Negli interventi medici estetici il sanitario ha l’obbligo di assicurare che il paziente ottenga il miglioramento estetico concordato. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Il caso: intervento per ginecomastia senza risultati e nuovi danni
Un paziente si era rivolto ad una chirurga plastica per risolvere una ginecomastia bilaterale che si era manifestata mediante il rigonfiamento doloroso dei capezzoli e un aumento del tessuto adiposo e ghiandolare. Il medico lo sottoponeva a visita, all’esito della quale proponeva al paziente un intervento di liposuzione con asportazione delle ghiandole mammarie per il corrispettivo di €. 4.000. Il paziente accettava la proposta del medico e si sottoponeva all’intervento suddetto. Tuttavia, dopo l’esecuzione dell’intervento, il paziente non aveva alcun miglioramento ed anzi continuava a percepire dolore e gonfiore, aggravati da una fibrosi post-chirurgica.
Pertanto, il paziente si sottoponeva a dei successivi esami ecografici, i quali evidenziavano la presenza di nodulazioni tipiche di ginecomastia nodulo-dendritica non trattate adeguatamente.
Conseguentemente, il paziente conveniva la dottoressa dinanzi al tribunale di Palermo per far accertare la responsabilità di quest’ultima per l’errato intervento chirurgico e la causazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali ad esso conseguenti. In particolare, l’attore chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di prezzo dell’intervento chirurgico (cioè €. 4.000) nonché la sua condanna al risarcimento del danno biologico con riferimento alla lesione sotto il profilo estetico e alla compromissione post traumatica da stress e all’indennizzo dei danni morali patiti per la lesione della vita di relazione e alla sfera intima dovuta all’aspetto dell’attore ancora più imbarazzante rispetto a quello che aveva prima dell’intervento. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
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2. Responsabilità contrattuale e obbligo di risultato nella chirurgia estetica
Il tribunale siciliano ha qualificato la responsabilità del medico convenuto come avente carattere contrattuale in ragione del fatto che quest’ultimo aveva assunto un’obbligazione con il paziente. Da tale valutazione deriva quindi l’applicabilità della disciplina in tema di onere probatorio ormai pacificamente applicata in giurisprudenza.
In particolare, il tribunale ha ricordato che il paziente deve provare l’esistenza del contratto o del contatto sociale e l’evento dannoso, il quale consiste nell’aggravamento della malattia oppure nella sua inalterazione oppure nell’insorgenza di una nuova malattia quale effetto del trattamento sanitario.
Invece, sul medico grava l’onere di provare che la prestazione professionale è stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l’evento infausto è stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile oppure è causalmente estraneo all’operato del medico oppure che l’inadempimento (anche se vi è stato) non è a lui imputabile.
In altri termini, secondo il giudice, l’attore danneggiato deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto o del contatto sociale e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia e poi allegare l’inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
In secondo luogo, il tribunale ha evidenziato che il criterio in base al quale deve essere accertato il nesso di causalità tra la condotta inadempiente del medico e l’evento dannoso subito dal paziente è quello previsto dagli art. 40 e 41 del codice penale.
In particolare, secondo dette norme, un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo ed inoltre all’interno della serie causale occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano ad una valutazione ex ante del tutto inverosimili.
Per quanto riguarda poi il grado di correlazione che deve sussistere tra l’evento e la condotta per poter dire che il primo non si sarebbe verificato in assenza della seconda, la regola da applicare è quella del più probabile che non.
Orbene, ciò premesso, il tribunale ha evidenziato come, nel caso degli interventi chirurgici di carattere estetico, detti interventi possono essere considerati inutili se non raggiungono l’obiettivo principale per cui sono stati eseguiti.
Infatti, il medico deve assicurare che il paziente ottenga un miglioramento estetico conforme rispetto alle aspettative relative all’esito dell’intervento che egli ha concordato con il medico prima dell’esecuzione dell’intervento medesimo.
Pertanto, sussiste una responsabilità del medico anche quando l’esito dell’intervento non ha prodotto il miglioramento che doveva produrre.
3. La decisione: intervento incompleto e risarcimento al paziente
Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che l’attore avesse assolto all’onere probatorio sul medesimo gravante, avendo dimostrato la sussistenza di un rapporto contrattuale con la convenuta ed avendo allegato il cosiddetto inadempimento astrattamente idoneo a causare l’evento dannoso lamentato nonché provato il nesso di causalità tra condotta inadempiente del sanitario e l’evento medesimo.
In particolare, infatti, dalla CTU svolta durante il giudizio è emerso che il paziente si era rivolto alla dottoressa perché era affetto da un ingrandimento del volume mammario da entrambi i lati e da un aumento del tessuto ghiandolare e del tessuto adiposo. Tuttavia, il medico ha omesso di effettuare l’asportazione della componente ghiandolare che era insieme all’adipe responsabile dell’aumento del volume mammario. Pertanto, l’intervento eseguito è risultato incompleto e non risolutivo delle cause dell’ingrandimento mammario per risolvere il quale il paziente si era sottoposto all’intervento.
Nonostante l’intervento in questione non abbia peggiorato la patologia del paziente, tuttavia non ha neanche raggiunto il risultato estetico che invece si avrebbe avuto se il medico avesse asportato anche il tessuto ghiandolare (come avrebbe dovuto). Infatti, l’intervento al seno cui si era sottoposto il paziente mirava ad un risultato di natura principalmente estetica e la mancata eliminazione dell’ingrandimento mammario comporta il mancato raggiungimento del risultato estetico concordato e quindi sostanzia un grave inadempimento all’obbligazione assunta dal medico.
Dal canto suo, invece, la convenuta non ha assolto l’onere probatorio sulla medesima gravante, non avendo provato l’inesistenza del proprio inadempimento o comunque la sua irrilevanza dal punto di vista causale nella determinazione dell’evento dannoso o comunque la sua non imputabilità.
In considerazione di ciò, la convenuta è stata condannata dal tribunale al risarcimento dei danni subiti dal paziente.
Per quanto riguarda la quantificazione di detti danni, il tribunale ha condannato la convenuta alla restituzione dell’importo di €. 4.000 a favore del paziente a titolo di danno patrimoniale, quale rimborso del prezzo corrisposto per l’intervento chirurgico conseguente alla risoluzione del relativo contratto intercorso tra le parti (per grave inadempimento del medico). Inoltre, ha condannato la convenuta anche al risarcimento del danno biologico, ritenuto insito nel pregiudizio estetico residuato al paziente tale da minare fortemente l’autostima e l’immagine di sé nonché nella percezione dell’inutilità del trattamento chirurgico subito, che ha quantificato in maniera equitativa nella somma di ulteriori €. 4.000.
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