Patrocinio a spese dello Stato: la revoca del beneficio ha effetti retroattivi

Redazione 09/01/13
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Biancamaria Consales

È quanto ribadito dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione nella sentenza n. 65 del 3 gennaio 2013. Nella fattispecie, due coniugi erano stati ammessi, dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati, al patrocinio a spese dello Stato, nell’ambito di una causa, in cui erano convenuti, ove veniva chiesta la loro condanna a corrispondere ai propri nipoti (minori) gli alimenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 143 del codice civile. Unitamente al decreto che liquidava gli onorari all’avvocato difensore, veniva emesso anche il decreto di revoca all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per mancanza del requisito del reddito.

Le parti proponevano reclamo avverso il suddetto decreto, ma il presidente delegato del Tribunale territorialmente competente, lo respingeva condividendo le argomentazioni del primo giudice poste a fondamento della revoca del beneficio.

Con ricorso per cassazione, i ricorrenti deducevano violazione e falsa applicazione dell’art. 136, comma 3, del d.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di giustizia) e dell’art. 116 c.p.c., per avere il giudice di prime cure ritenuto che la revoca del gratuito patrocinio dovesse operare a partire dall’anno 2003 e non dal giugno 2004, epoca di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2003, avendo la revoca effetto dal momento dell’accertamento.

I giudici di piazza Cavour hanno ritenuto infondato il ricorso, in quanto la lettura del d.P.R. 115/2002 proposta dai ricorrenti non trova riscontro testuale nella norma contenuta nell’art. 136, co. 3, secondo cui la revoca del decreto di ammissione ha effetto dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali indicato nel provvedimento di revoca e in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva. A sua volta, il d.P.R. 115/2002, sempre all’art. 136, nel prevedere che lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno all’interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione, non pone alcuna distinzione di regime tra patrocinato e patrocinatore.

“Deve, pertanto, ritenersi – ritiene la Corte – che la revoca ha come effetto quello di ripristinare retroattivamente l’obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa (restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato”.

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