Padre condannato: non versava l’assegno di mantenimento ai figli neanche quando lavorava 

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La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 7/04/2020 n. 11627, ha confermato la decisione del giudice di merito di secondo grado.

Attraverso le prove raccolte, è emerso che un padre è venuto meno ai suoi obblighi genitoriali, non versando l’assegno di mantenimento mensile per i suoi figli, neanche nei periodi nei quali svolgeva  un’attività lavorativa regolare, prima che venisse licenziato.

Non è pensabile e non è provato, che in quel periodo il genitore non abbia conservato dei risparmi con i quali avrebbe potuto adempiere ai suoi obblighi di padre.

Prima di scrivere sulla vicenda in questione, qualcosa sulla violazione degli obblighi di assistenza familiare.

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L’opera si struttura in tre volumi tra loro coordinati, affrontando in modo pragmatico le tematiche relative alla crisi dei rapporti familiari. Nel primo tomo viene esposta con commento dettagliato la disciplina sostanziale.Nel secondo tomo si espone, con risvolti operativi, la disciplina processuale. Nel terzo tomo si propone un pratico formulario editabile e stampabile. Il trattato vuole supportare il lavoro di magistrati, avvocati e altri professionisti coinvolti a vario titolo nelle controversie familiari.Il PRIMO TOMO si compone di tredici capitoli che affrontano la disciplina sostanziale relativa alla crisi familiare: l’istituto della separazione e quello del divorzio, con trattazione dei relativi presupposti nonché delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali del dissolvimento del rapporto coniugale.Analoga trattazione viene riservata per le ipotesi di crisi delle unioni civili.L’analisi dei rapporti familiari non si limita al legame tra genitori, ma si estende alla relazione tra genitori e figli, nonché tra nonni e nipoti.Il SECONDO TOMO si compone di diciassette capitoli e affronta la disciplina processualistica.Vengono trattate tematiche quali la giurisdizione e la competenza, la mediazione, i procedimenti in materia di respon¬sabilità genitoriale e gli aspetti internazionalprivatistici più rilevanti in materia.Nell’articolazione del volume sono compresi i procedimenti di esecuzione dei provvedimenti e, fra gli altri, viene dedicato un intero capitolo all’istituto della sottrazione internazionale di minori.Il TERZO TOMO si propone come strumento pratico per l’operatore del diritto al quale si forniscono tutte le formule direttamente compilabili e stampabili, accedendo alla pagina dedicata sul sito www.approfondimentimaggioli.it, tramite il codice inserito all’interno del cofanetto.

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In che cosa consiste la violazione degli obblighi di assistenza familiare

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare è disciplinato all’articolo 570 del codice penale, rubricato “violazione degli obblighi di assistenza familiare”.

Il reato in questione, di tre distinte figure delittuose a difesa del matrimonio e dei vincoli di solidarietà che l’ordinamento gli ricollega.

Articolo 570 comma 1

Questo comma è più controverso, e forse, anche men applicato.

La norma parla di un “generico dovere di assistenza” nei confronti di coniuge e figli minori, colpendo chi dei due abbia “abbandonando il domicilio domestico, o serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge”.

Articolo 570 comma 2

1) Chi malversa o dilapida i beni del coniuge o figlio minore

2) Chi fa mancare mezzi di sussistenza ai discendenti minori oppure inabili al lavoro, agli ascendenti, o al coniuge il quale non sia legalmente separato per sua (del coniuge) colpa.

Fare mancare i mezzi di sussistenza.

Il rato che si contesta con maggiore frequenza è al numero 2) del comma 2.

Il numero dei potenziali soggetti attivi comprende coniugi e genitori, di figli sia legittimi sia naturali, ma anche nonni e figli maggiorenni, perché la norma è relativa agli ascendenti e discendenti.

In relazione al comportamento, secondo l’opinione concorde di Dottrina e Giurisprudenza, il concetto di “sussistenza” dovrebbe essere inteso nel senso di soddisfazione delle esigenze di vita.

Non esclusivamente vitto e alloggio, ma anche spese di abbigliamento, istruzione e simili.

