Pene e sistema penitenziario – Espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione – Impugnazione avverso l’applicazione della misura – Indicazione contestuale dei motivi a sostegno dell’impugnazione – Necessità – Fattispecie.

giurisprudenza 25/05/06
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nel procedimento di sorveglianza relativo a:
OPPOSIZIONE DEL DETENUTO AVVERSO DECRETO DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI ALESSANDRIA DD.   26.01.2006
Promosso dal detenuto               xxx
nato/a     a    Algeria     il     xxx
ristretto/a  presso la Casa Circondariale di    ALESSANDRIA – DON SORIA;
difeso da Avv.to   come in atti;
VISTO il parere       come da verbale________________ del P.G.;
VISTI  gli  atti  del  procedimento di  sorveglianza  sopra specificato;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite,  delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione  e della discussione di cui a separato processo verbale;
O S S E R V A
Premesso che il Magistrato di Sorveglianza di ALESSANDRIA, in data 26.01.2006, ha emesso provvedimento ai sensi dell’art. 16 Dlg. 286/1998;
 
          che avverso detto provvedimento il detenuto ha proposto opposizione, nei termini di legge;
          RILEVATO che il detenuto non ha provveduto a corredare il proprio atto di impugnazione con l’espressa indicazione dei motivi di doglianza, di tal che l’impugnazione stessa deve essere dichiarata inammissibile;
          CONSIDERATO infatti che il procedimento di applicazione dell’espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione di cui all’art. 16, Dlg, n. 286/1998, così come modificato dalla L. 189/2002, ha carattere giurisdizionale, così come stabilito da una recente giurisprudenza (Cass. I, 19.12.2003, n. 9235); 
          RITENUTO che, di conseguenza, all’interno di un procedimento integralmente giurisdizionalizzato, devono essere applicate, in quanto compatibili, le norme del rito processuale penale;
 
          RITENUTO pertanto che, nella fase dell’opposizione avverso la decisione dell’organo monocratico, trovano applicazione le disposizioni sulle impugnazioni penali ed, in particolare, l’art. 581 c.p.p., che indica, tra gli elementi che devono essere contenuti nell’atto di impugnazione “i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta” (art. 581, lett. c) c.p.p.);
          RITENUTO che, nella fattispecie, non possa essere ritenuta equipollente a quanto prescrive la norma dell’art. 581, lett. c), cit., le generiche dichiarazioni dell’interessato, contenute nell’atto di opposizione, redatto utilizzando un modulo prestampato e neppure debitamente compilato, di tal che non è possibile risalire all’esatta obiettività delle doglianze nelle quali si sostanzia l’opposizione stessa;
          RITENUTO che l’art. 591 c.p.p. sanziona con l’inammissibilità l’atto di impugnazione quando non sono osservate le disposizioni, tra l’altro, dell’art. 581 c.p.p.;
          RITENUTO pertanto che l’opposizione del detenuto in epigrafe indicato deve essere dichiarata inammissibile;
 
P. Q. M.
 
Vistala L. 189/02, 69 L. 354/75,666, 678 c.p.p.;
 
DICHIARA   INAMMISSIBILE
 
l’OPPOSIZIONE  come in epigrafe indicata.
 
 
Torino, così deciso il   28 marzo 2006
 
                                                      
IL MAGISTRATO ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE                                                                                                           
      (Dr. Fabio FIORENTIN)                                                        (Dr. Giuseppe BURZIO) 
 
 
 
Ricevuto oggi dall’estensore, per l’inoltro al
Tribunale di Sorveglianza di Torino, per il
deposito.
Vercelli, lì

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