REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Registro Ordinanza:/ 1892/09
Registro Generale:9765/2008
Sezione Sesta
composto dai Signori:
Pres. Claudio Varrone
Cons. *********
Cons.***************i
Cons. ********************.
Cons. ********************
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 17 Aprile 2009 .
Visto l’art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l’appello proposto da:
omissiis
per l’annullamento dell’ordinanza del TAR LAZIO – LATINA n. 429/2008 ,resa tra le parti, concernente INCOMPATIBILITA’ TERRITORIALE DI CENTRALE ELETTRICA A CICLO COMBINATO;
Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;
Vista l’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL’AMBIENTE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SORGENIA SPA
Udito il relatore Cons. **************** e uditi, altresì, per le parti l’*********** e l’avv. Malinconico;
– Ritenuto, sulla scorta di una prima delibazione, che non sussistono ragioni per discostarsi dall’opzione interpretativa seguita dal primo giudice;
– osservato, invero, che gli artt. 14, d.lgs. n. 334/1999, e 5, D.M. 9 maggio 2001, riconoscono all’organo tecnico regionale la competenza ad adottare la dichiarazione di incompatibilità territoriale allorché non sia stato recepito nel piano regolatore generale l’elaborato tecnico previsto dall’art. 4 del succitato decreto ministeriale;
P.Q.M.
Respinge l’appello (Ricorso numero: 9765/2008 ).
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 17 Aprile 2009
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
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