Per quanto concerne gli obblighi assicurativi dei progettisti liberi professionisti c’è una grossa novità positiva, ma non per quanto concerne i progettisti dipendenti della Stazione Appaltante

Lazzini Sonia 04/10/07
Scarica PDF Stampa
Tabella di confronto tra il testo della bozza di regolamento di attuazione (artt. 278 e 278)  al codice dei contratti (approvato nella seduta del 17 luglio 2007 dal Consiglio dei Ministri) , la precedente normativa di cui al comma 5 dell’articolo 30 e all’articolo 17, comma 3 della Legge Merloni ( così come integrati rispettivamente dagli articoli 105 e 106 del dpr 554/99)  ed il parere del 19 settembre 2007 del Consiglio di Stato  in tema polizza obbligatoria per il progettisti  siano essi liberi professionisti (comprensiva di una polizza di RCT) o dipendenti della Stazione appaltante (non più solo delle Amministrazioni aggiudicatici): diversa interpretazione sulla ripartizione del premio ma non sull’obbligo di stipula e  contenuto della garanzia.
 
Per quanto concerne gli obblighi assicurativi dei progettisti liberi professionisti c’è una grossa novità.
 
Viene infatti richiesta, oltre alla copertura a cui finora eravano già abituati (varianti e riprogettazione: il cd certificato Merloni) anche una garanzia di responsabilità civile terzi generale su tutta l’attività.
 
In effetti c’è da dire che il mercato assicurativo aveva già imposto una tale condizione e quindi non ci saranno grosse difficoltà per i progettisti a trovare la soluzione assicurativa: importante è che le Amministrazioni si rendano conto di tale obbligo e quindi lo impongano nei bandi, soprattutto e specialmente per la necessaria osservanza della par condicio!
 
Questo è il nuovo obbligo.
 
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, RECANTE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(…)
PARTE III – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI
(…)
TITOLO III – GARANZIE
 
Art. 278
Polizza assicurativa del progettista
(art. 105, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura assicurativa, la polizza di cui all’articolo 111, comma 1, del codice. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice la predetta polizza è richiesta all’aggiudicatario. Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti ancheda errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l’esecuzione dell’intervento a causa dell’errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l’esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.
3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal codice e dal presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. L’obbligo di progettare nuovamente i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.
4. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall’incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, la polizza decorre dalla stipula del contratto con l’appaltatore.
5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’acconto medesimo. Il saldo è corrisposto soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie è contestuale alla presentazione della polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.
6. L’assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell’offerta deve assumere la propria determinazione.
Trascorso inutilmente tale termine, l’offerta si intende rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento dichiari di accettare la somma offertagli, l’assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Qualora l’assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima dell’ammontare del danno è demandata ad un perito designato dall’Autorità nell’ambito dell’elenco di cui all’articolo 242, comma 7, del codice. Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione della stima, la stazione appaltante dà comunicazione all’ISVAP.
 
 
 
C’è un’ulteriore importante osservazione da fare
 
Il Consiglio di stato non si è soffermato su tale articolo (per inderci il sottoriportato testo dell’articolo 278):
 
delle due l’una
 
o l’interpretazione che noi stiamo dando non è corretta, quindi rispetto al passato non è cambiato nulla, oppure il Supremo Giudice amministrativo, a dispetto anche di un vecchio parere dell’Autorità dei lavori pubblici (Deliberazione Numero 181 – Adunanza Del 25 Giugno 2002 Gdl 23/02/Q _ Oggetto: Polizza Assicurativa Del Progettista Esecutivo _ Riferimenti normativi: Art. 30 co. 5 L. 109/94 e s.m.i. ed artt. 105 e 106 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.)., ha dato il benestare all’estensione appunto di una polizza di responsabilità civile su tutta l’attività di progettazione.
 
 
 
 
 
Sono invece guai seri per quanto concerne la polizza del progettista dipendente della Stazione Appaltante
 
Il Consiglio di Stato non ha infatti dubbi: quello che è stato fatto finora, è tutto sbagliato
 
 
<Art. 279 – Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione
   La norma in commento riproduce l’art. 106, d.P.R. n. 554/1999. Tuttavia mentre l’art. 106 previgente imponeva al progettista – dipendente pubblico di stipulare la polizza, e accollava all’amministrazione l’onere del rimborso del relativo premio, nella misura dei due terzi, l’art. 279 dello schema impone l’obbligo della stipula dell’assicurazione direttamente a carico della stazione appaltante, e in misura intera.
   Viene elevato il costo a carico dell’amministrazione (da due terzi all’intero), senza che sia prevista la copertura finanziaria.
   Vero è che l’art. 90, co. 5, del codice (come già l’art. 17, l. n. 109/1994), demanda la regolamento di definire <<i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione>>.
   Tuttavia, la norma regolamentare non fissa, in contrasto con la norma primaria, <<i limiti>> entro cui può essere consentito l’accollo del premio assicurativo per intero alla stazione appaltante.
   E’ pertanto necessario che la norma regolamentare stabilisca i limiti sostanziali, e allo scopo può essere utilmente ripristinata la previsione dell’art. 106, d.P.R. n. 554/1999, che ripartisce l’onere della polizza finanziaria tra stazione appaltante e progettista, nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo>
 
Questa è l’articolo della bozza di regolamento posto sotto processo dal Supremo Giudice amministrativo
 
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, RECANTE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(…)
PARTE III – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI
(…)
TITOLO III – GARANZIE
 
