Perdita di chance: quando l’ospedale non risponde del decesso del paziente

Il Tribunale di Benevento chiarisce: niente risarcimento per perdita di chance senza prova del nesso causale tra errore medico e sopravvivenza.

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La perdita di chance può essere risarcita solo se sussiste il nesso causale tra la condotta del sanitario e la riduzione delle possibilità di sopravvivenza del paziente. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Benevento -sentenza n. 1297 del 28-10-2025

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_BENEVENTO_N._1297_2025_-_N._R.G._00003905_2022_DEPOSITO_MINUTA_28_10_2025__PUBBLICAZIONE_28_10_2025.pdf 125 KB

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Indice

1. Il caso: presunto errore medico e perdita di chance di sopravvivenza


I figli di un paziente deceduto in un locale ospedale adivano il Tribunale di Benevento, chiedendo la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti dal proprio congiunto per la perdita di chance di sopravvivenza.
In particolare, gli attori sostenevano che il paziente era stato ricoverato presso l’ospedale a seguito di un episodio di perdita di coscienza preceduto dalla temporanea perdita della vista e che i sanitari della convenuta avevano omesso di trasferire il paziente presso una stroke-unit per sottoporlo a terapia trombolitica nonostante le linee guida suggerissero la somministrazione di tale terapia. In ragione di detta condotta omissiva, quindi, secondo gli attori, il paziente aveva perso il 16/17 % di chance di sopravvivenza.
La struttura sanitaria si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea che riteneva infondata. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

La quinta edizione del volume ripercorre le più dibattute e recenti questioni giuridiche relative alla malpractice medica sorte, nelle aule di giustizia, all’indomani dell’entrata in vigore (5 marzo 2025) della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici, il cui termine per adeguarsi era fissato al 16 marzo 2026.L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chance, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando e al danno erariale nel comparto sanitario.Francesco Angelini, Avvocato cassazionista tra i massimi esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondato lo “Sportello Legale Sanità”, con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.Francesco Barucco, Avvocato cassazionista tra i più autorevoli esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondat lo “Sportello Legale Sanità”, con con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.Bruno Tassone, Avvocato cassazionista e professore ordinario di Diritto privato comparato presso la Universitas Mercatorum di Roma. È titolare dei corsi di Diritto privato presso il medesimo ateneo e di “Principles of Civil Law” presso la Luiss G. Carli di Roma. Autore di numerose pubblicazioni in materia di responsabilità civile, è docente presso la Scuola superiore della magistratura.

 

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2. Responsabilità sanitaria e perdita di chance: i criteri del Tribunale


Preliminarmente, il tribunale ha ricordato che la responsabilità della struttura sanitaria è inquadrabile nella categoria della responsabilità contrattuale e che la struttura risponde anche per l’operato del personale di cui si avvale per l’esecuzione della prestazione di carattere medico. Inoltre, da tale natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, deriva che il paziente danneggiato – il quale agisce per ottenere il risarcimento del danno – deve provare l’esistenza del contratto che lo lega alla struttura sanitaria e il danno subito nonché il nesso di causalità tra detto danno e la condotta del medico o della struttura. Mentre, non dovrà provare la colpa del medico o della struttura.
Spetterà invece al medico o alla struttura sanitaria convenuta fornire la prova di aver adoperato la diligenza richiesta e che il danno deriva da un evento imprevedibile e inevitabile.
Ciò premesso, il giudice ha precisato che la responsabilità della struttura si connota diversamente nel caso di danno da morte del paziente rispetto a quello di perdita di chance si sopravvivenza.
Nel caso in cui la condotta colposa del medico o della struttura sanitaria è causalmente collegata con la perdita della vita del paziente (quindi si accerta che la morte è dipesa dalla condotta del sanitario), si parlerà di un danno da morte subito dal paziente. Invece, nel caso in cui non è dato stabilire con certezza se e quanto sarebbe sopravvissuto il paziente, si può parlare di perdita di chance.
In entrambi i casi è comunque necessario dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra condotta e danno, secondo il principio del più probabile che non.
Pertanto, solo dopo che è stato accertato il nesso causale tra la condotta e la perdita delle possibilità di sopravvivenza del paziente, sarà possibile risarcire il danno da perdita di chance (che è un danno non patrimoniale proprio, autonomo e diverso dal danno per la perdita del diritto alla vita o per la perdita del rapporto parentale).
Inoltre, ricorda il giudice, che il danno può essere risarcito soltanto se le chance di sopravvivenza erano serie ed apprezzabili.
Infine, il giudice evidenzia che le categorie concettuali che possono assumere rilievo nell’indagine sul nesso di causalità tra condotta ed evento sono sostanzialmente tre: la quasi certezza (cioè un alto grado di credibilità razionale); la probabilità relativa; la possibilità.
Nel sistema civilistico, il nesso di causalità si sostanzia nella relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso secondo il criterio del “più probabile che non”.

3. Nesso causale non provato: perché il risarcimento è stato negato


Nel caso di specie, dalla consulenza tecnica d’ufficio svolta in giudizio, è emerso che non sussisteva con certezza un nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e la morte del paziente, mentre il CTU non si è espresso in maniera chiara sulla sussistenza del nesso di causalità tra detta condotta e la probabile sopravvivenza del paziente.
Conseguentemente, il giudice ha ritenuto che, in mancanza della prova del nesso di causalità tra il danno lamentato dagli attori e la condotta imputata ai sanitari della convenuta, la domanda attorea dovesse essere rigettata.
In particolare, il giudice ha motivato tale decisione anche affermando che dalla consulenza depositata dal CTU è emerso che la trombolisi è una cura con una efficacia limitata e che pertanto si può escludere che il mancato trasferimento del paziente presso una stroke-unit abbia determinato, secondo una elevata probabilità logica, la perdita di serie ed apprezzabili possibilità di sopravvivenza del paziente. In altri termini, secondo il giudice, il CTU ha accertato che, con elevata probabilità logica, il ricovero del paziente in un’altra unità non gli avrebbe comunque salvato la vita, né gli avrebbe aumentato le chance di sopravvivenza in termini apprezzabili o significativi.
Pertanto, da ciò si deve ricavare che non sussiste il nesso di causalità tra la condotta omissiva dei sanitari e il danno da perdita di chance lamentato dagli attori.
In considerazione di quanto sopra, il tribunale di Benevento ha rigettato la domanda di risarcimento danni per la perdita di chance che era stata formulata dagli attori e ha condannato questi ultimi al rimborso delle spese legali a favore della struttura sanitaria convenuta, quantificandoli nell’ importo di €. 1.500.

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Avv. Muia’ Pier Paolo

Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà
intellettuale nonchè diritto tributario. …Continua a leggere

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