L’ospedale non risarcisce la paziente per la rottura del mezzo di sintesi se questa è dipesa da fattori diversi dall’errore dei sanitari. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Dolore persistente dopo l’intervento: dalla frattura al nuovo contenzioso
Una paziente si sottoponeva ad un intervento chirurgico di osteosintesi con l’inserimento di un chiodo endomidollare a causa di una frattura del femore sinistro dovuta ad una caduta accidentale e dopo la dimissione si sottoponeva a diversi cicli fisioterapici e alle visite presso il medico curante. Dopo circa sei mesi dall’intervento, poiché la paziente continuava ad avvertire dolore all’anca sinistra, si sottoponeva a degli accertamenti presso il locale pronto soccorso, da cui emergeva la rottura dei mezzi di sintesi e precisamente del chiodo posizionato nell’inserzione della vite cefalica e della vite distale.
A causa della rottura dei due predetti mezzi di sintesi, la paziente era costretta a sottoporsi ad un primo nuovo intervento chirurgico per la rimozione del chiodo lesionato e l’inserimento di un nuovo chiodo e di un triplo cerchiaggio, nonché, successivamente, ad un ulteriore intervento chirurgico per la dinamizzazione del chiodo.
La paziente riteneva sussistente la responsabilità della struttura sanitaria dove aveva eseguito l’intervento chirurgico di rimozione della frattura nella causazione della rottura dei mezzi di sintesi: in particolare, riteneva che detta rottura fosse stata causata da un errore nell’applicazione del mezzo di sintesi nonché da una scarsa e inadeguata riduzione della frattura, con ritardata consolidazione della stessa.
Pertanto, la paziente adiva il tribunale di Torre Annunziata, prima con un procedimento per ATP e dopo (a causa del mancato raggiungimento di una soluzione bonaria della vicenda) con un giudizio di merito, nel quale chiedeva la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
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2. Responsabilità sanitaria e nesso causale: cosa deve provare il paziente
Al fine di decidere sulla domanda formulata dall’attrice, il tribunale di Torre Annunziata ha esaminato i principi in materia di responsabilità medica.
In particolare, il giudice ha evidenziato come al momento dell’accettazione di un paziente presso una struttura sanitaria, privata o pubblica che sia, al fine di un ricovero o di una visita ambulatoriale, si instaura un contratto atipico a prestazioni corrispettive tra il paziente e la struttura medesima.
In virtù del predetto contratto, sorge da un lato l’obbligazione di pagamento del corrispettivo (che può essere effettuato dal paziente, ma anche dal servizio sanitario nazionale) e dall’altro lato sorgono una serie di obblighi a carico della struttura sanitaria di messa a disposizione del personale medico e paramedico nonché delle attrezzature necessarie e un adeguato vitto e alloggio, oltre che ovviamente di esecuzione della prestazione sanitaria richiesta dal paziente.
In considerazione di ciò, sorge una responsabilità di carattere contrattuale a carico della struttura sanitaria, che può derivare dall’inadempimento delle obbligazioni di cui sopra gravanti sulla struttura medesima oppure dall’inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario quale ausiliario necessario della struttura.
A tale ultimo proposito, il giudice ha ribadito che non è rilevante il fatto che il medico sia dipendente o meno della struttura sanitaria, ma è sufficiente che il medico operi all’interno della struttura medesima, stante l’esistenza di un collegamento funzionale tra la prestazione del professionista e le finalità e l’organizzazione della struttura.
Da tale natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, deriva che il paziente danneggiato che agisce in giudizio deve provare il contratto e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di nuove patologie nonché il nesso di causalità tra la condotta attiva o omissiva della struttura o del suo ausiliario e i predetti aggravamento patologico o insorgenza di nuova patologia.
Mentre, resterà a carico della struttura sanitaria l’onere di provare di aver avuto un comportamento diligente e che l’esito negativo è stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile.
Per quanto riguarda la valutazione del nesso di causalità tra condotta ed evento, il giudice ha ricordato che la stessa va compiuta secondo giudizi probabilistici fondati su leggi scientifiche; soltanto nel caso in cui non vi siano leggi scientifiche applicabili si può ricorrere al giudizio secondo la probabilità logica, per la quale un evento è probabile se avviene nella maggior parte dei casi.
In altri termini, in caso di divergenze, il nesso causale va valutato secondo le ipotesi aventi maggiore validità scientifica, ed, ove le stesse non siano esaustive, secondo criteri di probabilità logica, tesa a
chiarire se, probabilmente, ovvero secondo quello che accade nella gran parte dei casi, l’evento si sarebbe avverato anche se il comportamento omesso fosse stato posto in essere.
Nella materia della responsabilità medica, poi, tali principi comportano che, se il giudice accerta che il medico non ha tenuto una condotta conforme ai canoni di diligenza e perizia scientifica, può ritenere che tale omissione sia stata la causa dell’evento lesivo qualora non vi siano altri fattori alternativi (cioè altre concause).
3. Nessuna colpa dei medici: il danno ricondotto a cause alternative
Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che, secondo quanto emerso dalla ATP che era stata svolta in precedenza, non era possibile imputare alcuna colpa ai medici della struttura sanitaria convenuta.
Infatti, i periti nominati nel precedente giudizio per ATP hanno accertato che la condotta di detti sanitari era esente da elementi di negligenza, imprudenza e imperizia che potessero aver causato l’evento lesivo a carico della paziente ed anzi hanno ritenuto che, secondo il criterio del più probabile che non, la rottura del mezzo di sintesi nella paziente era da attribuirsi ad altri 4 fattori diversi in concorso tra di loro o presi singolarmente, non imputabili ai sanitari medesimi: in particolare, il peso della paziente, il non rispetto dei tempi di carico, l’errata fisioterapia e un possibile difetto di fabbricazione del mezzo di sintesi.
In considerazione di quanto sopra, il tribunale ha deciso di rigettare la domanda di risarcimento danni avanzata dalla paziente, condannando anche quest’ ultima al pagamento delle spese di lite a favore della struttura sanitaria convenuta.
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