Ordinamento penitenziario- Misure alternative alla detenzione – Affidamento in prova in casi particolari – Sospensione della pena (art.90, d.p.r. 309/90) – Concessione – Nel caso di precedente revoca di analogo beneficio – Inammissibilità ai sensi dell’ar

giurisprudenza 11/05/06
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O R D I N A N Z A
 
all’udienza del    28 marzo 2006
 
nel procedimento di sorveglianza relativo alla concessione di    
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE ART. 94 DPR 309/90
SOSPENSIONE PENA ART. 90 DPR 309/90 
 
promosso  da      O. M.,   nato a   il 
detenuto Casa Circondariale di    IVREA;
in  relazione  alla  pena  di cui a: Sent. GIP Trib. Torino dd. 03.10.2002;
difeso da   Avv.to   come in atti;
Visto il parere      come da verbale ______________del P.G.;
VISTI  gli  atti  del  procedimento di  sorveglianza  sopra specificato;
CONSIDERATE   le risultanze delle documentazioni acquisite,  delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione  e della discussione di cui a separato processo verbale;
 
O S S E R V A
 
O. M. ha fatto istanza di affidamento in prova al Servizio Sociale in casi particolari (art. 94 DPR 309/90) e di sospensione della pena (art. 90 DPR 309/90), in relazione alla pena in epigrafe indicata.
L’istanza non può essere accolta.
Quanto,infatti, all’istanza di sospensione della pena ai sensi dell’art.90, d.p.r. 309/90, essa è inammissibile alla luce della nuova formulazione della disposizione invocata, introdotta in seguito alla conversione del d.l. 30 dicembre 2005, n.272, intervenuta per effetto della l. 21 febbraio 2006, n.49.
Il testo dell’art.90, comma 1, d.p.r. 309/90 così novellato stabilisce, invero, che l’applicazione del beneficio può essere disposta nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente qualora, all’esito dell’acquisizione della relazione finale di cui all’articolo 123, d.p.r. 309/90, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata.
 Dal nuovo assetto normativo emerge chiaramente che, ai fini della sospensione della pena, è ora necessario che il programma terapeutico di recupero sia stato portato a termine positivamente, restando di conseguenza escluse dall’ambito di operatività della norma le fattispecie in cui detto programma debba ancora essere iniziato ovvero sia attualmente in corso al momento della decisione del Tribunale di sorveglianza.
 Nel caso presente, risulta pacificamente che il programma deve ritenersi tuttora in corso di esecuzione, essendo stato iniziato dal soggetto con l’inserimento presso una struttura terapeutica, ed essendosi interrotto al momento dell’arresto in forza dell’ordine di carcerazione emesso dalla competente Procura della Repubblica.
 La nuova formulazione dell’art.90, d.p.r. 309/90, fa emergere, nella fattispecie, un ulteriore profilo di inammissibilità, alla luce della disposizione di cui all’art. 58quater, l. 26 luglio 1975, n.354.
Il comma 4bis della disposizione citata, infatti, stabilisce che " si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni".
La giurisprudenza prevalente, con riferimento ad analoga clausola contenuta nell’art.94, d.p.r. 309/90, ha stabilito il principio che il divieto triennale di concessione dei benefici previsto dall’art. 58 Ord. pen. consegue alla situazione del condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell’art. 47, comma primo, dell’art. 47 ter, comma sesto, o dell’art. 51, comma primo, Ord. pen..
 Ne consegue, atteso il rinvio operato dall’art. 94 del d.p.r. n. 309 del 1990 alla disciplina di cui all’art.47, Ord. pen., che anche nel caso di affidamento di persona tossicodipendente, la revoca del beneficio dell’affidamento è disposta ai sensi dell’art. 47, comma primo, ord. pen. ed opera per l’effetto come divieto preclusivo ai sensi dell’art.58quater, Ord. pen. nei riguardi di ulteriori benefici (Cass.I,n. 46227dd.06.10.04,Rv. 230502,Tatone, CED).
Essendo il richiamo di operato dalla nuova disposizione dell’art.90, comma 4bis, d.p.r. 309/90 analogo a quello formulato dalla norma dell’art.94, d.p.r. cit., il Tribunale ritiene che, alla luce del tenore dell’art.90, comma 4bis, d.p.r. 309/90, debba ritenersi sussistente il divieto di concessione di benefici “terapeutici” al condannato che abbia subito la revoca per fatto colpevole di una misura alternativa alla detenzione.
Nel caso di specie, risulta che all’interessato è stata revocata la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino in data 1.3.2005. Ne consegue l’inammissibilità dell’istanza formulata ai sensi dell’art.90, d.p.r. 309/90.
            Analoghe considerazioni devono esprimersi con riferimento alla domanda di applicazione dell’affidamento in casi particolari, ai sensi dell’art.94, d.p.r. 309/90, poiché all’applicazione della misura richiesta vi osta il disposto dell’art.58quater, l. 26 luglio 1975, n.354.
 In questo senso, il tenore della disposizione dell’art.58quater, comma 2, Ord.pen., il quale stabilisce che il divieto di concessione triennale si applica anche nei casi di revoca di una misura alternativa “ai sensi dell’art.47, comma 11”, della l. 26 luglio 1975, n.354, ha portata generale e, stante il rinvio operato dall’art.94, comma 6, d.p.r. 309/90, esso è applicabile anche con riferimento alla richiesta di affidamento in caso di soggetti tossicodipendenti.
 La giurisprudenza ha chiarito che la revoca del beneficio, anche nel caso si tratti di affidamento in casi particolari, è sempre disposta ai sensi dell’art.47, comma 11,Ord.pen. (Cass.I,n. 46227/04, cit.; v. anche Cass.I,n.24371, dd.11.05.2005,Rv.232113, CED).
Ne deriva che anche l’istanza formulata ai sensi dell’art.94, d.p.r. 309/90, è nella fattispecie inammissibile per i motivi sopra esposti.
 
 
P. Q. M.
 
Visti  gli  90 e 94 DPR 309/90, 58-quater L. 354/75, 677 e segg. c.p.p.;
 
 
DICHIARA   INAMMISSIBILE
 
 
L’istanza formulata da   O. M.        
 
Torino, così deciso in data   28 marzo 2006                            
 
 
IL MAGISTRATO ESTENSORE                                                          IL PRESIDENTE      
      (Dr. Fabio FIORENTIN)                                                          (Dr. Giuseppe BURZIO)
                                            

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