Omissione contributiva, giudice per le indagini preliminari e formule di proscioglimento (Cass. pen., n. 1689/2013)

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Massima

Il giudice delle indagini preliminari, richiesto dell’emissione di un decreto penale di condanna, può pronunziare sentenza di proscioglimento nella sola ipotesi in cui individui la sussistenza di una delle cause tassativamente indicate nell’art. 129 c.p.p. e non anche quando la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria.

 

 

1. Questione

Il Giudice per le Indagini Preliminari, disattendendo la richiesta di decreto penale di condanna formulata ex articolo 459 c.p.p. dal Pubblico Ministero, ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., non doversi procedere nei confronti del signor (omissis) in ordine al reato di omesso versamento di ritenute previdenziali per difetto della condizione di cui all’art. 2 della Legge n. 638 del 1983.

Ha osservato il giudicante che le modalità di consegna della raccomandata da parte dell’Inps, evidentemente soggetto diverso dal destinatario, coincidendo il solo cognome, senza alcuna specificazione sul rapporto di convivenza con il signore in questione e il modesto importo delle somme non versate confermano l’ipotesi della mancata conoscenza, essendo inverosimile che l’indagato si sia esposto al rischio di sanzioni penali sottraendosi volontariamente al pagamento di contributi per una somma esigua.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello ricorre per cassazione, rilevando che l’errore del giudice sta nell’aver dichiarato non doversi procedere per difetto della condizione di punibilità e nel non avere considerato che la notifica dell’avviso di accertamento può essere validamente surrogata da altro atto che abbia effetto equipollente e quindi anche dalla notifica del decreto che dispone il giudizio. Sul punto, la Cassazione che il ricorso è fondato; infatti, ai sensi dell’art. 459, comma 3, c.p.p., il giudice, quando non accoglie la richiesta di emissione del decreto penale avanzata dal pubblico ministero, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129, gli restituisce gli atti. Il giudice per le indagini preliminari può prosciogliere la persona nei cui confronti il P.M. abbia avanzato istanza di decreto penale di condanna, solo nel caso in cui risulti evidente la prova positiva dell’innocenza dell’imputato ovvero quella negativa della sua colpevolezza nel senso della radicale impossibilita’ di acquisirla: siffatta pronuncia non può invece essere adottata nel caso in cui il giudice, per addivenire alla medesima, debba procedere ad operazioni di comparazione e valutazioni di dati riservate ad una fase da svolgersi in contraddittorio tra le parti

 

2. Proscioglimento ed il giudice per le indagine preliminari

Per consolidato diritto vivente il giudice, richiesto dell’emissione di decreto penale, può pervenire alla pronuncia di proscioglimento art. 459, comma 3, c.p.p. nella sola ipotesi in cui individui la sussistenza di una delle cause tassativamente indicate nell’art. 129 c.p.p., e non anche quando la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria, poichè una pronuncia di tal fatta è consentita unicamente nella fase conclusiva del dibattimento, quale topos o luogo specificamente deputato dall’ordinamento processuale alla formazione dialettica della prova (Cass. sez. un. n. 18 del 1995 e n. 18059 del 2003).

In tale prospettiva è stato segnatamente evidenziato come al procedimento per decreto, di cui agli artt. 459 c.p.p. e seguenti, che è, per definizione, un procedimento senza dibattimento, si giunga a seguito delle indagini preliminari e, pertanto, con “materiale probatorio” raccolto pressochè esclusivamente da una delle parti, il pubblico ministero. E poichè l’imputato non ha modo, in questa sede, di interloquire alla pari e di dimostrare che la mancanza, la insufficienza e la contraddittorietà della prova potevano essere superate a suo favore, egli proprio in nome di quel favor libertatis che la regola racchiusa nell’art. 129 c.p.p. tende ad assicurare, deve avere la possibilità, prima di vedersi prosciolto perchè la prova manca, è insufficiente o è contraddittoria, di dimostrare che era invece possibile colmare quelle lacune, eliminare la contraddizione, superare, in definitiva, l’insufficienza probatoria (Cass. Sez. Un. 9.5.1995 n. 18).

 

 

Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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