 
<Art. 279
Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione
(art. 106, d.P.R. n. 554/1999)
1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante provvede, a fare data dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l’onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all’uopo previsti dalla singole stazioni appaltanti. L’importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell’opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all’articolo 132, comma 1, lettera e), del codice.>
 
 
 
A cura di Sonia LAzzini
 
Qui di seguito riportiamo, sia per quanto concerne gli obblighi assicurativi dei progettisti liberi professionisti, sia che essi siano dipendenti della Stazione appaltante, 4 tabelle di confronto tra le vecchie norme primarie (Legge Merloni vs codice dei contratti) e le relative norme regolamentari (drp 554/99 vs bozza di regolamento) dalle quale (sic) si evincono le differenze ma soprattutto le similitudini (sic, sic)
 
Norma primaria per i progettisti liberi professionisti
 
Legge 11 febbraio 1994, n. 109
La nuova legge quadro in materia di lavori pubblici
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
Art. 30. (Garanzie e coperture assicurative)
 
 
Sezione IV – Garanzie e verifiche della progettazione
Art. 111. Garanzie che devono prestare i progettisti
(art. 30, comma 5, legge n. 109/1994)
5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
 
 
 
 
La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione.
 
La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, I.V.A. esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500.000 ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, I.V.A. esclusa.
 
 
La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale
1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
 
La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione.
 
La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa.
 
La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
 
 
2. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o superiore a un milione di euro, il regolamento disciplina la garanzia che devono prestare i progettisti, nel rispetto del comma 1, nei limiti della compatibilità.
 
Norme regolamentari per i progettisti liberi professionisti: la differenza sta in un <anche>
 
 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, RECANTE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(…)
PARTE III – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI
(…)
TITOLO III – GARANZIE
Art. 105 (Polizza assicurativa del progettista)
Art. 278
Polizza assicurativa del progettista
(art. 105, d.P.R. n. 554/1999)
 
 
1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura assicurativa, la polizza di cui all’articolo 30, comma 5, della Legge.
 
 
 
 
 
 
Tale polizza copre la responsabilità professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
 
 
2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l’esecuzione dell’intervento a causa dell’errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l’esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.
 
3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure di cui alla Legge ed al presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.
 
L’obbligo di nuovamente progettare i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.
 
4. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.
 
 
La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall’incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.
 
 
 
 
 
 
5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’acconto medesimo. Il saldo è corrisposto soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie è contestuale alla presentazione della polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.
 
 
6. L’assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell’offerta deve assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l’offerta si intende rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento dichiari di accettare la somma offertagli, l’assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
 
7. Qualora l’assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima dell’ammontare del danno è demandata ad un perito designato dall’Autorità nell’ambito dell’elenco di cui all’articolo 151, comma 6. Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione della stima, l’Amministrazione dà comunicazione all’ISVAP.
 
 
1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura assicurativa, la polizza di cui all’articolo 111, comma 1, del codice.
 
 Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice la predetta polizza è richiesta all’aggiudicatario.
 
Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
 
2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l’esecuzione dell’intervento a causa dell’errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l’esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.
 
3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal codice e dal presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.
 
L’obbligo di progettare nuovamente i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.
 
4. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.
 
 La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall’incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.
 
 
Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, la polizza decorre dalla stipula del contratto con l’appaltatore.
 
5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’acconto medesimo. Il saldo è corrisposto soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie è contestuale alla presentazione della polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.
 
6. L’assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell’offerta deve assumere la propria determinazione.
Trascorso inutilmente tale termine, l’offerta si intende rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento dichiari di accettare la somma offertagli, l’assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
 
 
7. Qualora l’assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima dell’ammontare del danno è demandata ad un perito designato dall’Autorità nell’ambito dell’elenco di cui all’articolo 242, comma 7, del codice. Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione della stima, la stazione appaltante dà comunicazione all’ISVAP.
 
 
 
 
Norma primaria per i progettisti dipendenti della Stazione Appaltante: dove sta la differenza?
 
Legge 11 febbraio 1994, n. 109
La nuova legge quadro in materia di lavori pubblici
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
 
Capo IV – Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
(rubrica così modificata dall’articolo 2, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 113 del 2007)
Sezione I – Progettazione interna ed esterna – livelli della progettazione
 
Art. 17 (Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie)
(…)
 
Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici
(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994))
. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.
(comma così modificato dall’articolo 145, comma 89, legge n. 388 del 2000)
5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti ***, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.
 
***art. 3 comma 33. L’espressione «stazione appaltante» (…) comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all’articolo 32.
 
 
Norme regolamentari per i progettisti dipendenti dell’amministrazione: peccato perché l’idea di imporre alle Amministrazioni il pagamento di una polizza a copertura dei rischi di natura professionale dei propri progettisti, avrebbe risolto non pochi problemi economici ma anche psicologici.
 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, RECANTE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(…)
PARTE III – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI
(…)
TITOLO III – GARANZIE
Art. 106 (Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione)
 
Art. 279
Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione
(art. 106, d.P.R. n. 554/1999)
 
1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l’onere [del rimborso al dipendente dei due terzi] del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali. L’importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell’opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all’articolo 25, comma 1, lettera d), della Legge.
(ai sensi dell’articolo 145, comma 89, della legge n. 388 del 2000 – finanziaria 2001 – che ha modificato l’articolo 17, comma 3, della legge n. 109 del 1994, l’onere deve essere assunto per intero dall’amministrazione)
 
 
1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante provvede, a fare data dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l’onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all’uopo previsti dalla singole stazioni appaltanti. L’importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell’opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all’articolo 132, comma 1, lettera e), del codice
 
 
 

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento