubblico ministero che impugni l’ordinanza che, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, laddove la misura riguardi reati per i quali non opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.», ciò in quanto l’interesse del Pubblico Ministero è correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misura richiesta (in tal senso Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, che ribadisce quanto già rilevato da Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021).

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3. Conclusioni: il pubblico ministero, che impugna l’ordinanza di annullamento della misura cautelare, deve motivare l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, a pena di inammissibilità, quando la misura riguarda reati per i quali non opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando il pubblico ministero deve indicare le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari nell’impugnare l’ordinanza di annullamento della misura cautelare in sede di appello cautelare.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che il pubblico ministero, che impugna l’ordinanza di annullamento di una misura cautelare in appello, deve motivare l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, a pena di inammissibilità, quando la misura riguarda reati per cui non si applica la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.[1].
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di verificare quando questa motivazione debba essere enunciata da parte della pubblica accusa.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Note


[1] Ai sensi del quale: “La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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