- Il fatto
- I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
- Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
- Conclusioni
Il fatto
La Corte di Appello de L’Aquila, parzialmente riformando la sentenza pronunciata secondo il rito abbreviato dal G.U.P. di Pescara, nei confronti di un imputato, confermava la condanna in relazione al reato di cui all’art. 416 cod. pen. (fatto più grave) ed altro.
In particolare, l’imputato veniva ritenuto responsabile della partecipazione a due associazioni per delinquere, una (capo a) finalizzata a falsificare documenti di identità di ignare vittime sui quali venivano apposti segni identificativi dell’imputato e venivano poi utilizzati per commettere sostituzioni di persona utili ad attivare illecitamente carte poste-pay, impiegate poi nella consumazione di plurime condotte di truffa perpetrate da altro sodalizio criminale (capo 66) che offriva in vendita on line prodotti di vario genere ottenendone il pagamento mediante versamento di denaro su dette carte postepay senza poi materialmente consegnare la merce.
L’imputato veniva anche ritenuto colpevole di singole condotte di sostituzione di persona nonchè di falsificazione e utilizzo di documenti di identità, oltre che della ricettazione di un telefono cellulare. La Corte territoriale, invece, assolveva l’imputato da numerose condotte (sempre di sostituzione di persona, uso di documento falso e truffa) perché sussisteva un dubbio insuperabile sulla individuazione esatta dell’autore di quei singoli episodi.
Sull’argomento, vedasi: Alessandra Concas, Il reato di sostituzione di persona, 7 marzo 2017
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso il provvedimento era proposto ricorso per Cassazione da parte del difensore dell’imputato deducendosi i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità in relazione agli episodi di sostituzione di persona di cui ai capi 5, 38 e 42; 2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione ai due sodalizi criminali; 3) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione; 4) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso era ritenuto fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.
Si osservava a tal proposito la fondatezza del primo motivo.
In particolare, era innanzitutto fatto presente che, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 2543 del 21/12/1984), il fatto costitutivo del delitto di sostituzione di persona, di cui all’art. 494 cod. pen., consiste nell’indurre taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sè o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici, ed il delitto si consuma nel momento in cui taluno è stato indotto in errore con i mezzi indicati dalla legge, ma non occorre che il vantaggio perseguito dall’agente sia effettivamente raggiunto poiché lo scopo di arrecare a sè o ad altri un vantaggio attiene all’elemento psicologico di tale delitto, costituendone il dolo specifico. (Conf., mass. N. 120323).
Oltre a ciò, era altresì evidenziato che pure la Sez. 5, n. 3012 del 19/09/2019, ha affermato che integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggetto passivo in errore sull’attribuzione all’agente di un falso nome o di un falso stato o di false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, non essendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico del reato. (conforme Sez. 5, n. 11087 del 15/12/2014, Rv. 263103 – 01).
Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, una volta notato che l’induzione di taluno in errore descritta e contestata nei capi 5, 38 e 42, attuata sostituendo illegittimamente la propria persona a quella di altra, era stata solo quella realizzata nell’unico contesto del rilascio della sim telefonica da parte del venditore della stessa, gli Ermellini disponevano l’annullamento senza rinvio al riguardo con riferimento ai capi 38 e 42, costituenti duplicazione del capo 5, con la necessaria rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Le altre doglianze, invece, non venivano accolte.
Conclusioni
La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito che, per il delitto di sostituzione di persona, non è necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito.
Difatti, in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, è postulato che, ai fini della configurabilità dell’illecito penale de quo, non occorre che il vantaggio perseguito dall’agente sia effettivamente raggiunto poiché lo scopo di arrecare a sè o ad altri un vantaggio attiene all’elemento psicologico di tale delitto, costituendone il dolo specifico.
E’ dunque sconsigliabile intraprendere una linea difensiva che, invece, sostenga l’insussistenza di questo delitto solo perché tale vantaggio non sia stato effettivamente perseguito, essendo essa difficilmente accoglibile, perlomeno alla luce di siffatto approdo ermeneutico.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica giuridica, non può che essere positivo.
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