Ordinanza n. 3101/08 del TAR Campania Napoli VIII sez. in tema di esami di Avvocato: accoglimento e revisione delle prove

sentenza 08/01/09
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA NAPOLI
OTTAVA SEZIONE
 
Registro Ordinanze: 3101/08
Registro Generale: 6009/2008
 
nelle persone dei Signori:
EVASIO SPERANZA Presidente
*******************.
************** Primo Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio  del 01 Dicembre 2008
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il ricorso 6009/2008  proposto da: T.C.
rappresentato e difeso da:BIAMONTE ALESSANDRO con domicilio eletto in NAPOLI  VIA DUOMO,348
 
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,rappresentato e difeso dall’avv.to *********************;   COMMISSIONE ESAMI AVVOCATO DI NAPOLI rappresentato e difeso dall’avv.to *********************;  
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, di non ammissione alle prove orali per l’abilitazione alla professione di avvocato;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA COMMISSIONE ESAMI AVVOCATO DI NAPOLI
Udito il relatore Primo Ref. **************  
Uditi altresì per le parti gli avv.ti come da verbale di udienza;
Considerato che anche in ragione della presenza di autorevoli e perentori pareri pro veritate in ordine alle contestate prove concorsuali e delle evidenti incongruenze delle valutazioni espresse, appare opportuno disporre che, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza ovvero dalla sua notificazione se anteriormente avvenuta , l’elaborato relativi all’atto giudiziario del ricorrente sia reso nuovamente anonimo ed assegnato per la correzione ad altra Sottocommissione costituita presso la Corte di Appello di Roma ai fini degli esami di ***************** 2007, la quale provvederà, entro i successivi venti giorni, a rinnovare il giudizio motivando le espressioni di voto numerico e di giudizio che saranno da essa attribuite;
Ritenuto che   sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;
 
P.Q.M.
ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
NAPOLI , li 01 Dicembre 2008
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE EST.
ILSEGRETARIO

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