Per una ricomposizione del giudizio

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Ogni sistema umano è intrinsecamente dinamico e su di esso influiscono le dimensioni ecologica, economica, sociale, politica e culturale (Braudel), dove ognuna influisce secondo valenze diverse per ciascun epoca storica (Annales), gli equilibri sono pertanto del tutto congiunturali seguiti e preceduti da conflitti fra popoli, gruppi sociali, sistemi politici e società civile, tra l’intero sistema e l’ambiente naturale secondo un processo evolutivo, l’accelerazione dei processi conduce ad un’alta frequenza di attriti e conflitti che un sistema politico moderno deve essere in grado di rielaborare e assorbire, la complessità che ne consegue conduce ad una selettività nel relazionare i sottosistemi (Luhman), quindi alla gerarchizzazione e funzionalizzazione, questo  è necessariamente accompagnato dalla selettività informativa e dalla retroazione al fine di ottenerne l’adattabilità.

Fonte del sistema giuridico è il potere legislativo fornito di una responsabilità verso il corpo elettorale esclusivamente politica, che si esprime mediante il voto, l’esercizio di tale potere non è solo limitato dal feed-back elettorale ma anche dalla Carta Costituzionale, su cui vigila l’apposito Istituto della Corte Costituzionale, vi è tuttavia un vulnus nella composizione di questo Istituto che la Carta prevede all’art. 135, in presenza di una forte accelerazione verso una complessità socio/economica dove la tecnologia è un moltiplicatore dei fenomeni sia come ricchezza che nelle inevitabili ricadute negative, se è inevitabile che i vari sub-sistemi siano ancorati ad elementi che debbano facilitarne l’omeostasi, è anche inevitabile l’aggiornamento nella loro composizione, i centri studi e le consulenze non hanno la stessa valenza decisionale di una mentalità socio/economica da integrare a quella giuridica.

Già la prima parte della Costituzione nei principi fondamentali parla di rapporti civili, etico-sociali, economici e politici, d’altronde i padri costituenti erano di varia estrazione e in essi vi erano dai politici, ai giuristi, agli economisti, ecc., di cui la costituzione ne riflette timori, idee o se si vuole, ideologie ed equilibri (Cassese), un testo così articolato e di spessore la cui lettura ed interpretazione presuppone un’analoga capacità, non certo riscontrabile in una composizione prevalentemente giuridica impostata su una acquisita staticità strutturale, dove, nella ricerca di una garanzia democratica, l’accelerazione dinamica con tutte le conseguenze sugli equilibri economici e sociali, sembra non essere prevista nei raffronti di opinioni tra i decisori.

La complicazione è ulteriormente accentuata dalla frammentazione del potere legislativo sia verso l’alto che sul territorio, con possibili conseguenze fallimentari già evidenziate per la vigilanza sui mercati finanziari (Masciandaro), la crisi dei sistemi sociali risulta essere una crisi quasi permanente, trasmessa rapidamente dall’interconnessione globale, tanto che ci si è posti il problema se questo stato continuo di crisi non stia diventando la normalità (D’Allones), fino a diventare per la continua accelerazione uno stato di alienazione permanente (Hartmut Rosa).

Non si può quindi intervenire su un sistema costituzionale immerso in sistemi dinamici accelerati solo in termini giuridici, senza che vi sia un confronto diretto con le scienze socio-economiche, i puri censori rischiano di essere spazzati via, ogni intervento attraverso la sua valenza economica influisce sugli equilibri sociali, il puro tecnicismo porta allo sfaldamento, non vi è mai di fatto una neutralizzazione tecnica la quale nel suo prevalere possa negare la parte sociale della decisione.

Anche la Corte di Giustizia in ambito europeo nel suo ruolo di elaboratore dei principi fondamentali del sistema comunitario e, quindi, di configurazione della stessa identità dell’orientamento comunitario, viene ad essere sbilanciata nella sua composizione, verso una prevalenza assoluta dell’aspetto tecnico-giuridico, quando le norme e i trattati non sono che la sintesi di valori economici e sociali, mediati politicamente.

Nella Corte Costituzionale la mancanza di personalità estranee all’ambiente giudiziario o in senso più lato giuridico è evidente nella composizione  (art. 135 Cost.), la Corte che dovrebbe agire in termini dialettici con gli altri poteri dello Stato è strettamente inserita in una mentalità tecnico-giuridica, priva di personalità economiche, né è sufficiente il riferirsi alle magistrature amministrative dove persino nella Corte dei conti prevale l’impostazione giuridica solo parzialmente ibridata da riferimenti più strettamente contabili che economici, vi è sostanzialmente un’impostazione di derivazione costituzionale settecentesca, così come ereditata e rielaborata dal positivismo ottocentesco, fondato su una suddivisione rigida dei saperi e sul tecnicismo proprio di una fiducia illimitata nel metodo scientifico meccanico, vi è in altri termini un’impostazione su un sistema chiuso predefinito in cui le variabili esterne sono contenute e considerate nell’insieme pericolose per la tenuta del sistema stesso, d’altronde una dinamicità determinata da una forte accelerazione tecnologica e dall’appropriazione del sistema tecnico da parte di culture terze che nel rielaborarlo ne modificava parte della valenza non era di per sé concepibile nel ‘900.

Dott. Sabetta Sergio Benedetto

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