L’onere di riproposizione della domanda di regresso in appello e l’art. 346 c.p.c.

La Cassazione chiarisce che la domanda di regresso ex art. 292 cod. ass. va sempre riproposta in appello, pena la decadenza ex art. 346 c.p.c.

Redazione 11/06/25
Allegati

Con l’ordinanza n. 13860/2025, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione interviene nuovamente su un principio nodale del processo civile: la necessità di riproporre espressamente in appello le domande non accolte o non decise in primo grado, a pena di decadenza ex art. 346 c.p.c. Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte ruotava attorno alla domanda di regresso proposta da un’impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile civile. Un’occasione utile per ribadire i confini operativi e processuali di questa peculiare azione, prevista dall’art. 292, comma 1, del Codice delle Assicurazioni. Per un approfondimento su questi temi, ti segnaliamo il volume “Il risarcimento del danno nell’infortunistica stradale”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, un riferimento imprescindibile per tutti i professionisti che operano in questo ambito.

Corte di Cassazione -sez. III civ.- ordinanza n.13860 del 24-05-2025

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Indice

1. L’iter processuale e il vizio d’appello


La controversia origina da un sinistro stradale in cui più soggetti venivano chiamati a rispondere in solido per i danni patiti dal danneggiato. Tra questi, anche l’impresa assicuratrice designata dal Fondo, la quale, in primo grado, aveva agito in regresso nei confronti della compagnia del responsabile. Tuttavia, il giudice non si pronunciava su tale domanda.
Nel successivo grado di giudizio, la Corte d’appello – pur in assenza di una riproposizione esplicita – decideva sulla domanda di regresso, accogliendola. Di qui il ricorso per cassazione, promosso dalla compagnia gravata dell’obbligo restitutorio, che contestava la violazione dell’art. 346 c.p.c., sostenendo l’avvenuta decadenza della domanda per mancata riproposizione. Per un approfondimento su questi temi, ti segnaliamo il volume “Il risarcimento del danno nell’infortunistica stradale”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, un riferimento imprescindibile per tutti i professionisti che operano in questo ambito.

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2. L’art. 346 c.p.c. e la sua portata processuale


La Corte di Cassazione ha colto l’occasione per rimarcare un principio basilare del processo civile: le domande ed eccezioni non accolte o non esaminate in primo grado devono essere oggetto di specifica e inequivoca riproposizione nell’atto di appello, in difetto della quale opera la presunzione di rinuncia. Non è sufficiente, a tal fine, un generico richiamo agli atti o la mera allegazione delle difese già svolte. Occorre che la parte istante manifesti in modo espresso la volontà di ottenere una decisione su quella specifica domanda.
Nel caso di specie, secondo la Cassazione, la Corte territoriale ha errato nel considerare implicitamente riproposta una domanda che, in realtà, non era stata oggetto di riformulazione chiara nel grado di appello. La decisione è stata quindi cassata, con rinvio al giudice di merito, per un nuovo esame conforme al principio giuridico sancito.

3. La natura autonoma dell’azione ex art. 292 cod. ass.


Un ulteriore profilo chiarito dall’ordinanza riguarda la qualificazione dell’azione di regresso prevista dall’art. 292, comma 1, del Codice delle Assicurazioni. La Corte sottolinea che si tratta di un’azione autonoma e speciale, che non si identifica né con la surrogazione del danneggiato né con il regresso tra obbligati solidali ai sensi dell’art. 1299 c.c. Ciò implica che tale domanda non può essere considerata implicita o accessoria rispetto a quella principale di risarcimento.
Anche quando la legge consente all’impresa designata di ottenere la restituzione sulla base del mero accertamento dei presupposti normativi, permane comunque l’onere processuale della proposizione (o riproposizione) dell’azione. La natura speciale del diritto sostanziale non elide le regole generali del processo.

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4. Principio di diritto e implicazioni operative


Con formulazione chiara e sintetica, la Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto:
“La domanda di regresso proposta dall’assicuratore per la «RCA» a norma dell’art. 292, comma 1, cod. ass., in relazione alla quale non sia intervenuta alcuna statuizione da parte del primo giudice, va riproposta in appello ex art. 346 cod. proc. civ.”
La decisione rappresenta un monito per tutti gli operatori del diritto, in particolare per gli avvocati che operano nel settore assicurativo: l’attenzione alla forma e alla chiarezza delle domande processuali è fondamentale, soprattutto nei giudizi d’impugnazione. Il rischio di decadenza può incidere negativamente su pretese fondate, anche in presenza di diritti peculiari come quelli derivanti dalla disciplina RCA.

5. Conclusioni


L’ordinanza n. 13860/2025 rafforza il ruolo dell’art. 346 c.p.c. come norma di garanzia del contraddittorio e di ordinato svolgimento del processo. Il principio espresso si inserisce nel più ampio disegno di valorizzazione della chiarezza e della coerenza degli atti processuali, prevenendo decisioni basate su elementi presuntivi o impliciti. Anche nelle controversie di natura tecnica o specialistica, come quelle relative alla responsabilità civile automobilistica, è imprescindibile una strategia processuale consapevole, strutturata e conforme alle regole formali del giudizio.

Redazione

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