Per la Cassazione il trasferimento di una serie di contratti di lavoro ad altro datore non integra la cessione del ramo di azienda

Redazione 07/12/12
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Lilla Laperuta

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 21710 del 4 dicembre ha precisato che il trasferimento ad un altro datore di lavoro di una serie di contratti di lavoro eterogenei (dall’addetto alla guardiania, alla receptionist e fino all’impiegata del design industriale), rappresenta cessione di ramo d’azienda solo nel caso in cui prima del negozio tra cedente e cessionario questi contratti configuravano una vera e propria struttura aziendale con autonomia funzionale e produttiva. Diversamente il trasferimento configura una mera esternalizzazione.

Il Supremo Collegio, a sostegno del principio di diritto suespresso, ricorda che in materia di trasferimento di parte (c.d. ramo) di azienda, tanto la normativa sopranazionale (nella specie vengono richiamate le direttive europee nn. 98/50 e 2001/23) quanto la legislazione nazionale (art. 2112, co. 5, c.c., sostituito dall’art. 32 D.Lgs. 276/2003) perseguono «il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità di rapporti individuali, con altro sul quale i lavoratori possano riporre minore affidamento sul piano sia della solvibilità sia dell’attitudine a proseguire con continuità l’attività produttiva. La citata direttiva del 1998 richiede, pertanto, che il ramo d’azienda oggetto del trasferimento costituisca un’entità economica con propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati per un’attività economica, essenziale o accessoria, e, analogamente, l’art. 2112, co. 5, c.c. si riferisce alla parte d’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata». Deve, quindi, trattarsi di un’entità economica organizzata in modo stabile e non destinata all’esecuzione di una sola opera, ovvero di un’organizzazione quale legame funzionale che renda le attività dei lavoratori interagenti e capaci di tradursi in beni o servizi determinati (cfr. sul punto Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 24 gennaio 2002, C-51/00).

La Corte di Cassazione ha precisato inoltre che la cessione di ramo d’azienda può anche comportare la smaterializzazione o l’alleggerimento delle strutture, per esempio a causa delle innovazioni tecnologiche, ma comunque deve sussistere una struttura aziendale apprezzabile, composta da detti contratti, prima della cessione.

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