La sussistenza dovrebbe avere una portata minore del concetto civilistico di “mantenimento”, che, in sede di separazione o divorzio, si determina in relazione al tenore di vita precedente dei due coniugi.

L’introduzione con la legge 54/2006 (sul c.d. Affido Condiviso) del reato di violazione degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli ha quasi assorbito il dettato dell’articolo 570 comma 2, numero 2 del codice penale, quando i soggetti passivi siano i figli.

La norma, ricollega la commissione del reato alla circostanza che si ometta il versamento dell’assegno stabilito dal giudice a favore dei figli minori, senza tenere conto dello stato di bisogno degli stessi.

In relazione all’ipotesi di malversazione o dilapidazione della quale al numero 1) comma 2, uìun simile comportamento è integrato da un comportamento reiterato nel tempo.

I reati dei quali all’articolo 570 del codice penale, sono puniti con la reclusione da 15 giorni a 1 anno, e con la multa sino a 1.032 euro.

Le stesse sanzioni si applicano a chi compia il reato di violazione degli obblighi di natura economica (art. 3 l. 54/2006).

I reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare, quando vengono commessi a danno dei minori, sono procedibili d’ufficio.

È procedibile d’ufficio anche il reato del quale all’articolo 3 l. 54/2006.

È necessaria la querela della persona offesa, quando la stessa si identifichi nel coniuge o in una

persona maggiorenne.

Ritorniamo alla vicenda in oggetto.

La decisione della Corte d’Appello

Alla pena di 20 giorni di reclusione e a 200 euro di multa, per il concorso formale nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare dei quali all’articolo 570 del codice penale, che con più azioni, facenti parte di un disegno criminoso unico, l’uomo ha fatto mancare ai suoi figli minori i mezzi di sussistenza necessari, omettendo di versare l’assegno mensile di 350 euro.

Il ricorso in Cassazione

Il difensore dell’imputato decide di ricorrere in sede di legittimità chiedendo l’annullamento della sentenza per due motivi.

Motivazione assente, contraddittoria e illogica perché la Corte d’Appello si è limitata all’affermazione che la responsabilità penale dell’imputato fosse esclusivamente attraverso il richiamo di massime giurisprudenziali, omettendo di procedere a una valutazione degli atti del processo dai quali ricavare, in primo luogo, l’elemento psicologico richiesto per integrare il reato.

Per violazione di legge e vizio di motivazione  in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena come contemplata dall’articolo 164 del codice penale.

La decisione della Suprema Corte di Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11627/2020 ha annullato la decisione impugnata nei limiti della sospensione condizionale della pena.

In relazione al primo motivo del ricorso, con il quale l’imputato lamentava l’affermazione della sua responsabilità in relazione a dei precedenti giurisprudenziali, la Corte ha espresso parere contrario.

I suoi inadempimenti sugli obblighi di mantenimento sono stati provati dalle dichiarazioni dell’ ex convivente e del padre di lei.

Dall’istruttoria dibattimentale è emerso che l’uomo non è riuscito a dimostrare una impossibilità all’adempimento di questi obblighi a causa delle difficoltà economiche che derivavano dal licenziamento.

È anche risultato che il genitore non abbia adempiuto nemmeno in parte, anche nei periodi che avevano preceduto il licenziamento, nei quali aveva lavorato, non potendo escludere che abbia risparmiato le somme che sarebbero state necessaria all’adempimento stesso, anche se parziale, dei suoi obblighi di mantenimento.

I rilievi esposti nel ricorso, sono finalizzati a sollecitare un’altra pronuncia di merito, non consentita in sede di legittimità.

La conclusione alla quale sono arrivati i Supremi Giudici, è diversa in relazione al secondo motivo di doglianza.

La Corte di merito non ha risposto alla richiesta di sospensione condizionale della pena.

La stessa, non era infondata, perché questo beneficio gli è stato concesso molti anni prima da parte della Corte militare d’Appello e, sulla base del dettato dell’ultimo comma dell’articolo 164 del codice penale, si può concedere una seconda volta.

 

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Dott.ssa Concas Alessandra

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