Pene e sistema penitenziario – Collaborazione con la giustizia – Accertamento della stessa (art.58ter O.P.) – Pronuncia meramente dichiarativa del c.d. status di collaboratore – Inammissibilità- Necessità di un accertamento all’interno di un procedimento

giurisprudenza 13/04/06
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Ritiene il Collegio che la domanda formulata da M. G. di essere riconosciuto collaboratore di giustizia ai sensi dell’art. 58-ter OP sia inammissibile perché, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “La qualità di collaboratore di giustizia a norma dell’art. 58-ter della Legge 26.7.1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario) non può formare oggetto di una pronuncia dichiarativa fine a se stessa, mirante al riconoscimento di una situazione assimilabile a uno status e indipendente dalla richiesta dei benefici per i quali opera la preclusione derivante dal titolo di reato, ma deve essere invece accertata all’interno del procedimento attivato dalla richiesta di uno di detti benefici, con lo specifico scopo di stabilire se ricorra la particolare situazione ex art. 58-ter, che consente al giudice di superare il divieto dettato, in linea generale, dall’art. 4-bis della stessa legge (Sez. I, 13 febbraio 1997, Guidali; Cass. I, 18 gennaio 1999 n. 5885)”.
 
 
Tale orientamento è confermato con giurisprudenza costante della Cassazione (Cass.I,n. 21356 dd.24/03/2004, Rv. 229018,CED), secondo la quale, pertanto, lo status di collaboratore ai sensi dell’art. 58 ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 non può costituire oggetto di una pronunzia giudiziale avente natura di mero accertamento dichiarativo non correlato alla richiesta di specifici benefici per i quali tale condizione costituisce il presupposto per derogare ai divieti dettati, in linea generale, dall’art. 4bis della legge n. 354 del 1975.
Nella fattispecie, M. G. svolge avanti a questo Tribunale la sola istanza ex Art. 58-ter OP e, pertanto, questa dovrà essere dichiarata inammissibile.

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